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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41325 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCANGELI BARBARA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO - Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 e lo status di grave disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (domanda del 2.1.2024); esponendo altresì di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti requisiti medico-legale; contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente sia il requisito dell'art. 1 L. 18/80 che quello di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/92; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento dei requisiti indicati. CP_1
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'improponibilità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è fondata.
Parte ricorrente non ha infatti specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero coerenti con gli accertamenti diagnostici eseguiti e rispondenti alle reali condizioni di salute del ricorrente, caratterizzate dalla necessità di continua assistenza quotidiana e dalla disautonomia dell'assistito anche nella vita di relazione.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento.
In particolare, il Ctu, indicate le patologie di cui risulta affetto il ricorrente (esiti di carcinoma prostatico trattato con prostatectomia (2021) in ormonoterapia con residua incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa, artrosi diffusa ad incidenza funzionale, umore flesso), ha evidenziato l'assenza di deficit cognitivi, rilevando altresì la conservazione dei passaggi posturali e l'autonomia nella deambulazione, seppure con uso del bastone.
Tali conclusioni, sorrette da congrua motivazione e fondate oltre che sull'esame della documentazione sanitaria anche sull'esame obiettivo, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene la erroneità della valutazione espressa dal perito, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale.
Va poi evidenziato in diritto che, come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, deve procedersi alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente che l'incapacità richiesta per il riconoscimento
2 dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato.
In tale contesto, se è vero che “anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili” può consentire il diritto all'accompagnamento (Cass.
7032/2023), è altresì verso che nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che la deambulazione, seppure con l'uso del bastone, è comunque autonoma;
nè il ricorrente ha specificato quale ulteriore atto della vita giornaliera – costante ed essenziale per le ripercussioni sulla vita e la salute – sarebbe in concreto impossibile.
Anche con riferimento all'aumentato rischio di caduta, deve richiamarsi l'orientamento della S.C. per cui “il rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma” (cass
14127/2006).
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. , stante la dichiarazione reddituale dell'istante.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda;
spese del giudizio irripetibili.
Roma 21.3.2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41325 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCANGELI BARBARA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO - Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 e lo status di grave disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (domanda del 2.1.2024); esponendo altresì di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti requisiti medico-legale; contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente sia il requisito dell'art. 1 L. 18/80 che quello di cui all'art. art. 3 comma 3 L. 104/92; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento dei requisiti indicati. CP_1
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'improponibilità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è fondata.
Parte ricorrente non ha infatti specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero coerenti con gli accertamenti diagnostici eseguiti e rispondenti alle reali condizioni di salute del ricorrente, caratterizzate dalla necessità di continua assistenza quotidiana e dalla disautonomia dell'assistito anche nella vita di relazione.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento.
In particolare, il Ctu, indicate le patologie di cui risulta affetto il ricorrente (esiti di carcinoma prostatico trattato con prostatectomia (2021) in ormonoterapia con residua incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa, artrosi diffusa ad incidenza funzionale, umore flesso), ha evidenziato l'assenza di deficit cognitivi, rilevando altresì la conservazione dei passaggi posturali e l'autonomia nella deambulazione, seppure con uso del bastone.
Tali conclusioni, sorrette da congrua motivazione e fondate oltre che sull'esame della documentazione sanitaria anche sull'esame obiettivo, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene la erroneità della valutazione espressa dal perito, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale.
Va poi evidenziato in diritto che, come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, deve procedersi alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente che l'incapacità richiesta per il riconoscimento
2 dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato.
In tale contesto, se è vero che “anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili” può consentire il diritto all'accompagnamento (Cass.
7032/2023), è altresì verso che nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che la deambulazione, seppure con l'uso del bastone, è comunque autonoma;
nè il ricorrente ha specificato quale ulteriore atto della vita giornaliera – costante ed essenziale per le ripercussioni sulla vita e la salute – sarebbe in concreto impossibile.
Anche con riferimento all'aumentato rischio di caduta, deve richiamarsi l'orientamento della S.C. per cui “il rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma” (cass
14127/2006).
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. , stante la dichiarazione reddituale dell'istante.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda;
spese del giudizio irripetibili.
Roma 21.3.2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
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