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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/10/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 1353/2025 R.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Paola Bazzotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Fiume n. 145, Monteroni D'Arbia (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunziano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento;
2. I ricorrenti, avendo concordato in sede di separazione la somma di
€.25.000,00 (venticinquemila/00), da corrispondersi in rate mensili di
€.1.000,00 (mille/00) cad. entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo del sig. per il sostenimento da parte della sig.ra delle spese Pt_1 Pt_2 per reperire un nuovo alloggio, per l'allestimento dello stesso e quindi per quanto necessario all'inizio di una nuova organizzazione di vita, danno atto che ad oggi è stata corrisposta la somma di €.10.000,00 (diecimila/00), pertanto, con il presente atto confermano l'accordo già raggiunto, confermando che il sig. continui a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Pt_2 la somma mensile di €. 1.000,00 (mille/00), entro il giorno 5 di ogni mese, fino a completamento della somma concordata di €.25.000,00
(venticinquemila/00);
3. I ricorrenti danno reciprocamente atto di aver definito mediante atti separati tutte le altre questioni di natura patrimoniale;
4. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento equipollente, ove necessario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.51
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 13/05/0217, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta nell'anno
2 2017, al n. 10, Parte II, Serie A e che si sono separati consensuale con sentenza di questo Tribunale n. 193/2024 pubblicata il 24/12/2024; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli e che le altre statuizioni non sono contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o buon costume;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
13/05/0217 dai coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(LT) e nata il [...] in [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta nell'anno 2017, al n.
10, Parte II, Serie A alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 20/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
3 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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