Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 666/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO Parte_1
PALERMO
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.02.2024 il Sig. Parte_1 proponeva opposizione a due avvisi di addebito che asseriva essergli stati notificati in data 11.01.2024. In particolare:
1. avviso di addebito n. 33420230004091144000 del 24.11.2023 con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di 6.242,56 euro per contributi dovuti alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 01/2017 al 12/2017; 2. avviso di addebito n. 33420230003825484000 del 24.11.2023 con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di 12.461,18 euro per contributi dovuti alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 01/2019 al 12/2022. Il ricorrente deduceva l'illegittimità e l'inefficacia degli avvisi di addebito per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2017 e, nel merito, per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, c. 203, della L.
1
[...]
Controparte_2
con sede in Montalto Uffugo (CS), Via G. Verdi, P.I.
[...]
, ma di non prestare alcuna attività nella medesima ormai dal P.IVA_1
2017, anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute;
chiedeva accertarsi la riferita circostanza mediante prova dichiarativa;
concludeva chiedendo una declaratoria di illegittimità degli avvisi di addebito opposti e del diritto alla cancellazione dalla gestione commercianti a decorrere dal gennaio del 2017. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.02.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di notte scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente depositava tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
L'opposizione è infondata. Preliminarmente, il Tribunale osserva che risulta rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 24, c. 5, D.lgs. 46/1999 a tenore del quale: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.”. Il ricorrente assume che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione sono stati notificati in data 11.01.2024. Tale circostanza, pur in difetto di un riscontro documentale ma in assenza di specifica contestazione, deve ritenersi pacificamente acquisita al processo e, pertanto, il ricorso, depositato in data 20.02.2024, è tempestivo perché, appunto, è stato rispettato il termine di decadenza previsto dalla norma citata.
Venendo all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi relativi al 2017 portati nell'avviso di addebito n. 33420230004091144000 il Tribunale rileva
2 che trattasi di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. È necessario, quindi, premettere che tale tipo di contribuzione è collegata alla determinazione del reddito previdenziale come previsto all'art. 3 bis del D.L. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, a tenore del quale
“l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. In tali ipotesi, il termine quinquennale di prescrizione non può decorrere da data anteriore a quella della scadenza di pagamento dei contributi medesimi, ma, appunto dalle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (cfr. C. Appello di Catanzaro, sent. 22.10.2022, n. 1062). L'art. 10, c. 1, D.L. 241/1997, prevede, infatti, che “
1. I soggetti iscritti all per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e CP_1 quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi CP_3 dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni”. All'art. 18 - Termini di versamento – è poi previsto che “
1. Le somme di cui all'articolo 17” - tra cui i contributi – “devono essere versate entro il CP_1 giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall per le quote contributive comprese entro il minimale, sono CP_1 effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
3 Ora, risulta dall'avviso di addebito in esame che i contributi attengono al periodo di competenza 2017 e, pertanto, essi sono calcolati sulla base del reddito prodotto nel periodo di imposta 2017 e dichiarato nel 2018. Per tali redditi i versamenti dovevano essere effettuati in base a quanto disposto all'art. 2 D.L. 63/2002 conv. con L. 113/2002 (cfr. C. App. Catanzaro, sez. L., sent. 20.10.2022, n. 1062) a tenore del quale è stata disposta la concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico e che, in particolare ha previsto: “
1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. (…).
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.”. Sennonché il D.L. 193/2016, all'art. 7 quater, comma 19, ha ulteriormente posposto, a far data dal 01.01.2017, i termini per il versamento di cui all'art. 17 D.P.R. 435/2001. Nella formulazione vigente ratione temporis l'art. 17 citato ha previsto il termine del 30.06 per il pagamento del saldo e del primo acconto delle
4 imposte dirette e il 30.11 come termine per il pagamento del secondo acconto. Gli stessi termini di versamento, quindi, sono quelli applicabili ai contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale. Con particolare riferimento all'anno di competenza 2017 il termine per il versamento del saldo relativo all'anno di imposta 2017 e del primo acconto relativo all'anno di imposta 2018 era il 30.06.2018 che, essendo sabato, è slittato al 02.07.2018; il versamento del secondo acconto relativo all'anno d'imposta 2018, invece, doveva essere effettuato entro il 30.11.2018. Ebbene, se si considera come dies a quo la prima data di versamento – ossia quella relativa al saldo 2017 o al primo acconto 2018 e cioè il 02.07.2018 - il termine quinquennale di prescrizione dei relativi contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale si sarebbe compiuto il 02.07.2023. Deve tuttavia tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Il termine di prescrizione è quindi rimasto complessivamente sospeso per 311 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, riferiti all'anno di competenza 2017, considerando la data di versamento del saldo 2017 (02.07.2018) si sarebbe compiuto in data 08.05.2024. Evidentemente, il termine di prescrizione risulta interrotto anche laddove si consideri, più correttamente, il termine ultimo per il versamento dei contributi, ossia il 30.11.2018. 5 Ne discende che la notifica dell'avviso di addebito n. 33420230004091144000 eseguita in data 11.01.2024 ha validamente interrotto la prescrizione, con la conseguenza che i relativi crediti contributivi risultano dovuti.
Passando al merito della pretesa contributiva, il Tribunale osserva che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Ebbene, “tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità prevalenza) grava sui soci di società nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.” (Cass. civ., sez. L., 25.10.2021 n. 29913). Per quanto attiene all'onere probatorio, poi, “non vi è dubbio che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 6 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino su dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass. 18/2/2000 n. 1852; v. Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass. 27/3/2019, n. 8611)” (Cass. civ., sez. L., 25.10.2021 n. 29913). Ebbene, l' con l'atto di costituzione in giudizio ha allegato in punto di CP_1 fatto che l'opponente è iscritto alla Gestione commercianti in qualità di commerciante con inizio dell'attività a partire dal 05.11.2002 e ha riscontrato documentalmente tale circostanza, producendo l'estratto della posizione aziendale da cui risulta che l'iscrizione è avvenuta su domanda del ricorrente del 09.05.2003 e che a essa non è seguita alcuna cancellazione (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione). Tuttavia, tale allegazione non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che “è costante, nella giurisprudenza di questa Corte (fra tante, Cass. n. 31704 del 2019), l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. cod.proc.civ., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», ditalché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 cod.proc.civ., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass., Sez. Un., nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); 14. Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione 7 dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod.proc.civ., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»” (Cass., sez. Lav., ord. 07.02.2022, n. 3765). Nel caso di specie, dopo la costituzione dell'ente previdenziale, attore in senso sostanziale, che - si ribadisce - ha allegato e documentato che l'iscrizione alla gestione commercianti è avvenuta su domanda, il ricorrente si è limitato a riportarsi al ricorso e a insistere con la richiesta di prova testimoniale ivi formulata. Alcuna contestazione è stata mossa su tale circostanza;
le allegazioni in punto di fatto del ricorrente sono esclusivamente quelle contenute nel ricorso laddove ha dedotto di essere socio e amministratore della Controparte_2
ma di non svolgere alcuna attività lavorativa dal 2017
[...] anche in ragione delle proprie precarie condizioni di salute. A sostegno di tale circostanza il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione, utile riscontrare le proprie condizioni di salute. Si aggiunga che la prova dichiarativa articolata sul punto, oltre a non contenere alcun riferimento al dedotto precario stato di salute dell'opponente (con la conseguenza che tale dato è rimasto allo stadio di una mera allegazione) risulta inammissibile per (l'estrema) genericità del capitolo di prova (“Vero che il Sig. ha prestato lavoro nella Parte_1 società sino al mese di gennaio 2017?”). Controparte_2
Il ricorso pertanto va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 28/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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