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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nelle controversie riunite di primo grado iscritte al n. RG 12213/2024 e 435/2025 pendente tra elettivamente domiciliato in Milano, Via Manara n. 5, presso Parte_1 lo stu ele Citterio, che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 Luglio 2015, Rep. Persona_1
80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23 Luglio 2015 al n. 19851 serie 1T, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, resistente
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorsi depositati in data 23.10.2024 e 15.1.2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'annullam elle ordinanze-ingiunzione n. OI-001929165 CP_1
e OI-0 777, con le quali l' lo ha sanzionato, in qualità di legale CP_1 rappresentante/responsabile della società , in relazione agli Controparte_2 anni di imposta 2018 e 2019, per il mancato versamento “delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati o della sanzione in misura ridotta, ove prevista”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Le cause introdotte con i ricorsi sopra indicati sono state riunite e all'udienza del 22.5.2025 sono stata decise come da dispositivo.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le seguenti assorbenti ragioni
1. L erne opposizioni sono proposte avverso le ordinanze-ingiunzione con le quali l' ha inteso sanzionare il ricorrente, in qualità di legale CP_1 rappresentante/responsabile della società , per avere Controparte_2 omesso, per gli anni di imposta 2018 e 20 elle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati o della sanzione in misura ridotta, ove prevista”.
Risulta che l' avesse emesso e notificato alla una CP_1 Controparte_2 serie di avvisi di a ito, seguiti in data 12.11.2019 da della violazione indirizzato al sig. quale legale rappresentante della società. Parte_1
La , società estera di cui il signor era preposto Controparte_2 Parte_1 rispetto alla sede italiana, risulta cancellata dal 21.7.2020 (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel 2021 il ricorrente personalmente aveva chiesto la nomina di un Organismo di composizione della crisi, facendo presente di trovarsi in una condizione di indebitamento, come definita dall'art. 6 legge 3/2012, con riferimento all'attività imprenditoriale svolta quale socio accomandatario della TA Agenzia GI e Turismo snc di AN SI e RA GA e quale preposto della sede italiana di
(doc. 3, fascicolo ricorrente). Controparte_2
Con decreto del maggio 2021, nel procedimento RG 60/21, il Presidente della Sezione Fallimentare aveva provveduto alla nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi (doc. 4, fascicolo ricorrente); il professionista incaricato aveva, quindi, provveduto a redigere la propria relazione, consistente nel piano liquidatorio del patrimonio del doc. 6, fascicolo ricorrente). Parte_1
Il ricorrente ha poi provveduto alla iscrizione a ruolo del ricorso ai fini della apertura del procedimento di liquidazione del proprio patrimonio con nomina del liquidatore (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Con sentenza 608/2022 il Tribunale aveva provveduto alla declaratoria della apertura della liquidazione controllata ed alla nomina del liquidatore (doc. 8, fascicolo ricorrente).
Il liquidatore nominato aveva provveduto a dar seguito agli incombenti di legge, tra cui l'avviso ai creditori, regolarmente inviato anche all' (docc. 9 e 10, fascicolo CP_1 ricorrente).
L' aveva, quindi, provveduto a proporre domanda di insinuazione al passivo CP_1
(doc. 11, fascicolo ricorrente).
All'esito del procedimento in questione, il patrimonio del ricorrente è stato liquidato con approvazione del rendiconto da parte del GD (doc. 13, fascicolo ricorrente); risulta, inoltre, che il riparto non sia stato oggetto di osservazioni da parte
2 dei creditori (doc. 14), sicché la procedura si è chiusa con decreto emesso in data 2.9.2024 (doc. 15, fascicolo ricorrente), decreto notificato a tutti i creditori e non opposto.
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente ha chiesto che gli sia accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 282 CCII. Con decreto del 10.4.2025 (cfr. doc. depositato in data 23.4.2025), sussistendo i presupposti di legge per la concessione del beneficio, l'istanza è stata accolta.
Nel decreto si dà atto che, con parere in data 15.01.2025, il Liquidatore ha espresso parere positivo ai sensi dell'art. 282 CCI alla concessione del beneficio;
che la domanda di esdebitazione è stata trasmessa a tutti i creditori ammessi al passivo con avviso della possibilità di presentare opposizione;
che nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni.
2. Pacifico, quindi, che il ricorrente risulti esdebitato, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 278 CCII l'esdebitazione “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”.
L'art. 278, comma 2, CCII prevede che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale che non abbiano partecipato al concorso, l'esdebitazione operi per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Tali creditori possono agire, quindi, nei confronti del debitore esdebitato solo per il recupero di quella parte del credito che avrebbero percepito in sede di riparto, se avessero presentato la domanda di ammissione al passivo.
Il successivo comma 7 prevede, infine, che l'esdebitazione non opera "b) (…) per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti".
Tanto premesso, ciò che appare dirimente nel presente giudizio è che, stante la cancellazione della dal registro delle imprese, non è allo stato CP_2 CP_2 chiaro se l' abbia agito, e nei confronti di chi, per il recupero dei contributi non CP_1 versati, né se, in relazione a tali pretese contributive, sia stata interrotta la prescrizione in data successiva alla notificazione degli avvisi di addebito.
Di conseguenza non è noto se il debito della , società Controparte_2 estera cancellata prima dell'inizio della procedu llata del patrimonio del ricorrente, sia estinto.
D'altra parte il ricorrente, sia nell'istanza di nomina dell'OCC, sia nell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione controllata, aveva chiarito che la propria situazione debitoria personale, quale soggetto illimitatamente responsabile, derivava dalle attività imprenditoriali di cui alla TA GI snc ed alla Controparte_2
Nel corso della procedura di liquidazione controllata, l' è intervenuto con CP_1 domanda di ammissione al passivo del 16.1.2023 (doc. 11, fasc ricorrente), ma non ha fatto valere alcunché né in relazione al debito della , né in Controparte_2
3 relazione alle sanzioni amministrative oggetto di causa, pur avendo notificato il relativo atto di accertamento in data 12.11.2019.
A fronte delle eccezioni del ricorrente, si deve ritenere che fosse in capo all'Istituto l'onere di provare che il proprio credito nei confronti della non fosse estinto CP_2
e che il debito personale del ricorrente come legale rappresentante della società citata fosse escluso dagli effetti della procedura di esdebitazione ormai pacificamente conclusa.
In assenza di tale prova, i ricorsi devono essere accolti e si deve dichiarare che le somme di cui alle ordinanze-ingiunzioni impugnate non siano dovute.
4. Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità e della complessità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accoglie i ricorsi e per l'effetto: dichiara non dovute le somme di cui alle ordinanze-ingiunzioni impugnate;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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