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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3047/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha premesso di essere LI di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Alezio il 06.12.07 e di , nata ERsona_1 ERsona_2 ad Alezio il 24.04.35 e deceduta il 07.03.19.
Con testamento olografo del 26.07.2006, pubblicato con atto Notar del 14.04.08, ERsona_3 registrato in Casarano il 17.04.08 al numero 3435 serie 1T, la deducente è divenuta Parte_1 proprietaria della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e
265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno”) e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con il fratello;
CP_1 − la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano, spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarò proprietaria dei terreni. Pt_1
Nel caso ella voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di ER MI FI , di mia LI e di mia GL ". CP_1 CP_2
Rappresentava, inoltre, che nel contempo, il germano per effetto delle medesime disposizioni CP_1 testamentarie è divenuto proprietario dei seguenti beni immobili:
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 102, 126, 127, 130, 76, 125, 135, 134, 133, estesi complessivamente ha 2.27.97, oltre al caseggiato rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74
("quello a due piani") e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con;
Pt_1
− la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarò proprietario dei terreni. CP_1
Nel caso egli voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di ER
e di mia GL "; Controparte_3
Riferiva, poi che con atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13, parte attrice ha ERsona_3 donato al germano : CP_1
- la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale del seguente immobile e precisamente: zonetta di terreno agricolo in agro di Sannicola alla Loc.Lo Spano della superficie di are 1,25 circa", distinti in NCT al F.31, part.lla 307; nel mentre il fratello ha donato alla deducente: CP_1
- la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale dei seguenti immobili e precisamente: porzione di fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc.Lo Spano della consistenza catastale di mq.75, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 305, sub 3, e
"fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc.Lo Spano, della consistenza catastale di mq.23, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 308.
Ha poi rappresentato come a seguito di un giudizio instaurato per actio finium regundorum, iscritto al n.9178/19 RG, ha avuto modo di verificare che, prima della citata stipula del 2023, il fratello aveva presentato dei tipi di frazionamento (l'aggiornamento 2013.89505 e l'accertamento 90135 del
10.04.13) recanti firme non veritiere sue e di sua madre.
Riferisce, quindi, di aver avuto così modo di verificare l'errore essenziale nella quale è incorsa, invocando l'annullamento del contratto di donazione stipulato nel dicembre del 2023. A suo dire, infatti, sussisterebbe errore essenziale, in quanto il germano ha donato alla sorella ciò CP_1 Pt_1 che era già suo.
2 ER tali ragioni ha chiesto:
a) dichiarare la nullità, ovvero, in subordine l'annullamento, degli atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13 tra le parti, a causa dell'errore essenziale in cui è incorsa l'attrice; ERsona_3
b) dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui tipi di frazionamento sopra indicati
(aggiornamento 2013.89505 ed accertamento 90135 del 10.04.13) presentati dal convenuto e muniti di firme apocrife della attrice e della madre;
c) per l'effetto, dichiarare tenuto il convenuto al risarcimento del danno provocato all'attrice per le causali in narrativa e così condannarlo alla somma di denaro che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rogito fino al soddisfo.
2. – Si è costituito il convenuto eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_1 prescrizione dell'azione, essendo decorsi ben 9 anni dal compimento degli atti di donazione, posti in essere innanzi al Notaio il 23.12.2013. ERsona_3
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di nullità/annullamento del contratto non corrispondendo al vero la circostanza di aver donato alla sorella di “beni che erano già suoi”. Pt_1
Ha dedotto che nell'atto di testamento di , padre dei germani era stato ERsona_1 ER_1 erroneamente indicato come facente parte della particella 74, anche il fabbricato a due piani, benché, in realtà, facesse parte della particella 75.
Si legge, infatti, “a MI FI lascio il terreno in agro di Sannicola riportato al Catasto al fg CP_1
31 particelle 102-126-127-130-76-125-135-134-133, per complessivi Ha 2.27.97 oltre al caseggiato rurale riportato in Catasto con la particella 74 (quello a due piani) e relative pertinenze scoperte, quest'ultime in parte in comune con ”. Pt_1
Allo stesso modo, , aveva commesso un errore nella indicazione del sub. relativo ERsona_1 agli immobili siti in Alezio, donati alle figlie e e, di conseguenza, l'area solare del CP_4 Pt_1 fabbricato lasciato ad , risultava di proprietà di e viceversa. CP_4 Pt_1
ER porre rimedio a tali errori, e per garantire il pieno rispetto della volontà del compianto padre, i germani e la madre , decidevano di procedere con delle donazioni reciproche. ER_1 ERsona_2
Tuttavia, prima ancora di porre in essere le donazioni, si era reso necessario procedere al frazionamento della originaria particella 74.
Da questo frazionamento sono scaturite le particelle 307 e 308.
In conseguenza di ciò, con le reciproche donazioni di cui all'atto notarile impugnato CP_1
ha donato alla sorella la nuda proprietà in ragione di ½ indiviso ed in quota
[...] Pt_1
3 ideale dei beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Sannicola al fg. 31, particella 305, sub 3, cat. c/2, cl. 2°, mq 75 e particella 308, cat. c/2, cl. 2°, mq 23.
La particella 308 comprendeva, infatti, oltre al fabbricato “ad un solo piano” che era stato lasciato dal padre esclusivamente alla LI anche le “relative pertinenze scoperte, queste ultime in Pt_1 parte in comune con il fratello ” del fabbricato, secondo quanto indicato da CP_1 ERsona_1 nel suo testamento. , quindi, ha donato alla sorella ciò che era suo in virtù dell'eredità CP_1 paterna.
Così come ha donato la nuda proprietà in ragione di ½ indiviso ed in quota Parte_1 ideale del terreno indicato al Catasto fabbricati, fg. 31, p.lla 307 (già in parte di proprietà di
). CP_1
La particella 307 era quella relativa al solo terreno, il cui 50% è stato donato da a . Pt_1 CP_1
Ha poi contestato la proposta azione di querela di falso, deducendo di essersi recato presso l'abitazione della compianta madre, dove incontrò la stessa, insieme all'odierna attrice, le quali apposero le firme necessarie.
***
3. – Sulla querela di falso.
Ritiene il Tribunale che la querela di falso proposta debba ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., se proposta con atto di citazione la querela deve essere confermata alla prima udienza davanti al giudice istruttore con dichiarazione della parte o del procuratore speciale allegata al verbale.
Nel presente procedimento, nel quale la querela di falso è stata proposta in via principale con atto di citazione, non è stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att.
c.p.c. né nella prima udienza né alle udienze successive.
Ed invero, nel caso in esame, benché alla prima udienza sia comparsa personalmente l'attrice, non risulta a verbale che la stessa abbia confermato la querela come previsto dal citato art. 99 disp. att.
c.p.c., né tantomeno il suo difensore, munito di specifica procura speciale ad litem per querela di falso, ha poi reso alcuna dichiarazione né alla prima udienza, né alle successive udienze.
4. – Sulla domanda di nullità/annullabilità dell'atto di donazione per errore essenziale.
Innanzitutto, la domanda di parte attrice deve essere qualificata come annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1429 c.c., per errore essenziale (sub 2) “quando cade sull'identità dell'oggetto della
4 prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso”.
Nella specie, secondo la prospettazione della parte attrice l'errore consisterebbe nell'aver accettato la donazione di un bene invece già di sua proprietà.
Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui … è stato scoperto l'errore.
Nella specie parte attrice dichiara di aver scoperto l'errore in occasione della c.t.u. tecnica dell'Ing.
depositata (ad aprile 2018) nel giudizio di actio finium regundorum instaurato in altro CP_5 giudizio (del quale ha chiesto la riunione).
Trattasi di una consulenza mai allegata al presente giudizio.
Di contro, parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, trattandosi di termine decorrente dalla data della donazione (aprile 2013) deducendo che:
- sulle planimetrie catastali che rappresentano graficamente i beni (in maniera comprensibile anche dai non addetti ai lavori), la sig.ra ha apposto le sue firme, innanzi al Notaio ed ai Parte_1 testimoni.
- era perfettamente consapevole che le particelle indicate nell'atto di donazione comprendevano una porzione del terreno di proprietà del fratello , pervenuta allo stesso dalla successione CP_1 testamentaria del padre . ERsona_1
- al momento della sottoscrizione dell'atto di donazione, non ha, certamente, Parte_1 ritenuto di disconoscerne la paternità, benché in quella sede il Notaio richiamò espressamente la domanda di frazionamento sottoscritta dai sigg.ri , e , ne CP_1 Parte_1 ERsona_2 fece prendere visione a e la fece sottoscrivere dalla stessa. Parte_1
Tanto premesso, quanto all'onere della prova del decorso del termine prescrizionale occorre evidenziare che quando l'azione di annullamento è esercitata oltre il termine di cinque anni dalla data del contratto, l'onere della prova della posteriore data della scoperta del dolo o dell'errore ovvero della cessazione della violenza incombe a colui che chiede l'annullamento.
Nulla ha provato l'attrice che, come detto, non ha neppure allegato la consulenza tecnica dell'Ing.
(né si può ritenere superata tale omissione probatoria a fronte della reiterata richiesta di CP_5 riunione del presente giudizio con quello poc'anzi richiamato, assolutamente privo di connessione oggettiva, avendo ad oggetto una domanda completamente diversa). Del resto, la presenza della parte attrice in sede di stipula notarile, allorchè appunto viene data lettura dell'atto e degli allegati,
5 conduce a ritenere che essa fosse consapevole di quanto odiernamente lamentato a partire da tale data.
ERtanto, l'eccezione di prescrizione va accolta ed essendo il termine di prescrizione ampiamente decorso, va dichiarata prescritta l'azione di annullamento proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 a fronte di un giudizio documentale e di bassa complessità, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Pt_1
1) Dichiara inammissibile l'azione di querela di falso.
2) Dichiara prescritta l'azione attorea di annullamento del contratto.
3) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 3/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3047/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha premesso di essere LI di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Alezio il 06.12.07 e di , nata ERsona_1 ERsona_2 ad Alezio il 24.04.35 e deceduta il 07.03.19.
Con testamento olografo del 26.07.2006, pubblicato con atto Notar del 14.04.08, ERsona_3 registrato in Casarano il 17.04.08 al numero 3435 serie 1T, la deducente è divenuta Parte_1 proprietaria della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 263, 262, 261, 260, 256, 255, 266, 72, 264 e
265, estesi complessivamente ha 2.93.80, oltre al magazzino rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74 ("quello ad un solo piano, il recinto e la stalla con forno”) e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con il fratello;
CP_1 − la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano, spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarò proprietaria dei terreni. Pt_1
Nel caso ella voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di ER MI FI , di mia LI e di mia GL ". CP_1 CP_2
Rappresentava, inoltre, che nel contempo, il germano per effetto delle medesime disposizioni CP_1 testamentarie è divenuto proprietario dei seguenti beni immobili:
− terreni in agro di Sannicola in NCT al F.31, part.lle 102, 126, 127, 130, 76, 125, 135, 134, 133, estesi complessivamente ha 2.27.97, oltre al caseggiato rurale riportato in catasto al F.31, part.lla 74
("quello a due piani") e relative pertinenze scoperte, queste ultime in parte in comune con;
Pt_1
− la "comproprietà delle parti comuni contatore enel, pozzo artesiano spazi e lo stradone che collega Via Sannicola con Via Gramite rimarrà fino a quando sarò proprietario dei terreni. CP_1
Nel caso egli voglia vendere, il contatore ed il pozzo artesiano rimarrà di esclusiva proprietà di ER
e di mia GL "; Controparte_3
Riferiva, poi che con atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13, parte attrice ha ERsona_3 donato al germano : CP_1
- la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale del seguente immobile e precisamente: zonetta di terreno agricolo in agro di Sannicola alla Loc.Lo Spano della superficie di are 1,25 circa", distinti in NCT al F.31, part.lla 307; nel mentre il fratello ha donato alla deducente: CP_1
- la "nuda proprietà in ragione di 1/2 indiviso ed in quota ideale dei seguenti immobili e precisamente: porzione di fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc.Lo Spano della consistenza catastale di mq.75, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 305, sub 3, e
"fabbricato ad uso deposito in Sannicola alla Loc.Lo Spano, della consistenza catastale di mq.23, al piano terreno" subastato in catasto al F.31, part.lla 308.
Ha poi rappresentato come a seguito di un giudizio instaurato per actio finium regundorum, iscritto al n.9178/19 RG, ha avuto modo di verificare che, prima della citata stipula del 2023, il fratello aveva presentato dei tipi di frazionamento (l'aggiornamento 2013.89505 e l'accertamento 90135 del
10.04.13) recanti firme non veritiere sue e di sua madre.
Riferisce, quindi, di aver avuto così modo di verificare l'errore essenziale nella quale è incorsa, invocando l'annullamento del contratto di donazione stipulato nel dicembre del 2023. A suo dire, infatti, sussisterebbe errore essenziale, in quanto il germano ha donato alla sorella ciò CP_1 Pt_1 che era già suo.
2 ER tali ragioni ha chiesto:
a) dichiarare la nullità, ovvero, in subordine l'annullamento, degli atti di donazione rogati dal Notaio il 23.12.13 tra le parti, a causa dell'errore essenziale in cui è incorsa l'attrice; ERsona_3
b) dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui tipi di frazionamento sopra indicati
(aggiornamento 2013.89505 ed accertamento 90135 del 10.04.13) presentati dal convenuto e muniti di firme apocrife della attrice e della madre;
c) per l'effetto, dichiarare tenuto il convenuto al risarcimento del danno provocato all'attrice per le causali in narrativa e così condannarlo alla somma di denaro che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rogito fino al soddisfo.
2. – Si è costituito il convenuto eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_1 prescrizione dell'azione, essendo decorsi ben 9 anni dal compimento degli atti di donazione, posti in essere innanzi al Notaio il 23.12.2013. ERsona_3
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di nullità/annullamento del contratto non corrispondendo al vero la circostanza di aver donato alla sorella di “beni che erano già suoi”. Pt_1
Ha dedotto che nell'atto di testamento di , padre dei germani era stato ERsona_1 ER_1 erroneamente indicato come facente parte della particella 74, anche il fabbricato a due piani, benché, in realtà, facesse parte della particella 75.
Si legge, infatti, “a MI FI lascio il terreno in agro di Sannicola riportato al Catasto al fg CP_1
31 particelle 102-126-127-130-76-125-135-134-133, per complessivi Ha 2.27.97 oltre al caseggiato rurale riportato in Catasto con la particella 74 (quello a due piani) e relative pertinenze scoperte, quest'ultime in parte in comune con ”. Pt_1
Allo stesso modo, , aveva commesso un errore nella indicazione del sub. relativo ERsona_1 agli immobili siti in Alezio, donati alle figlie e e, di conseguenza, l'area solare del CP_4 Pt_1 fabbricato lasciato ad , risultava di proprietà di e viceversa. CP_4 Pt_1
ER porre rimedio a tali errori, e per garantire il pieno rispetto della volontà del compianto padre, i germani e la madre , decidevano di procedere con delle donazioni reciproche. ER_1 ERsona_2
Tuttavia, prima ancora di porre in essere le donazioni, si era reso necessario procedere al frazionamento della originaria particella 74.
Da questo frazionamento sono scaturite le particelle 307 e 308.
In conseguenza di ciò, con le reciproche donazioni di cui all'atto notarile impugnato CP_1
ha donato alla sorella la nuda proprietà in ragione di ½ indiviso ed in quota
[...] Pt_1
3 ideale dei beni immobili individuati al Catasto fabbricati di Sannicola al fg. 31, particella 305, sub 3, cat. c/2, cl. 2°, mq 75 e particella 308, cat. c/2, cl. 2°, mq 23.
La particella 308 comprendeva, infatti, oltre al fabbricato “ad un solo piano” che era stato lasciato dal padre esclusivamente alla LI anche le “relative pertinenze scoperte, queste ultime in Pt_1 parte in comune con il fratello ” del fabbricato, secondo quanto indicato da CP_1 ERsona_1 nel suo testamento. , quindi, ha donato alla sorella ciò che era suo in virtù dell'eredità CP_1 paterna.
Così come ha donato la nuda proprietà in ragione di ½ indiviso ed in quota Parte_1 ideale del terreno indicato al Catasto fabbricati, fg. 31, p.lla 307 (già in parte di proprietà di
). CP_1
La particella 307 era quella relativa al solo terreno, il cui 50% è stato donato da a . Pt_1 CP_1
Ha poi contestato la proposta azione di querela di falso, deducendo di essersi recato presso l'abitazione della compianta madre, dove incontrò la stessa, insieme all'odierna attrice, le quali apposero le firme necessarie.
***
3. – Sulla querela di falso.
Ritiene il Tribunale che la querela di falso proposta debba ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., se proposta con atto di citazione la querela deve essere confermata alla prima udienza davanti al giudice istruttore con dichiarazione della parte o del procuratore speciale allegata al verbale.
Nel presente procedimento, nel quale la querela di falso è stata proposta in via principale con atto di citazione, non è stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att.
c.p.c. né nella prima udienza né alle udienze successive.
Ed invero, nel caso in esame, benché alla prima udienza sia comparsa personalmente l'attrice, non risulta a verbale che la stessa abbia confermato la querela come previsto dal citato art. 99 disp. att.
c.p.c., né tantomeno il suo difensore, munito di specifica procura speciale ad litem per querela di falso, ha poi reso alcuna dichiarazione né alla prima udienza, né alle successive udienze.
4. – Sulla domanda di nullità/annullabilità dell'atto di donazione per errore essenziale.
Innanzitutto, la domanda di parte attrice deve essere qualificata come annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1429 c.c., per errore essenziale (sub 2) “quando cade sull'identità dell'oggetto della
4 prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso”.
Nella specie, secondo la prospettazione della parte attrice l'errore consisterebbe nell'aver accettato la donazione di un bene invece già di sua proprietà.
Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui … è stato scoperto l'errore.
Nella specie parte attrice dichiara di aver scoperto l'errore in occasione della c.t.u. tecnica dell'Ing.
depositata (ad aprile 2018) nel giudizio di actio finium regundorum instaurato in altro CP_5 giudizio (del quale ha chiesto la riunione).
Trattasi di una consulenza mai allegata al presente giudizio.
Di contro, parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, trattandosi di termine decorrente dalla data della donazione (aprile 2013) deducendo che:
- sulle planimetrie catastali che rappresentano graficamente i beni (in maniera comprensibile anche dai non addetti ai lavori), la sig.ra ha apposto le sue firme, innanzi al Notaio ed ai Parte_1 testimoni.
- era perfettamente consapevole che le particelle indicate nell'atto di donazione comprendevano una porzione del terreno di proprietà del fratello , pervenuta allo stesso dalla successione CP_1 testamentaria del padre . ERsona_1
- al momento della sottoscrizione dell'atto di donazione, non ha, certamente, Parte_1 ritenuto di disconoscerne la paternità, benché in quella sede il Notaio richiamò espressamente la domanda di frazionamento sottoscritta dai sigg.ri , e , ne CP_1 Parte_1 ERsona_2 fece prendere visione a e la fece sottoscrivere dalla stessa. Parte_1
Tanto premesso, quanto all'onere della prova del decorso del termine prescrizionale occorre evidenziare che quando l'azione di annullamento è esercitata oltre il termine di cinque anni dalla data del contratto, l'onere della prova della posteriore data della scoperta del dolo o dell'errore ovvero della cessazione della violenza incombe a colui che chiede l'annullamento.
Nulla ha provato l'attrice che, come detto, non ha neppure allegato la consulenza tecnica dell'Ing.
(né si può ritenere superata tale omissione probatoria a fronte della reiterata richiesta di CP_5 riunione del presente giudizio con quello poc'anzi richiamato, assolutamente privo di connessione oggettiva, avendo ad oggetto una domanda completamente diversa). Del resto, la presenza della parte attrice in sede di stipula notarile, allorchè appunto viene data lettura dell'atto e degli allegati,
5 conduce a ritenere che essa fosse consapevole di quanto odiernamente lamentato a partire da tale data.
ERtanto, l'eccezione di prescrizione va accolta ed essendo il termine di prescrizione ampiamente decorso, va dichiarata prescritta l'azione di annullamento proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 a fronte di un giudizio documentale e di bassa complessità, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Pt_1
1) Dichiara inammissibile l'azione di querela di falso.
2) Dichiara prescritta l'azione attorea di annullamento del contratto.
3) Condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 3/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
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