Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2887 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 03/08/1976 elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Largo N. Sanseverino n. 19, presso lo studio dell'avv. Internicola Carla, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 16/11/1987 elettivamente Parte_2 domiciliata in Ficarazzi, Corso Umberto I n. 899, presso lo studio dell'avv. Mancino
Loredana, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2024.
All'udienza del 20 maggio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
Pt_1 Parte_2
2) I figli e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con domicilio prevalente presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse relative ai minori verranno assunte dai genitori di comune accordo. Con riferimento alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente.
3) La sig.ra potrà incontrare i figli ogni volta che vorrà, purché ne concordi il Parte_2 prelevamento con il sig. e sempre compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e Pt_1 comunque almeno due pomeriggi a settimana e precisamente il mercoledì e venerdì dalle ore
16,00 alle ore 20,00 e due fine settimana al mese alternativamente con il padre e precisamente dalle ore 16,00 del venerdì alla ore 21,00 della domenica.
Con riguardo alle festività natalizie, di fine anno e pasquali, i coniugi convengono che i minori passeranno i relativi periodi (23/30 dicembre, 31 dicembre/6 gennaio e dal sabato di Pasqua al Lunedì dell'Angelo) ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante i mesi di luglio e agosto i minori trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre periodi continuativi di quindici (15) giorni. Entro il giorno 1° giugno di ogni anno i coniugi concorderanno il periodo in cui potranno tenere i figli autonomamente con la sospensione dell'alternanza.
Durante tali periodi ciascun genitore avrà facoltà di allontanarsi da Palermo con i minori, avendo cura di indicare all'altro genitore il luogo di dimora degli stessi e di permetterne la comunicazione con l'altro genitore.
Ciascuno dei genitori provvederà ad affrontare per intero le eventuali spese di viaggio e di svago per i minori che si renderanno necessarie durante il periodo di rispettiva permanenza.
Nel caso si presentino esigenze di servizio o lavorative che impediscano ai genitori di rimanere con i figli, gli stessi avranno cura di comunicare tempestivamente all'altro genitore il proprio impedimento onde collaborare nell'armonica gestione dei rapporti familiari;
gli stessi, fermo restando che nell'ipotesi di propria temporanea assenza verrà privilegiata la permanenza presso l'altro genitore, avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare.
5) La casa coniugale resterà assegnata al OR presso la quale dimorerà con i Parte_1 minori e;
Per_1 Per_1 Per_2
6) La sig.ra verserà al OR a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 dei figli euro 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le parti concordano che l'assegno unico previsto dalla vigente normativa venga interamente percepito dal OR . Pt_1 Le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 2.7.2019, dovranno essere ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le seguenti modalità.
Tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
A) le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche e interventi chirurgici presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
d) tickets sanitari e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di patologie specifiche inequivocabilmente riferibili alla prole f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto
B) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa f) spesa per progetti curriculari indetti dalla scuola
C) le spese extrascolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione per r.c. per mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori c) spese in occasione di feste di compagni di scuola e amici
Fra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo fra i coniugi figurano:
D) le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche e/o non accreditate b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati e/o strutture private ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private e) analisi cliniche e cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti
E) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica);
F) le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es: lingue straniere, disegno ecc), attività sportive, ricreative e ludiche, acquisti di pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (restando esclusi quelli effettuati durante i periodi di permanenza del bambino con i genitori);
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione per r.c. per mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guide private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per figli;
f) centro ricreativo sportivo estivo e gruppo estivo.
In relazione a quanto sopra ed avuto riguardo alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto e convenuto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza), dietro presentazione della documentazione di spesa.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra gli odierni comparenti, gli stessi danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
9) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
10) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/06/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 16/10/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.200 - parte II – serie A – Anno 2009);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini