Art. 1. 1. Il presente decreto detta le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, il quale consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili, omologate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo la disciplina in vigore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 87/372 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 196 del 17 luglio 1987.
- La direttiva CEE n. 88/301 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 131 del 27 maggio 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 87/372 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 196 del 17 luglio 1987.
- La direttiva CEE n. 88/301 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 131 del 27 maggio 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.