Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1263
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per difetto di competenza territoriale

    La Corte ha ritenuto che ogni atto impositivo debba essere emesso dall'organo territorialmente competente, ancorato al domicilio fiscale del contribuente, e che l'emissione da parte di un concessionario estraneo all'ambito territoriale di residenza del contribuente renda l'atto nullo. La questione è assorbente rispetto ad ogni altro aspetto.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    L'appello dell'Agenzia è ritenuto infondato.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ritiene che la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si applichi solo ai versamenti in scadenza nel periodo indicato e non possa essere estesa a casi non previsti, come la prescrizione di un credito non in scadenza. Anche il comma 4-bis dello stesso articolo non è applicabile alla fattispecie. Pertanto, l'intimazione di pagamento notificata oltre dieci anni dopo l'avviso di accertamento è tardiva e la pretesa è prescritta.

  • Accolto
    Quantificazione spese di lite

    La Corte accoglie l'appello incidentale relativo alla quantificazione delle spese del primo grado, ritenendola non conforme alla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1263
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1263
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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