Art. 2.
La misura dell'assegno supplementare e' fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:
a) per i pensionati di eta' superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;
b) per i pensionati di eta' inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.
Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di eta' nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella, misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
La misura dell'assegno supplementare e' fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:
a) per i pensionati di eta' superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;
b) per i pensionati di eta' inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.
Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di eta' nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella, misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.