Articolo 1182 del Codice della navigazione
Articolo 1163Articolo 1165
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21 aprile 1942
Art. 1182.
(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave).

E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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