Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 854
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Illegittimità del vincolo su bene cointestato

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Prescrizione

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Illegittimità delle sanzioni

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Omessa notifica degli atti sottesi

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Assenza di indicazione dell'immobile o del fabbricato

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Assenza del soggetto legittimato passivo del tributo

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Decadenza annuale per la riscossione dei ruoli

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Assenza del calcolo degli interessi

    Non specificato, in quanto il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 854
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 854
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo