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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
RA SO, OR
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14017/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 IMU 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 TEFA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22450/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicata, notificata il 19/06/2025 con la quale il concessionario, Pubbliservizi srl, ed i sottesi ruoli relativi a tributi locali vari dovuti in favore del Comune di
Gragnano chiedendone l'annullamento. Deduceva, in breve, il ricorrente l'illegittimità del vincolo su bene coitestato, il difetto di motivazione, la prescrizione, l'illegittimità delle sanzioni, l'omessa notifica degli atti sottesi, l'assenza di indicazione dell'immobile o del fabbricato, o del soggetto legittimato passivo del tributo, la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente, l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività' del ruolo esattoriale ed, infine, l'assenza del calcolo degli interessi.
Il ricorso veniva notificato unicamente al Comune di Gragnano all'indirizzo pec affarigenerali@pec.comune. gragnano.na.it" che non si è costituito
Il ricorso veniva successivamente notificato in data 8.10.2025 anche al concessionario Pubbliservizi srl che si costituiva in data 9.12.2025 comunicando di aver adottato e comunicato l'annullamento del ruolo impugnato con relativo sgravio invocando una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorrente depositata memorie illustrative nelle quali, nulla osservando sulla richiesta di una pronuncia di estinzione del giudizio, insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione collegiale, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito dell'udienza pubblica mediante collegamento da remoto, , provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che i ruoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo impugnata è stato oggetto di annullamento e sgravio da parte del concessionario Pubbliservizi srl, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente della somma dovuta.
Alla luce di tali considerazioni si impone una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi art. 46 D. Lgs. 546/92.
Quanto al regime delle spese ritiene questo Giudice che sussistono le condizioni per una totale compensazione delle spese.
Ed invero in tale ottica va evidenziato che la scelta del ricorrente di citare in giudizio il solo ente impositore e non anche il concessionario che ha emesso l'atto, citato ben oltre il termine di rito, ha impedito che le ragioni del ricorrente fossero riconosciute prima ed in sede di autotutela scongiurando la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Dichira estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
RA SO, OR
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14017/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 IMU 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000303 TEFA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22450/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicata, notificata il 19/06/2025 con la quale il concessionario, Pubbliservizi srl, ed i sottesi ruoli relativi a tributi locali vari dovuti in favore del Comune di
Gragnano chiedendone l'annullamento. Deduceva, in breve, il ricorrente l'illegittimità del vincolo su bene coitestato, il difetto di motivazione, la prescrizione, l'illegittimità delle sanzioni, l'omessa notifica degli atti sottesi, l'assenza di indicazione dell'immobile o del fabbricato, o del soggetto legittimato passivo del tributo, la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente, l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività' del ruolo esattoriale ed, infine, l'assenza del calcolo degli interessi.
Il ricorso veniva notificato unicamente al Comune di Gragnano all'indirizzo pec affarigenerali@pec.comune. gragnano.na.it" che non si è costituito
Il ricorso veniva successivamente notificato in data 8.10.2025 anche al concessionario Pubbliservizi srl che si costituiva in data 9.12.2025 comunicando di aver adottato e comunicato l'annullamento del ruolo impugnato con relativo sgravio invocando una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorrente depositata memorie illustrative nelle quali, nulla osservando sulla richiesta di una pronuncia di estinzione del giudizio, insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione collegiale, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito dell'udienza pubblica mediante collegamento da remoto, , provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che i ruoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo impugnata è stato oggetto di annullamento e sgravio da parte del concessionario Pubbliservizi srl, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente della somma dovuta.
Alla luce di tali considerazioni si impone una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi art. 46 D. Lgs. 546/92.
Quanto al regime delle spese ritiene questo Giudice che sussistono le condizioni per una totale compensazione delle spese.
Ed invero in tale ottica va evidenziato che la scelta del ricorrente di citare in giudizio il solo ente impositore e non anche il concessionario che ha emesso l'atto, citato ben oltre il termine di rito, ha impedito che le ragioni del ricorrente fossero riconosciute prima ed in sede di autotutela scongiurando la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Dichira estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Compensa le spese