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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Siena - Via Camollia N.85 53100 Siena SI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025EQGGCG00002277542 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14.10.25, i sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi residenti in Difensore_1Montepulciano rappresentati e difesi dall'Avv. , impugnavano l'invito al pagamento ex art. 248 del D.P.R. 115.2002, notificato a mezzo in ndata 25.06.2025 per contributo unificato relativi alla causa civile n. 983.2022 R.G. iscritta a ruolo il 27.04.2022 al Tribununale di Siena emesso dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Siena. Eccepiscono i ricorrenti che il Contributo Unificato e l'Anticipazione Forfettaria sono stati regolarmente versati mediante pagamento Modello F23 in data 27.04.2022, il quale Mod. F23 quietanzato era stato anche inviato alla Cancelleria del Tribunale di Siena tra i documenti in occasione dell'iscrizione a ruolo in via telematica della relativa causa civile n. 983.2022 R.G., osservano inoltre che solo a partire dal 1° gennaio 2023 il pagamento del contributo unificato doveva avvenire esclusivamente tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, PagoPA. Ed il pagamento a mezzo F23 in questione è stato eseguito in epoca precedente, e precisamente il 27.04.2022, data peraltro corrispondente a quella di iscrizione a quella di iscrizione a ruolo della causa. Non si è costituita la Cancelleria Civile del Tribunale di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, sentita la parte in pubblica udienza, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. I ricorrenti hanno idoneamente dimostrato di aver corrisposto il contributo unificato a mezzo F23 in data 27.04.2022, data antecedente alla data del 01.01.2023, poi prorogata, giorno dal quale il pagamento del contributo unificato doveva avvenire esclusivamente tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, PagoPA.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Siena - Via Camollia N.85 53100 Siena SI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025EQGGCG00002277542 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14.10.25, i sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi residenti in Difensore_1Montepulciano rappresentati e difesi dall'Avv. , impugnavano l'invito al pagamento ex art. 248 del D.P.R. 115.2002, notificato a mezzo in ndata 25.06.2025 per contributo unificato relativi alla causa civile n. 983.2022 R.G. iscritta a ruolo il 27.04.2022 al Tribununale di Siena emesso dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Siena. Eccepiscono i ricorrenti che il Contributo Unificato e l'Anticipazione Forfettaria sono stati regolarmente versati mediante pagamento Modello F23 in data 27.04.2022, il quale Mod. F23 quietanzato era stato anche inviato alla Cancelleria del Tribunale di Siena tra i documenti in occasione dell'iscrizione a ruolo in via telematica della relativa causa civile n. 983.2022 R.G., osservano inoltre che solo a partire dal 1° gennaio 2023 il pagamento del contributo unificato doveva avvenire esclusivamente tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, PagoPA. Ed il pagamento a mezzo F23 in questione è stato eseguito in epoca precedente, e precisamente il 27.04.2022, data peraltro corrispondente a quella di iscrizione a quella di iscrizione a ruolo della causa. Non si è costituita la Cancelleria Civile del Tribunale di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, sentita la parte in pubblica udienza, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. I ricorrenti hanno idoneamente dimostrato di aver corrisposto il contributo unificato a mezzo F23 in data 27.04.2022, data antecedente alla data del 01.01.2023, poi prorogata, giorno dal quale il pagamento del contributo unificato doveva avvenire esclusivamente tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, PagoPA.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.