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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10492/2016 r.g.
T R A
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni C.F._1
PP AR come da mandato in atti, attrice
E
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Costantini come da mandato in atti, convenuta
E
, nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2
NE (LE) e nato a [...] il [...] Controparte_3
e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. PP PO come da mandato in atti, ulteriori convenuti
E
convenuto contumace Controparte_4
avente ad oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 01.07.2024 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in verbale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 23.09.2016, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_4 CP_2
e dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire
[...] Controparte_3
dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrozzabile in favore del fondo assolutamente intercluso di sua proprietà, distinto in catasto al fg. 5, p.lla 20, a carico del fondo servente -tra quelli di proprietà di
[...]
, e CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
descritti in atto e confinanti con il suo- ritenuto più idoneo a consentirne l'accesso alla pubblica via, stabilendone contestualmente ex art. 1051 co. 2
c.c. le modalità e il percorso, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
Con comparsa depositata il 23.01.2017 si costituiva in giudizio
[...]
che, contestato l'avverso dedotto e domandato, Controparte_1
chiedeva: - dichiarare inammissibile e gradatamente infondata la domanda per difetto dei presupposti di legge e per l'esistenza di un diritto di passaggio in favore del fondo attoreo su quello di proprietà di
[...]
in subordine, rigettare la domanda, previa declaratoria di CP_4
sussistenza dell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art, 151 c.c. in favore del fondo di proprietà di essa convenuta, in uno con la possibilità per il fondo attoreo intercluso di procurarsi un diverso accesso alla pubblica via;
condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di lite in favore di lei, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenta di giustizia .
Costituitisi in giudizio con unitaria comparsa depositata in data
30.01.2017, e eccepivano la carenza Controparte_2 Controparte_3
dei requisiti di cui all'art 1051 c.c. (per la non interclusione del fondo attoreo e le caratteristiche del fondo di loro proprietà) e concludevano chiedendo: 1) dichiarare priva dei presupposti legittimanti richiesti dalla legge la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
2) in subordine e nel merito, rigettare la domanda dell'attrice per godere il fondo di lei di accesso alla pubblica via attraverso il fondo di;
3) Controparte_4
in via ancora più gradata, rigettare la domanda attorea nei loro confronti in virtù delle previsioni di cui all'art. 1051, II comma, c.c.; 4) con vittoria di spese e compensi.
Rimasto e dichiarato contumace;
concessi i Controparte_4
termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso da Parte_1
l'interrogatorio formale deferitole e mancato quello del contumace
[...]
escussi i testi indicati e ammessi;
disposta ed espletata CP_4
consulenza tecnica d'ufficio; ritenute non necessarie le ulteriori indagini sollecitate dalle parti;
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del
30.01.2023 il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta con provvedimento del 07.06.2023 la rimessione della causa sul ruolo per delibare in contraddittorio l'istanza attorea di produzione di documenti acquisiti successivamente alla scadenza dei termini concessi;
disposta la riconvocazione del C.t.u. per la determinazione dell'indennizzo dovuto a ristoro dell'imponenda servitù di passaggio;
nell'udienza del 01.07.2024 venivano definitivamente rassegnate le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa per la sentenza, con i termini di cui all'art 190 c.p.c. per note conclusive e di replica.
Le parti in causa sono proprietarie di terreni tra loro confinanti, siti in agro di NE;
l'attrice ha lamentato l'interclusione assoluta del proprio fondo, chiedendo dunque che si costituisca una servitù coattiva a carico di quello -tra i fondi di proprietà dei confinanti- che fosse risultato più idoneo a consentire l'accesso alla pubblica via.
I convenuti e hanno resistito, sostenendo che il fondo CP_4 CP_2
attoreo non fosse intercluso, che i loro fondi fossero esentati dall'imposizione di una servitù di passaggio e, in ogni caso, che esistesse più comodo e meno oneroso passaggio su proprietà del convenuto contumace . Controparte_4
Nel merito, quanto alla interclusione del fondo attoreo, dalla prova testimoniale assunta è risultato che dalla strada pubblica si accedeva al fondo dell'attrice, già allorché era di proprietà del di lei dante causa, attraverso il confinante fondo di proprietà di tal passando per dei CP_4
varchi/aperture esistenti nel muro di confine (così i testi indifferenti
[...]
e PO PP). Tes_1
Tuttavia, il passaggio esercitato di fatto su detto fondo non esclude il presupposto dell'interclusione necessario per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, occorrendo all'uopo che esista un diritto reale
(iure proprietatis o servitutis) che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo (cfr. Cass civ. II sezione, ord. N. 15116/2021); diritto reale della cui esistenza non è stata data prova alcuna in giudizio;
donde l'ininfluenza, ai fini della domanda proposta, del passaggio esercitato di fatto sul fondo per raggiungere la proprietà attorea. CP_4
Al fine di dirimere la controversia, è stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. il quale ha così Persona_1
descritto i fondi delle parti in causa.
Il terreno di proprietà dell'attrice è ubicato in agro di NE, località via Santuario (Vicinale Pozzo Arena), nell'estrema periferia dell'abitato, in prossimità dell'anello rotatorio per la S.P. 42 NE-
Collepasso; si presenta di forma rettangolare ed attualmente incolto, ed è identificato nel N.C.T. di NE al foglio 5, particella 20; è esteso mq.
2.609 e confina con:
- a) fondo di proprietà , identificato nel N.C.T. di Controparte_1
NE al foglio 5 particelle 19, 599, 602; la p.lla 19, di forma pressoché triangolare, risulta prospiciente la via pubblica (via Pozzo Arena), dalla quale è delimitato con recinzione muraria bassa sovrastata da rete metallica e siepe, mentre lungo i lati interni è demarcato da paletti e rete metallica;
il fondo si presenta attualmente in parte coltivato con alberature di agrumi e piante di verdure e ortaggi, e in parte occupato da manufatti per il deposito dei prodotti dell'attività commerciale
“agricentro” . La plla 19 è accessibile dalla via pubblica mediante un cancello metallico scorrevole che consente l'accesso alla confinante indivisa p.lla 599 di medesima proprietà su cui insistono fabbricati destinati sia ad uso residenziale, sia fabbricati e manufatti a servizio dell'attività esistente denominata “agricentro” (agrofarmaci, giardinaggio, mangimi, enologia), per la vendita di prodotti, manufatti, articoli per l'agricoltura
- b) fondo di proprietà e , Controparte_2 Controparte_3
identificati nel N.C.T. di NE al foglio 5 particella 217, esteso mq. 1.490
e attualmente coltivato a vigneto, ed accessibile dalla pubblica via da portoncino metallico;
- c) fondo di proprietà , identificato nel Controparte_4
N.C.T. di NE al foglio 5 particella 21 di mq.
1.292 e particella 22
(fabbricato diruto) di mq. 52, incolto ed in uno stato di abbandono, estesamente ricoperto da cespugli e folta vegetazione arbustiva spontanea, accessibile dalla pubblica via da portone metallico nella recinzione muraria della particella 22.
Nell'evadere il quesito n. 2, il C.T.U., oltre a verificare che il fondo attoreo era circondato da altri fondi di proprietà di terzi, ha accertato che esso non presentava uscite sulla via pubblica, risultando pertanto intercluso.
Acclarata l'interclusione del fondo attoreo, permane la questione dell'individuazione del luogo di passaggio con minor aggravio per il fondo servente e maggiore brevità di passaggio per il fondo dominante. Come noto, infatti, l'art. 1051 c.c. prevede che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui
l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. ... Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Con sentenza n. 8779/2020 la Corte di cassazione ha precisato che
“la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo;
il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato”.
Nell'individuare il passaggio conforme ai principi sopra menzionati, il C.T.U. ha evidenziato preliminarmente che tutti i possibili tracciati sui fondi dei convenuti si sarebbero potuti realizzare con lunghezze di poche decine di metri;
in particolare di circa m. 34 in proprietà Controparte_1 in confine con la particella 599 di medesima proprietà; di m. 22 circa in posizione mediana della p.lla 19, pregiudizievole poiché avrebbe diviso il fondo in due parti;
m. 35 circa in proprietà in prossimità del CP_4 CP_2
confine con la particella 19 di proprietà ; m. 34 circa in Controparte_1
proprietà a ridosso del confine con la particella 25 Controparte_4
di altra proprietà.
Pertanto, le lunghezze degli eventuali percorsi presentano valori sostanzialmente simili tra loro, apparendo rilevante ai fini dell'individuazione del tracciato il minor danno al fondo sul quale dovrebbe essere esercitato il suddetto passaggio.
Escluso (con motivazione logica e coerente, che questo Giudice condivide e alla quale si fa rinvio) il transito sui fondi di Controparte_1
e dei sigg.ri , tale minor danno viene individuato dal C.t.u. nel CP_2
passaggio che verrebbe imposto sul fondo di proprietà Controparte_4
(foglio 5 particella 21), considerato lo stato di abbandono in cui
[...]
esso versa (incolto e ricoperto da folta vegetazione spontanea)
Il passaggio in questione, secondo le indicazioni del C.t.u., andrà realizzato materialmente a ridosso del muro di confine con la particella 25 di altra proprietà, occupando nel tratto iniziale la particella 22
(prospiciente la via pubblica con delimitazione sul fronte strada costituita da recinzione muraria con portone metallico) e proseguendo sulla particella 21, per una larghezza media di m. 3,00 ed una lunghezza di m.
34 circa (superficie mq. 105 circa) per consentire il passaggio ai mezzi agricoli.
Con riferimento al valore della predetta zona, dalle indagini svolte dal C.t.u. è emerso che le particelle 19 e 21 ricadono nel Piano Urbanistico
Generale (di NE, in parte su strada di previsione, in parte in Zona
“E4” (art. 40 N.T.A.) – Zona di rispetto della viabilità, in parte in Zona
“E6” (art. 39 N.T.A.), - Zona di protezione Idrogeologica, in parte in “Zona E2” (art. 37 N.T.A.) – Zona agricola di salvaguardia paesaggistica;
sicché, sulla scorta dell'ubicazione (in posizione periferica all'abitato), degli elementi acquisiti dalle indagini urbanistiche eseguite (certificato di destinazione urbanistica), delle indicazioni attinte dagli operatori del mercato immobiliare locale, delle caratteristiche del fondo e dello stato di fatto in cui si trova (incolto e abbandonato), appare condivisibile il valore unitario medio di €/mq. 25,00 e, dunque di complessivi € 2.625,00 stimato dal C.t.u. quale valore del terreno occupato dal passaggio;
a tale importo non vanno aggiunti frutti pendenti (atteso che il fondo risulta in stato di abbandono ed estesamente ricoperto da rovi, cespugli e folta vegetazione arbustiva spontanea), né valore di soprassuolo (non essendovi manufatti eventualmente danneggiati dal passaggio sul tracciato indicato); mentre vi va sommato il deprezzamento che il fondo servente subirebbe a causa del passaggio coattivo per la diminuzione di superficie coltivabile, quantificabile in € 2.584,00 (in considerazione della riduzione di circa l'8% della superficie complessiva catastalmente definita in mq. 1.292,00 e del valore unitario del suolo innanzi indicato, pari ad €/mq. 25,00; e, dunque: €/mq 25,00 x mq. 1.292,00 x 8%).
Pertanto, l'indennità complessiva da riconoscere al proprietario del fondo servente ammonta ad € 5.209,00 (= € 2.625,00 + € 2.584,00).
La domanda attorea va dunque accolta nel senso sopra indicato.
Le spese e competenze di lite tra l'attrice e il convenuto
[...]
attesa la sua mancata opposizione, vanno integralmente CP_4
compensate, ad eccezione di esborsi e compensi liquidati al C.T.U. nominato in corso di causa, che vanno posti definitivamente a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
Attesa la soccombenza dell'attrice nei confronti degli altri convenuti, ne va disposta la condanna al pagamento in loro favore delle spese e competenze di lite, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, tutti ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) accerta e dichiara l'interclusione assoluta dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in agro di NE (LE) e Parte_1
distinto in catasto terreni al fg. 5, p.lla 20;
II) accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrozzabile della larghezza di ml. 3,00 attraverso il confinante fondo rustico di proprietà del convenuto contumace catastalmente individuato dalle Controparte_4
particelle 21 e 22 del fg. 5 di NE (LE), occupando nel tratto iniziale la particella 22 (prospiciente la via pubblica con delimitazione sul fronte strada costituita da recinzione muraria con portone metallico) e proseguendo sulla particella 21, per una lunghezza di m. 34 circa
(superficie mq. 105 circa) conformemente alle indicazioni metriche e planimetriche del percorso indicato nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con condanna dell'attrice a versare al Persona_1
convenuto l'indennità ex art. 1053 c.c. nell'importo Controparte_4
di complessivi € 5.209,00;
III) dichiara costituita la servitù coattiva di passaggio carrozzabile a carico del fondo di proprietà del convenuto Controparte_4
catastalmente individuato dalle particelle 21 e 22 del foglio 5 di NE ed a favore del fondo di proprietà dell'attrice distinto nel catasto terreni di NE al foglio 5 p.lla 20 come innanzi meglio descritta;
IV) ordina la trascrizione del presente provvedimento con espresso esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
V) compensa integramente tra l'attrice e il convenuto Controparte_4
spese e competenze di lite, ad eccezione di esborsi e compensi
[...]
liquidati al C.T.U. nominato in corso di causa, che pone definitivamente a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
VI) condanna l'attrice al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva sulle voci soggette come per legge;
VII) condanna l'attrice al pagamento in favore di Controparte_2
e delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva sulle voci soggette come per legge.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 14 ottobre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10492/2016 r.g.
T R A
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni C.F._1
PP AR come da mandato in atti, attrice
E
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1
ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Costantini come da mandato in atti, convenuta
E
, nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2
NE (LE) e nato a [...] il [...] Controparte_3
e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. PP PO come da mandato in atti, ulteriori convenuti
E
convenuto contumace Controparte_4
avente ad oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 01.07.2024 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in verbale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 23.09.2016, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_4 CP_2
e dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire
[...] Controparte_3
dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrozzabile in favore del fondo assolutamente intercluso di sua proprietà, distinto in catasto al fg. 5, p.lla 20, a carico del fondo servente -tra quelli di proprietà di
[...]
, e CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
descritti in atto e confinanti con il suo- ritenuto più idoneo a consentirne l'accesso alla pubblica via, stabilendone contestualmente ex art. 1051 co. 2
c.c. le modalità e il percorso, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
Con comparsa depositata il 23.01.2017 si costituiva in giudizio
[...]
che, contestato l'avverso dedotto e domandato, Controparte_1
chiedeva: - dichiarare inammissibile e gradatamente infondata la domanda per difetto dei presupposti di legge e per l'esistenza di un diritto di passaggio in favore del fondo attoreo su quello di proprietà di
[...]
in subordine, rigettare la domanda, previa declaratoria di CP_4
sussistenza dell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art, 151 c.c. in favore del fondo di proprietà di essa convenuta, in uno con la possibilità per il fondo attoreo intercluso di procurarsi un diverso accesso alla pubblica via;
condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di lite in favore di lei, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenta di giustizia .
Costituitisi in giudizio con unitaria comparsa depositata in data
30.01.2017, e eccepivano la carenza Controparte_2 Controparte_3
dei requisiti di cui all'art 1051 c.c. (per la non interclusione del fondo attoreo e le caratteristiche del fondo di loro proprietà) e concludevano chiedendo: 1) dichiarare priva dei presupposti legittimanti richiesti dalla legge la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
2) in subordine e nel merito, rigettare la domanda dell'attrice per godere il fondo di lei di accesso alla pubblica via attraverso il fondo di;
3) Controparte_4
in via ancora più gradata, rigettare la domanda attorea nei loro confronti in virtù delle previsioni di cui all'art. 1051, II comma, c.c.; 4) con vittoria di spese e compensi.
Rimasto e dichiarato contumace;
concessi i Controparte_4
termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso da Parte_1
l'interrogatorio formale deferitole e mancato quello del contumace
[...]
escussi i testi indicati e ammessi;
disposta ed espletata CP_4
consulenza tecnica d'ufficio; ritenute non necessarie le ulteriori indagini sollecitate dalle parti;
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del
30.01.2023 il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Disposta con provvedimento del 07.06.2023 la rimessione della causa sul ruolo per delibare in contraddittorio l'istanza attorea di produzione di documenti acquisiti successivamente alla scadenza dei termini concessi;
disposta la riconvocazione del C.t.u. per la determinazione dell'indennizzo dovuto a ristoro dell'imponenda servitù di passaggio;
nell'udienza del 01.07.2024 venivano definitivamente rassegnate le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa per la sentenza, con i termini di cui all'art 190 c.p.c. per note conclusive e di replica.
Le parti in causa sono proprietarie di terreni tra loro confinanti, siti in agro di NE;
l'attrice ha lamentato l'interclusione assoluta del proprio fondo, chiedendo dunque che si costituisca una servitù coattiva a carico di quello -tra i fondi di proprietà dei confinanti- che fosse risultato più idoneo a consentire l'accesso alla pubblica via.
I convenuti e hanno resistito, sostenendo che il fondo CP_4 CP_2
attoreo non fosse intercluso, che i loro fondi fossero esentati dall'imposizione di una servitù di passaggio e, in ogni caso, che esistesse più comodo e meno oneroso passaggio su proprietà del convenuto contumace . Controparte_4
Nel merito, quanto alla interclusione del fondo attoreo, dalla prova testimoniale assunta è risultato che dalla strada pubblica si accedeva al fondo dell'attrice, già allorché era di proprietà del di lei dante causa, attraverso il confinante fondo di proprietà di tal passando per dei CP_4
varchi/aperture esistenti nel muro di confine (così i testi indifferenti
[...]
e PO PP). Tes_1
Tuttavia, il passaggio esercitato di fatto su detto fondo non esclude il presupposto dell'interclusione necessario per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, occorrendo all'uopo che esista un diritto reale
(iure proprietatis o servitutis) che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo (cfr. Cass civ. II sezione, ord. N. 15116/2021); diritto reale della cui esistenza non è stata data prova alcuna in giudizio;
donde l'ininfluenza, ai fini della domanda proposta, del passaggio esercitato di fatto sul fondo per raggiungere la proprietà attorea. CP_4
Al fine di dirimere la controversia, è stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. il quale ha così Persona_1
descritto i fondi delle parti in causa.
Il terreno di proprietà dell'attrice è ubicato in agro di NE, località via Santuario (Vicinale Pozzo Arena), nell'estrema periferia dell'abitato, in prossimità dell'anello rotatorio per la S.P. 42 NE-
Collepasso; si presenta di forma rettangolare ed attualmente incolto, ed è identificato nel N.C.T. di NE al foglio 5, particella 20; è esteso mq.
2.609 e confina con:
- a) fondo di proprietà , identificato nel N.C.T. di Controparte_1
NE al foglio 5 particelle 19, 599, 602; la p.lla 19, di forma pressoché triangolare, risulta prospiciente la via pubblica (via Pozzo Arena), dalla quale è delimitato con recinzione muraria bassa sovrastata da rete metallica e siepe, mentre lungo i lati interni è demarcato da paletti e rete metallica;
il fondo si presenta attualmente in parte coltivato con alberature di agrumi e piante di verdure e ortaggi, e in parte occupato da manufatti per il deposito dei prodotti dell'attività commerciale
“agricentro” . La plla 19 è accessibile dalla via pubblica mediante un cancello metallico scorrevole che consente l'accesso alla confinante indivisa p.lla 599 di medesima proprietà su cui insistono fabbricati destinati sia ad uso residenziale, sia fabbricati e manufatti a servizio dell'attività esistente denominata “agricentro” (agrofarmaci, giardinaggio, mangimi, enologia), per la vendita di prodotti, manufatti, articoli per l'agricoltura
- b) fondo di proprietà e , Controparte_2 Controparte_3
identificati nel N.C.T. di NE al foglio 5 particella 217, esteso mq. 1.490
e attualmente coltivato a vigneto, ed accessibile dalla pubblica via da portoncino metallico;
- c) fondo di proprietà , identificato nel Controparte_4
N.C.T. di NE al foglio 5 particella 21 di mq.
1.292 e particella 22
(fabbricato diruto) di mq. 52, incolto ed in uno stato di abbandono, estesamente ricoperto da cespugli e folta vegetazione arbustiva spontanea, accessibile dalla pubblica via da portone metallico nella recinzione muraria della particella 22.
Nell'evadere il quesito n. 2, il C.T.U., oltre a verificare che il fondo attoreo era circondato da altri fondi di proprietà di terzi, ha accertato che esso non presentava uscite sulla via pubblica, risultando pertanto intercluso.
Acclarata l'interclusione del fondo attoreo, permane la questione dell'individuazione del luogo di passaggio con minor aggravio per il fondo servente e maggiore brevità di passaggio per il fondo dominante. Come noto, infatti, l'art. 1051 c.c. prevede che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui
l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. ... Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Con sentenza n. 8779/2020 la Corte di cassazione ha precisato che
“la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo;
il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato”.
Nell'individuare il passaggio conforme ai principi sopra menzionati, il C.T.U. ha evidenziato preliminarmente che tutti i possibili tracciati sui fondi dei convenuti si sarebbero potuti realizzare con lunghezze di poche decine di metri;
in particolare di circa m. 34 in proprietà Controparte_1 in confine con la particella 599 di medesima proprietà; di m. 22 circa in posizione mediana della p.lla 19, pregiudizievole poiché avrebbe diviso il fondo in due parti;
m. 35 circa in proprietà in prossimità del CP_4 CP_2
confine con la particella 19 di proprietà ; m. 34 circa in Controparte_1
proprietà a ridosso del confine con la particella 25 Controparte_4
di altra proprietà.
Pertanto, le lunghezze degli eventuali percorsi presentano valori sostanzialmente simili tra loro, apparendo rilevante ai fini dell'individuazione del tracciato il minor danno al fondo sul quale dovrebbe essere esercitato il suddetto passaggio.
Escluso (con motivazione logica e coerente, che questo Giudice condivide e alla quale si fa rinvio) il transito sui fondi di Controparte_1
e dei sigg.ri , tale minor danno viene individuato dal C.t.u. nel CP_2
passaggio che verrebbe imposto sul fondo di proprietà Controparte_4
(foglio 5 particella 21), considerato lo stato di abbandono in cui
[...]
esso versa (incolto e ricoperto da folta vegetazione spontanea)
Il passaggio in questione, secondo le indicazioni del C.t.u., andrà realizzato materialmente a ridosso del muro di confine con la particella 25 di altra proprietà, occupando nel tratto iniziale la particella 22
(prospiciente la via pubblica con delimitazione sul fronte strada costituita da recinzione muraria con portone metallico) e proseguendo sulla particella 21, per una larghezza media di m. 3,00 ed una lunghezza di m.
34 circa (superficie mq. 105 circa) per consentire il passaggio ai mezzi agricoli.
Con riferimento al valore della predetta zona, dalle indagini svolte dal C.t.u. è emerso che le particelle 19 e 21 ricadono nel Piano Urbanistico
Generale (di NE, in parte su strada di previsione, in parte in Zona
“E4” (art. 40 N.T.A.) – Zona di rispetto della viabilità, in parte in Zona
“E6” (art. 39 N.T.A.), - Zona di protezione Idrogeologica, in parte in “Zona E2” (art. 37 N.T.A.) – Zona agricola di salvaguardia paesaggistica;
sicché, sulla scorta dell'ubicazione (in posizione periferica all'abitato), degli elementi acquisiti dalle indagini urbanistiche eseguite (certificato di destinazione urbanistica), delle indicazioni attinte dagli operatori del mercato immobiliare locale, delle caratteristiche del fondo e dello stato di fatto in cui si trova (incolto e abbandonato), appare condivisibile il valore unitario medio di €/mq. 25,00 e, dunque di complessivi € 2.625,00 stimato dal C.t.u. quale valore del terreno occupato dal passaggio;
a tale importo non vanno aggiunti frutti pendenti (atteso che il fondo risulta in stato di abbandono ed estesamente ricoperto da rovi, cespugli e folta vegetazione arbustiva spontanea), né valore di soprassuolo (non essendovi manufatti eventualmente danneggiati dal passaggio sul tracciato indicato); mentre vi va sommato il deprezzamento che il fondo servente subirebbe a causa del passaggio coattivo per la diminuzione di superficie coltivabile, quantificabile in € 2.584,00 (in considerazione della riduzione di circa l'8% della superficie complessiva catastalmente definita in mq. 1.292,00 e del valore unitario del suolo innanzi indicato, pari ad €/mq. 25,00; e, dunque: €/mq 25,00 x mq. 1.292,00 x 8%).
Pertanto, l'indennità complessiva da riconoscere al proprietario del fondo servente ammonta ad € 5.209,00 (= € 2.625,00 + € 2.584,00).
La domanda attorea va dunque accolta nel senso sopra indicato.
Le spese e competenze di lite tra l'attrice e il convenuto
[...]
attesa la sua mancata opposizione, vanno integralmente CP_4
compensate, ad eccezione di esborsi e compensi liquidati al C.T.U. nominato in corso di causa, che vanno posti definitivamente a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
Attesa la soccombenza dell'attrice nei confronti degli altri convenuti, ne va disposta la condanna al pagamento in loro favore delle spese e competenze di lite, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, tutti ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) accerta e dichiara l'interclusione assoluta dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in agro di NE (LE) e Parte_1
distinto in catasto terreni al fg. 5, p.lla 20;
II) accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrozzabile della larghezza di ml. 3,00 attraverso il confinante fondo rustico di proprietà del convenuto contumace catastalmente individuato dalle Controparte_4
particelle 21 e 22 del fg. 5 di NE (LE), occupando nel tratto iniziale la particella 22 (prospiciente la via pubblica con delimitazione sul fronte strada costituita da recinzione muraria con portone metallico) e proseguendo sulla particella 21, per una lunghezza di m. 34 circa
(superficie mq. 105 circa) conformemente alle indicazioni metriche e planimetriche del percorso indicato nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con condanna dell'attrice a versare al Persona_1
convenuto l'indennità ex art. 1053 c.c. nell'importo Controparte_4
di complessivi € 5.209,00;
III) dichiara costituita la servitù coattiva di passaggio carrozzabile a carico del fondo di proprietà del convenuto Controparte_4
catastalmente individuato dalle particelle 21 e 22 del foglio 5 di NE ed a favore del fondo di proprietà dell'attrice distinto nel catasto terreni di NE al foglio 5 p.lla 20 come innanzi meglio descritta;
IV) ordina la trascrizione del presente provvedimento con espresso esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
V) compensa integramente tra l'attrice e il convenuto Controparte_4
spese e competenze di lite, ad eccezione di esborsi e compensi
[...]
liquidati al C.T.U. nominato in corso di causa, che pone definitivamente a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
VI) condanna l'attrice al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva sulle voci soggette come per legge;
VII) condanna l'attrice al pagamento in favore di Controparte_2
e delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_3
complessivi € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva sulle voci soggette come per legge.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 14 ottobre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)