Articolo 125 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 124Articolo 126
Versione
11 maggio 1966
Art. 125.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966