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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3598/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180085183665505 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22471/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, impugnando la cartella di pagamento n°07120180085183665505 per l'anno d'imposta 2015, notificata in data 06/12/2024 dall'Agenzia Entrate IO, contenente la iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato del modello Irap/2016 per l'anno di imosta 2015, ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr 600/73, per omesso versamento di imposta, sanzioni ed interessi.
Si riportano di seguito, sinteticamente, i motivi di ricorso interposti da parte ricorrente:
1) nullità dell'atto impugnato per violazione degli art.6 e 7 della Legge 212/2000, per arenza di motivazione;
2) nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art.25 del DPR 602/73;
3) nullità della cartella di pagamento per difetto di individuazione del debitore;
4) prescrizione;
5) nullità della cartella per violazione del beneficium excussionis ex artt, 2304 e 2291 c.c.;
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi nel presente giudizio, evidenziava, nelle proprie controdeduzioni, che il merito ed il quantum della debenza era incontestato e che la cartella di pagamento impugnata, risultava regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 14/01/2019; detta cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risultava essere stata pagata.
Inoltre, l'Ufficio allegava gli atti interruttivi della prescrizione nel 2020, gli atti di pignoramento mobiliare infruttuosi e di iscrizione ipotecaria compiuti nei confronti della società.
Con memorie depositate in data 20.11.2025 parte ricorrente, a supporto delle argomentazioni descritte nel motivo n. 5 del ricorso, sottolineava che l'attività esecutiva posta in essere dall'Agenzia delle Entrate –
IO era da ritenersi certamente insufficiente a soddisfare il beneficio della preventiva escussione, in quanto, la società Società_1 s.n.c. , con atto per Notaio Nominativo_1, avente repertorio n. 17559 e raccolta n. 12027, in data 19 febbraio 2024 - atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 20 febbraio 2024 - risultava aver concesso in fitto di ramo d'azienda alla società Società_1 S.r.l. società società, il ramo insistente in Giugliano in Campania (NA) alla Indirizzo_1 industriale ASI località Ponte Riccio, ramo denominato CARAFA “Meccatronica” . Il fitto concordato per complessivi euro 780.000,00 oltre IVA, evidentemente, non era stato oggetto di alcuna attività esecutiva. Detta circostanza dimostrava incontrovertibilmente che il patrimonio della debitrice principale fosse ampiamente sufficiente ad adempiere a tutte le obbligazioni tributarie contenute nella cartella impugnata. Inoltre, evidenziava il valore in sé di tutti i beni strumentali oggetto del fitto di ramo d'azienda richiamato (allegando l'elenco delle immobilizzazioni contenute nell'atto predetto); sottolineava, altresì, che i crediti vantati dalla società debitrice principale nei confronti dei clienti non erano mai stati oggetto di attività esecutive (pignoramento presso terzi), così come non erano mai stati pignorati i conti correnti della società medesima. Da ultimo, rappresentava che risultava altresì una iscrizione ipotecaria per un totale di euro 4.316.250,24 contro la società Società_1 s.n.c. (Cfr. ispezione del 13 marzo 2025 prodotta dalla stessa Agenzia delle Entrate).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida.
Preme rilevare preliminarmente che alcuna contestazione investe il merito della pretesa impositiva avendo il ricorrente incentrato, in via principale, le proprie specifiche doglianze sulle modalità attuative spiegate dal creditore erariale che avrebbe omesso di notificare qualsivoglia precedente richiesta di pagamento nei confronti di esso coobbligato con conseguente maturazioni di termini di prescrizione e decadenza e alterazione dell'ordinaria sequenza procedimentale e gravi violazioni di relativi diritti difensivi.
L'iscrizione a ruolo era effettuata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del
Dpr 600/73 sul modello Irap/2016 per l'anno di imposta 2015. L'Ufficio ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento alla società in data 14/01/2019, e dunque, nei termini previsti dell'art.25 del DPR.
Pertanto, la mancata tempestiva impugnativa della cartella rende inammissibili doglianze relative alla debenza ed al quantum della stessa.
Invero, la intercorsa non contestata notificazione della cartella alla società allor quando parte ricorrente risultava ancora socio illimitatamente responsabile produce i propri effetti interruttivi, sia con riguardo alla prescrizione che alla decadenza, anche nei confronti degli obbligati per effetto della generale disciplina in tema di solidarietà, ex art. 1310 c.c. e della speciale normativa tributaria, art. 25, comma 1, d.p.r. 602/1973.
Tanto precisato, può ritenersi che il thema decidendum sia sostanzialmente incentrato sul cosiddetto beneficium excussionis, come d'altronde confermato dal tenore delle argomentazioni espresse nelle memorie illustrative, nelle quali il ricorrente assume essere stato formalmente violato, nel caso in scrutinio, il beneficium escussionis per effetto della notifica della cartella di pagamento nei confronti di esso debitore sussidiario, senza la preventiva escussione della società; di contro, l'ente resistente ritiene sostanzialmente osservato il predetto beneficio, avendo comunque l'Ufficio proceduto ad escutere formalmente la società, previa notifica di un duplice pignoramento mobiliare ed una formale iscrizione di ipoteca sul patrimonio immobiliare della società.
Giova rilevare che l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale non si risolve nel mero avvio della procedura esattiva ma presuppone - perché possa dirsi osservato il “principio di sussidiarietà” e conseguentemente legittimata un'ulteriore aggressione esecutiva del coobbligato - che sia verificata la sostanziale incapienza o il rischio di incapienza del debitore principale il cui onere della prova, in caso di società “regolari”, incombe sul creditore.
Ne consegue che, ferma restando la facoltà dell'ente creditore di notificare la cartella di pagamento nei confronti del coobbligato, laddove quest'ultimo intende avvalersi o comunque eccepisca la sussidiarietà della propria responsabilità patrimoniale denunciando la violazione del cd. beneficium excussionis, incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di comprovare o almeno dedurre l'incapienza o il rischio di incapienza del debitore principale.
Pacifica sul punto la Cassazione, si riporta di seguito la decisione n. 28709/20 delle Sezioni Unite: “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato dalla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come ad esempio , in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'articolo 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”.
Nella fattispecie nessuna prova è stata addotta e nemmeno dedotta in ordine alla reale potenziale incapienza della società, laddove il socio ricorrente ha addirittura indicato specifiche utilità, immediatamente aggredibili, sulle quali esercitare la pretesa esattiva in contestazione.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. IL GIUDSICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr.ssa Nominativo_2 dr. Francesco Abete
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3598/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180085183665505 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22471/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, impugnando la cartella di pagamento n°07120180085183665505 per l'anno d'imposta 2015, notificata in data 06/12/2024 dall'Agenzia Entrate IO, contenente la iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato del modello Irap/2016 per l'anno di imosta 2015, ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr 600/73, per omesso versamento di imposta, sanzioni ed interessi.
Si riportano di seguito, sinteticamente, i motivi di ricorso interposti da parte ricorrente:
1) nullità dell'atto impugnato per violazione degli art.6 e 7 della Legge 212/2000, per arenza di motivazione;
2) nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art.25 del DPR 602/73;
3) nullità della cartella di pagamento per difetto di individuazione del debitore;
4) prescrizione;
5) nullità della cartella per violazione del beneficium excussionis ex artt, 2304 e 2291 c.c.;
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi nel presente giudizio, evidenziava, nelle proprie controdeduzioni, che il merito ed il quantum della debenza era incontestato e che la cartella di pagamento impugnata, risultava regolarmente notificata alla società Società_1 Snc C.F. P.IVA_1 in data 14/01/2019; detta cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte della società e non risultava essere stata pagata.
Inoltre, l'Ufficio allegava gli atti interruttivi della prescrizione nel 2020, gli atti di pignoramento mobiliare infruttuosi e di iscrizione ipotecaria compiuti nei confronti della società.
Con memorie depositate in data 20.11.2025 parte ricorrente, a supporto delle argomentazioni descritte nel motivo n. 5 del ricorso, sottolineava che l'attività esecutiva posta in essere dall'Agenzia delle Entrate –
IO era da ritenersi certamente insufficiente a soddisfare il beneficio della preventiva escussione, in quanto, la società Società_1 s.n.c. , con atto per Notaio Nominativo_1, avente repertorio n. 17559 e raccolta n. 12027, in data 19 febbraio 2024 - atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 20 febbraio 2024 - risultava aver concesso in fitto di ramo d'azienda alla società Società_1 S.r.l. società società, il ramo insistente in Giugliano in Campania (NA) alla Indirizzo_1 industriale ASI località Ponte Riccio, ramo denominato CARAFA “Meccatronica” . Il fitto concordato per complessivi euro 780.000,00 oltre IVA, evidentemente, non era stato oggetto di alcuna attività esecutiva. Detta circostanza dimostrava incontrovertibilmente che il patrimonio della debitrice principale fosse ampiamente sufficiente ad adempiere a tutte le obbligazioni tributarie contenute nella cartella impugnata. Inoltre, evidenziava il valore in sé di tutti i beni strumentali oggetto del fitto di ramo d'azienda richiamato (allegando l'elenco delle immobilizzazioni contenute nell'atto predetto); sottolineava, altresì, che i crediti vantati dalla società debitrice principale nei confronti dei clienti non erano mai stati oggetto di attività esecutive (pignoramento presso terzi), così come non erano mai stati pignorati i conti correnti della società medesima. Da ultimo, rappresentava che risultava altresì una iscrizione ipotecaria per un totale di euro 4.316.250,24 contro la società Società_1 s.n.c. (Cfr. ispezione del 13 marzo 2025 prodotta dalla stessa Agenzia delle Entrate).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida.
Preme rilevare preliminarmente che alcuna contestazione investe il merito della pretesa impositiva avendo il ricorrente incentrato, in via principale, le proprie specifiche doglianze sulle modalità attuative spiegate dal creditore erariale che avrebbe omesso di notificare qualsivoglia precedente richiesta di pagamento nei confronti di esso coobbligato con conseguente maturazioni di termini di prescrizione e decadenza e alterazione dell'ordinaria sequenza procedimentale e gravi violazioni di relativi diritti difensivi.
L'iscrizione a ruolo era effettuata a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del
Dpr 600/73 sul modello Irap/2016 per l'anno di imposta 2015. L'Ufficio ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento alla società in data 14/01/2019, e dunque, nei termini previsti dell'art.25 del DPR.
Pertanto, la mancata tempestiva impugnativa della cartella rende inammissibili doglianze relative alla debenza ed al quantum della stessa.
Invero, la intercorsa non contestata notificazione della cartella alla società allor quando parte ricorrente risultava ancora socio illimitatamente responsabile produce i propri effetti interruttivi, sia con riguardo alla prescrizione che alla decadenza, anche nei confronti degli obbligati per effetto della generale disciplina in tema di solidarietà, ex art. 1310 c.c. e della speciale normativa tributaria, art. 25, comma 1, d.p.r. 602/1973.
Tanto precisato, può ritenersi che il thema decidendum sia sostanzialmente incentrato sul cosiddetto beneficium excussionis, come d'altronde confermato dal tenore delle argomentazioni espresse nelle memorie illustrative, nelle quali il ricorrente assume essere stato formalmente violato, nel caso in scrutinio, il beneficium escussionis per effetto della notifica della cartella di pagamento nei confronti di esso debitore sussidiario, senza la preventiva escussione della società; di contro, l'ente resistente ritiene sostanzialmente osservato il predetto beneficio, avendo comunque l'Ufficio proceduto ad escutere formalmente la società, previa notifica di un duplice pignoramento mobiliare ed una formale iscrizione di ipoteca sul patrimonio immobiliare della società.
Giova rilevare che l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale non si risolve nel mero avvio della procedura esattiva ma presuppone - perché possa dirsi osservato il “principio di sussidiarietà” e conseguentemente legittimata un'ulteriore aggressione esecutiva del coobbligato - che sia verificata la sostanziale incapienza o il rischio di incapienza del debitore principale il cui onere della prova, in caso di società “regolari”, incombe sul creditore.
Ne consegue che, ferma restando la facoltà dell'ente creditore di notificare la cartella di pagamento nei confronti del coobbligato, laddove quest'ultimo intende avvalersi o comunque eccepisca la sussidiarietà della propria responsabilità patrimoniale denunciando la violazione del cd. beneficium excussionis, incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di comprovare o almeno dedurre l'incapienza o il rischio di incapienza del debitore principale.
Pacifica sul punto la Cassazione, si riporta di seguito la decisione n. 28709/20 delle Sezioni Unite: “in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato dalla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come ad esempio , in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'articolo 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”.
Nella fattispecie nessuna prova è stata addotta e nemmeno dedotta in ordine alla reale potenziale incapienza della società, laddove il socio ricorrente ha addirittura indicato specifiche utilità, immediatamente aggredibili, sulle quali esercitare la pretesa esattiva in contestazione.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. IL GIUDSICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr.ssa Nominativo_2 dr. Francesco Abete