Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 125
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    L'atto impugnato ha esaurito la propria efficacia a seguito del pagamento del debito tributario da parte del contribuente. L'Ufficio ha riconosciuto che nessun fermo verrà iscritto. Di conseguenza, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Amministrazione

    Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate equitativamente a favore del ricorrente, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto interrompere la procedura prima della notifica del preavviso di fermo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 125
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo