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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
MORBELLI LUCA, Giudice
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1143/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500010286000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il signor Ricorrente 1 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'epigrafato preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 19 settembre 2025.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale di Genova dell'Agenzia delle Entrate, instando per la declaratoria di estinzione del giudizio in quanto, a fronte del pagamento effettuato dal contribuente in data
5 settembre 2025, “nessun fermo verrà iscritto a carico dello stesso relativamente al preavviso impugnato in quanto nulla risulta più dovuto” per la sottostante cartella esattoriale.
Con memoria successivamente depositata, parte ricorrente chiede che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite siano poste a carico dell'Amministrazione resistente.
All'udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter, d.lgs. n. 546/1992, previo rituale avviso ai difensori delle parti che non hanno sollevato obiezioni al riguardo.
È incontestato che il pagamento effettuato dal contribuente in data 5 settembre 2025 abbia comportato l'estinzione del debito tributario che aveva dato luogo all'emissione del gravato preavviso di fermo amministrativo: l'Ufficio riconosce espressamente che, a fronte di tale circostanza, nessun fermo verrà iscritto a carico del ricorrente relativamente a detto preavviso.
Avendo l'atto impugnato esaurito definitivamente la propria efficacia, risulta venuto l'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito e, in conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Resta il fatto che, essendo venuti meno i presupposti della misura disposta a cautela del credito tributario, la procedura avrebbe dovuto subire un arresto prima della notifica del preavviso di fermo: l'impossibilità di procedere in tal senso costituisce mera allegazione di parte non supportata da elementi a comprova, anche in considerazione dell'apprezzabile lasso di tempo tra la data del pagamento e quella di notifica dell'atto.
Le spese di lite, pertanto, devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 1, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente nell'importo complessivo di
€ 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
MORBELLI LUCA, Giudice
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1143/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202500010286000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il signor Ricorrente 1 ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l'epigrafato preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 19 settembre 2025.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale di Genova dell'Agenzia delle Entrate, instando per la declaratoria di estinzione del giudizio in quanto, a fronte del pagamento effettuato dal contribuente in data
5 settembre 2025, “nessun fermo verrà iscritto a carico dello stesso relativamente al preavviso impugnato in quanto nulla risulta più dovuto” per la sottostante cartella esattoriale.
Con memoria successivamente depositata, parte ricorrente chiede che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite siano poste a carico dell'Amministrazione resistente.
All'udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter, d.lgs. n. 546/1992, previo rituale avviso ai difensori delle parti che non hanno sollevato obiezioni al riguardo.
È incontestato che il pagamento effettuato dal contribuente in data 5 settembre 2025 abbia comportato l'estinzione del debito tributario che aveva dato luogo all'emissione del gravato preavviso di fermo amministrativo: l'Ufficio riconosce espressamente che, a fronte di tale circostanza, nessun fermo verrà iscritto a carico del ricorrente relativamente a detto preavviso.
Avendo l'atto impugnato esaurito definitivamente la propria efficacia, risulta venuto l'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito e, in conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Resta il fatto che, essendo venuti meno i presupposti della misura disposta a cautela del credito tributario, la procedura avrebbe dovuto subire un arresto prima della notifica del preavviso di fermo: l'impossibilità di procedere in tal senso costituisce mera allegazione di parte non supportata da elementi a comprova, anche in considerazione dell'apprezzabile lasso di tempo tra la data del pagamento e quella di notifica dell'atto.
Le spese di lite, pertanto, devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 1, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente nell'importo complessivo di
€ 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge.