Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09447/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Russi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. k-OMISSIS-del ministero dell'Interno dd. 30.04.2020, notificato al ricorrente in data 25.08.2020, con il quale si respinge la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 05.02.1992 n. 91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa IA BA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, residente in Italia a TA (PN), ha impugna il provvedimento n. -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno dd. 30.04.2020, notificatogli in data 25.08.2020, con il quale i competenti uffici del Ministero hanno respinto l’istanza dallo stesso proposta il 19.05.2016 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della Legge 05.02.1992, n. 91 (straniero residente legalmente da oltre 10 anni in Italia) (doc. 1).
Il diniego è stato motivato sulla base di ragioni connesse “alla sicurezza dello Stato” in relazione al contenuto di una nota di attività informativa proveniente da “organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato”, dalla quale emergerebbero “elementi ostativi” all’accoglimento della richiesta di cittadinanza.
2. Con il primo motivo si eccepisce che il decreto ministeriale di diniego è stato notificato in copia semplice (copia fotostatica di una copia conforme, peraltro priva di timbri di congiunzione), per cui vi sarebbe nullità della notifica.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 10 bis della Legge sul procedimento
Amministrativo nonché un complessivo difetto di motivazione del provvedimento, considerata l’inesistenza di informazioni sugli addebiti genericamente mossi al ricorrente.
Il ricorrente ha illustrato con dovizia di particolari la propria vicenda personale, il suo percorso di integrazione anche familiare in Italia, gli studi effettuati, l’attività come arbitro di cricket.
Il provvedimento è stato quindi censurato, oltre che per carenza di motivazione, per difetto di istruttoria, non avendo il Ministero valutato l’integrazione compitamente avvenuta e avendo omesso di comunicare le ragioni ostative solo genericamente enunciate nel decreto impugnato.
3. Il Ministero si è costituito depositando documenti.
4. Con ordinanza collegiale n. 6389 del 31.3.2025, la Sezione - rilevato che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica- ha ritenuto di acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, nonché una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti.
5. Alla camera di consiglio del 9.7.2025, la parte ricorrente ha preso visione della predetta documentazione – nel frattempo depositata dall’Amministrazione con le cautele di segretezza disposte dal Collegio.
6.In vista della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria di replica avverso la documentazione depositata dal Ministero.
7. La causa è stata discussa all’udienza di smaltimento del 12.12.2025.
8.Il Collegio ha visionato la documentazione depositata dal Ministero dell’Interno a seguito dell’ordinanza istruttoria della Sezione.
Il Ministero ha reso disponibile la seguente motivazione: “ Lo straniero in titolo è emerso all'attenzione in quanto inserito in un elenco di soggetti emersi a qualunque titolo in segnalazione di operazioni riguardanti il finanziamento al terrorismo. “
Il presente giudizio va pertanto inquadrato tra i dinieghi di cittadinanza collegati alla tutela dei superiori interessi di sicurezza nazionale laddove il Ministero dell’Interno rigetti l’istanza di naturalizzazione sulla base di documenti classificati come “riservati” perché aventi ad oggetto informazioni fornite, a vario titolo, da forze di polizia o servizi segreti, riguardanti soggetti considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato.
A fronte di ricorsi – tra cui quello oggetto del presente giudizio – impostati come critica alla decisione del Ministero dell’Interno e all’utilizzo, ritenuto non ottimale, della discrezionalità amministrativa, quasi come se l’ottenimento della cittadinanza italiana fosse una sorta di diritto acquisito in automatico dopo dieci anni di residenza in Italia e l’esistenza di redditi e di un livello di integrazione sulla carta adeguato, il Collegio non può che evidenziare, in premessa, che la giurisprudenza non solo del T.a.r. del Lazio ma anche del Consiglio di Stato è granitica nell’affermare che la concessione della cittadinanza italiana è un atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" (morale e civile) di colui che lo richiede (da ultimo, ma ex plurimis, Cons.St., sez. III, 10/10/2025, n.7977; id. 03/09/2025 , n. 7197).
Si tratta, pertanto, di una valutazione che si basa da un lato sull’accertamento dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di cittadinanza, quali livello di integrazione nel territorio, e quindi anche redditi adeguati, rispetto delle regole civili, sociali e giuridiche, presenza di eventuali condanne penali, ma anche una valutazione circa l'opportunità che lo straniero venga inserito stabilmente nel tessuto nazionale sulla base di un giudizio prognostico che tiene conto di una serie molteplice di fattori, non stabiliti tassativamente dalle legge, e perciò stesso lasciati al giudizio dell’Amministrazione, che non può sconfinare nella assoluta arbitrarietà ma resta pur sempre connotato da una discrezionalità altissima, collegata, evidentemente, alla natura degli interessi in gioco e all’interesse pubblico tutelato nello specifico, che consiste nell’accettare che un cittadino straniero possa avere gli stessi diritti di un cittadino italiano e godere dei diritti politici.
È lo Stato italiano che “concede” cittadinanza, non è il residente straniero che può rivendicarla, in quanto, come sottolineato da questa Sezione con la sentenza 28/04/2025, n.8235, “la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale che giustifica l'attribuzione dello status giuridico. “
La concessione della cittadinanza italiana rappresenta quindi, sotto il profilo dei contenuti, un atto di alta amministrazione che sottende una valutazione discrezionale basata su una complessa ponderazione di opportunità politico-amministrativa.
Il riconoscimento dello status di cittadino si configura come un'espressione del potere sovrano dello Stato e incide sulla composizione della comunità nazionale, implicando valutazioni che riguardano la sicurezza, la stabilità economica e sociale, l'identità nazionale e i valori di convivenza civile.
La congiunzione tra l'interesse dell'istante ad acquisire la cittadinanza e l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale risulta pertanto da un approfondito esame della personalità e delle caratteristiche del richiedente, che deve dimostrare di possedere le qualità necessarie all'integrazione, come ad esempio l'assenza di precedenti penali, la sufficienza dei redditi per il sostentamento e un comportamento conforme ai principi della convivenza civile.
L'amministrazione giudicante, inoltre, deve effettuare un giudizio prognostico volto a garantire che l'individuo non costituirà una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, non violerà le regole di convivenza o i valori identitari e non costituirà un onere per la finanza pubblica.
Il conferimento della cittadinanza deve quindi essere inteso come formalizzazione giuridica di un preesistente stato di "cittadinanza sostanziale", rappresentando il culmine giuridico di un processo di integrazione già compiuto nei fatti (così da ultimo T.A.R. Lazio sez. V, 03/01/2025, n.142).
Dovendo far riferimento alla più autorevole dottrina, per cui la “discrezionalità rappresenta la forma della funzione” (amministrativa), o anche “il potere che si fa atto”, è evidente che se è l’Amministrazione a scegliere i fini ed i modi del proprio agire, senza renderne conto al singolo ed alla collettività, vi è un uso scorretto della discrezionalità che vizia l’atto, nel merito o nella legittimità.
A tal fine, anche gli atti di alta amministrazione devono essere sorretti sia da una adeguata motivazione, ossia da un’idonea esplicitazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, sia dalla possibilità del sindacato sul potere amministrativo, da parte di un giudice terzo ed indipendente.
Nei provvedimenti di alta amministrazione, questi due punti fermi vanno inquadrati e esplicitati in relazione al contenuto e alla funzione stessa del provvedimento, che non risulta connotato da libertà nei fini, risultando comunque sottoposto alle prescrizioni di legge ma soggiace ad un sindacato giurisdizionale che ha natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
Se così non fosse, non saremmo in presenza di un atto di alta amministrazione ma di un provvedimento a minor tasso di discrezionalità amministrativa, in cui la ponderazione degli interessi deve essere fatta su un piano spesso paritario o quasi, a seconda di quanto la normativa di riferimento consenta all’Amministrazione di plasmare il potere in funzione delle sottese finalità, sicchè in alcuni casi, laddove i vincoli all’esercizio del potere sono maggiori e soprattutto nei casi di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può anche sindacare puntualmente le decisioni del soggetto pubblico fino ad arrivare a sancire la correttezza sostanziale o meno dell’azione pubblica.
Nel caso di atti di alta amministrazione non è così.
La giurisprudenza amministrativa ha da sempre ribadito che “per la concessione della cittadinanza, la discrezionalità non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale; quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio dei poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori scelte possibili, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto. Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.” (così da ultimo ec multis Cons. Stato sez. III, 03/09/2025, n.7190) ( ex plurimis, T.A.R. Lazio, sez. V bis, 24/04/2025, n. 8029; id., 23/04/2025, n. 7908).
Ed ancora, “il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò in quanto la giurisprudenza ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del G.A. si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione.” (T.A.R. Lazio sez. V bis, 14/04/2025, n.7222).
Al contempo, è stato ribadito (Cons. Stato sez. I, 03/09/2024, n.1182) che per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 10/10/2025, n.7977, id., 03/09/2025, n.7197.
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura "composita", in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Infatti, il sindacato del g.a. sul diniego della cittadinanza si arresta sugli aspetti estrinseci e formali non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (T.A.R. Lazio sez. V bis, 24/04/2025, n.8029).
9. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente, stante la sua possibile vicinanza a movimenti o soggetti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, come puntualmente rilevato nei documenti che l’Amministrazione ha fornito in via istruttoria su sollecito del Collegio.
Dall'informativa pervenuta, risultano collegamenti del ricorrente con elenchi di operazioni sospette riguardanti il finanziamento del terrorismo internazionale.
Il ricorrente ipotizza che le segnalazioni di operazioni sospette possano basarsi su donazioni effettuate con bonifici bancari risalenti nel tempo a favore di soggetti residenti in [...], a suo dire non inclusi in elenchi di rischio e titolari di diritti civili e politici.
A tal fine deposita la “lista completa delle rimesse”, con i dati dei bonifici effettuati negli anni e l’indicazione del tipo di relazione familiare o personale (doc. 20).
Orbene, a parere del Collegio- fermo restando quanto chiarito in ordine alla estrisecità del sindacato giurisdizionale- tale lista, compilata dalla difesa del ricorrente per consentire il controllo del giudice amministrativo sul tipo di versamenti effettuati, non consente di valutare positivamente le prospettazioni di parte e conferma la logicità del ragionamento seguito dall’Amministrazione.
In primo luogo, non trattandosi di ricevute ufficiali o di un elenco redatto da soggetto terzo, esso è assolutamente privo di rilevanza perché potrebbero essere stati omessi i veri versamenti sospetti.
Un documento che provenga unilateralmente dalla parte interessata a attribuire ad esso il valore di prova, non può essere considerato tale.
Peraltro, trattasi di una tabella redatta dalla parte, non proveniente da terzi.
In ogni caso, la valutazione dell’Amministrazione è esente dalle censure formulate, in quanto da questa lista emergono diversi versamenti effettuati a “compagni di partito” che ben potrebbero essere soggetti collegati a organizzazioni terroristiche, come ipotizzato dal Ministero; non è stata fornita alcuna prova in senso opposto e comunque l’ipotesi avanzata dall’Amministrazione è plausibile.
Le spiegazioni fornite nel ricorso sono del tutto irrilevanti perché non escludono i collegamenti tra i soggetti indicati e organizzazioni terroristiche.
Inoltre, nulla toglie che, per esempio, i soggetti indicati semplicemente come “ amici” o parenti siano tra quelli individuati dal Ministero come dediti al terrorismo internazionale.
A tal proposito, è del tutto irrilevante che sia il ricorrente a ipotizzare (evidenziando in giallo nella tabella) i potenziali “ sospetti” tra gli ex compagni di partito: ci mancherebbe che le valutazioni del giudice amministrativo vengano “etero dirette” da atti formati “ad hoc” da una delle parti del giudizio e privi di alcuna valenza formale o ufficiale.
9.1. In ordine al merito della contestazione, come chiarito in giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 11 febbraio 2022, n. 1683; idem, sez. V bis 27 ottobre 2022 n. 13911), l'interesse e la frequentazione con soggetti coinvolti in attività e in organizzazioni terroristiche del tipo di quelle descritte nella relazione del Ministero, appare significativo di una mancata adesione ai valori espressi dalla comunità nazionale che anche se non hanno condotto, finora, alla contestazione di un preciso fatto di reato, inducono a dubitare della legittimità di un provvedimento che conceda la cittadinanza in mancanza di certezze, allo stato inesistenti, sulla completa estraneità del ricorrente a quanto gli viene attribuito.
Gli elementi che il ricorrente ha fornito in quantità attestanti le sue qualità, la sua attività all’interno della nazione italiana, i suoi studi, i riconoscimenti ottenuti, infatti, sono recessivi rispetto all’ipotesi, non smentita, del suo coinvolgimento in attività indiscutibilmente gravi e pericolose per la sicurezza dello Stato, del tutto incompatibili con la richiesta naturalizzazione.
La valutazione compiuta dal Ministero appare pertanto insindacabile in questa sede, risultando preminente l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza italiana, che essendo per sua natura irrevocabile, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).
Occorre nondimeno rilevare che, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 marzo 2014 n. 2453; vedi, di recente, sez. V bis, n. 13911/2022 e 11806/2022; Cons. St. sez. III, n. 2192/2019, n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
In particolare, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che il provvedimento di diniego della richiesta della cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest’ultimo, in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Secondo tale orientamento, considerare “insufficiente” tale istruttoria, benché espressamente menzionata, e inadeguato il richiamo scaturito dalla stessa ad una sospetta contiguità con associazioni a carattere antidemocratico o eversivo, oltre a comportare un’indebita invasione nell’ambito di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finirebbe per mettere a rischio le complessive e complesse finalità di salvaguardia generale sottese alla diagnosi di pericolosità sociale effettuata.
La particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica giustifica infatti una assertività di valutazione che però è solo apparente, essendo essa in realtà espressamente e concretamente ancorata agli esiti delle investigazioni effettuate dagli organismi competenti.
In tale contesto, il richiamo ai “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, contenuto nel provvedimento impugnato, non costituisce dunque una mera clausola di stile, ma tiene conto degli elementi oggettivi e sostanziali acquisiti mediante “l’attività informativa esperita”, ancorché di essa non vi sia stata la riproduzione per esteso, secondo la modalità tipica della motivazione per relationem (Tar Lazio, I ter, 11.10.2019 n. 11801).
Ciò che conta, invero, è che la valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sia avvenuta sulla base di un accertamento effettuato in modo rituale, il cui esito in termini di prognosi di pericolosità sociale rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Tra i fini in questione vi è anche l'area della prevenzione dei reati, sicchè la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende appunto ad aree di maggior ampiezza.
Va inoltre precisato, sotto il profilo sostanziale, che non vi è ragione per dubitare dell'attendibilità delle informazioni pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, e che non è sufficiente, a sminuirne l'attendibilità, la mera rassicurazione del ricorrente di non svolgere l’attività contestata, non essendovi ragioni per privilegiare, nelle contrapposte versioni, quest'ultimo.
10. Va respinta anche la censura di violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.
Con riferimento ai procedimenti per la concessione della cittadinanza, tale norma è stata interpretata, in giurisprudenza, nel senso che il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non consente l'ostensione degli atti, come prevede l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell'Interno n. 415/1998 (e anche la Circolare 22 marzo 2019) sicché qualsivoglia lamentela in ordine all'omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata (T.A.R. Lazio, sez. V bis, 02/01/2024, n. 15; id., 17/02/2025, n.3401; id., sez. I, 04/09/2019, n. 10728; id. 11.10.2019 n. 11801).
In sostanza, qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere "riservato" (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale. e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all'accesso), non è del pari ipotizzabile la violazione della norma posta dall'art. 10 bis della legge n. 241/90, la cui "ratio" presuppone che l'interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l'adozione del futuro provvedimento negativo (T.a.r. Lazio n. 4271/13).
Le citate pronunce confermano l’orientamento per cui, nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui trattasi in ragione della presenza di elementi di carattere riservato, “non è … ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo” (T.A.R. Lazio - Sezione II Quater
n. 4271/2013).
Va infine aggiunto, per completezza, quanto alla dedotta conduzione di una vita normale ed integrata nel contesto economico e sociale del Paese ospitante, che i soggetti implicati in attività di terrorismo internazionale o del suo finanziamento, spesso si appalesano all'esterno come persone ordinarie, talvolta ostentando uno stile di vita occidentalizzato, proprio al fine di non insinuare sospetti sulle loro attività collaterali.
11. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti coinvolte e i relativi procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA BA CA, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA BA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.