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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
, nato l'[...] in [...]; , nata il [...] Parte_1 CP_1 in Argentina;
, nato il [...] in [...]; , Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...]; , nato il [...] in Parte_4
Argentina; , nata il [...] in [...]; Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], e , nata l'[...]
[...] Parte_7 in Argentina, soltanto in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio , nato il [...] in [...]; tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Marsala
n. 21 a Monza (MB), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.12.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, era loro ava. Parte_8
1 Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che
[...]
, emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con NR E. JA in Parte_8 data 19.06.1890, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 16.04.2024, chiedendo al Tribunale “previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dai ricorrenti, disporre la compensazione delle spese”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 29.02.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito dell'udienza di discussione del 10.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Si deve poi affermare la sussistenza dell'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L.
255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009. Con la predetta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà
2 della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 2 a 19 all. fasc. ric.).
Nel caso di specie risulta che l'ava cittadina italiana, , nata a [...] Parte_8 il 24.01.1870 ed è emigrata in Argentina e ha contratto matrimonio con NR E.
JA in data 19.06.1890.
Dalla loro unione coniugale è nato il [...], il quale a sua volta Persona_2 ha contratto matrimonio con in data 1.09.1930. Dalla loro unione Persona_3
è nata il [...]. Persona_4
3 Dal matrimonio tra e celebrato in Persona_4 Parte_9 data 25.09.1958 sono nati il 24.07.1959, e Persona_5 Persona_6 il 17.08.1962.
Dal matrimonio tra e celebrato il Persona_5 Controparte_3
9.03.1984, sono nati gli odierni ricorrenti l'8.11.1986, il Parte_1 CP_1
20.01.1988 e il 15.12.1992. Parte_2
Dal matrimonio tra e , celebrato il 14.11.1990, sono Persona_6 Persona_7 nati gli odierni ricorrenti il 17.05.1991, il 28.07.1992, Parte_5 Persona_6
il 7.01.1998, e il 25.03.2009. Parte_4 Persona_1
In virtù del certificato munito di apostille della Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione Argentina risulta attestato che la suddetta ava non ha acquisito la cittadinanza argentina (cfr. doc. 1 all. fasc. ric.).
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venir meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata un'espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche e i suoi discendenti, come sopra descritto. Persona_2
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da
[...]
, reintegrata nella sua cittadinanza italiana per effetto dell'incostituzionalità Parte_8 della legge che la escludeva.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, e ordinando l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
4 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano suintestato, rigettata ogni ulteriore/contraria domanda e/o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA che i ricorrenti , nato l'[...] in [...]; Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Parte_2
Argentina; , nato il [...] in [...]; Parte_3 Parte_4
, nato il [...] in [...]; , nata il [...] in
[...] Parte_5
Argentina; , nato il [...] in [...], sono cittadini Persona_1 italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Milano, lì 7.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
, nato l'[...] in [...]; , nata il [...] Parte_1 CP_1 in Argentina;
, nato il [...] in [...]; , Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...]; , nato il [...] in Parte_4
Argentina; , nata il [...] in [...]; Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], e , nata l'[...]
[...] Parte_7 in Argentina, soltanto in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio , nato il [...] in [...]; tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Marsala
n. 21 a Monza (MB), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.12.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, era loro ava. Parte_8
1 Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che
[...]
, emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con NR E. JA in Parte_8 data 19.06.1890, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 16.04.2024, chiedendo al Tribunale “previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dai ricorrenti, disporre la compensazione delle spese”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 29.02.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito dell'udienza di discussione del 10.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Si deve poi affermare la sussistenza dell'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
L'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L.
255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009. Con la predetta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà
2 della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 2 a 19 all. fasc. ric.).
Nel caso di specie risulta che l'ava cittadina italiana, , nata a [...] Parte_8 il 24.01.1870 ed è emigrata in Argentina e ha contratto matrimonio con NR E.
JA in data 19.06.1890.
Dalla loro unione coniugale è nato il [...], il quale a sua volta Persona_2 ha contratto matrimonio con in data 1.09.1930. Dalla loro unione Persona_3
è nata il [...]. Persona_4
3 Dal matrimonio tra e celebrato in Persona_4 Parte_9 data 25.09.1958 sono nati il 24.07.1959, e Persona_5 Persona_6 il 17.08.1962.
Dal matrimonio tra e celebrato il Persona_5 Controparte_3
9.03.1984, sono nati gli odierni ricorrenti l'8.11.1986, il Parte_1 CP_1
20.01.1988 e il 15.12.1992. Parte_2
Dal matrimonio tra e , celebrato il 14.11.1990, sono Persona_6 Persona_7 nati gli odierni ricorrenti il 17.05.1991, il 28.07.1992, Parte_5 Persona_6
il 7.01.1998, e il 25.03.2009. Parte_4 Persona_1
In virtù del certificato munito di apostille della Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione Argentina risulta attestato che la suddetta ava non ha acquisito la cittadinanza argentina (cfr. doc. 1 all. fasc. ric.).
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venir meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata un'espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche e i suoi discendenti, come sopra descritto. Persona_2
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da
[...]
, reintegrata nella sua cittadinanza italiana per effetto dell'incostituzionalità Parte_8 della legge che la escludeva.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, e ordinando l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
4 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano suintestato, rigettata ogni ulteriore/contraria domanda e/o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA che i ricorrenti , nato l'[...] in [...]; Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Parte_2
Argentina; , nato il [...] in [...]; Parte_3 Parte_4
, nato il [...] in [...]; , nata il [...] in
[...] Parte_5
Argentina; , nato il [...] in [...], sono cittadini Persona_1 italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite integralmente tra le parti.
Milano, lì 7.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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