Art. 5.
L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato dall'importo massimo di lire 222.240.839.000 a quello di lire 237.168.268.897.
L'importo delle operazioni finanziarie che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1966, con le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato dall'importo massimo di lire 222.240.839.000 a quello di lire 237.168.268.897.