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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5362/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16560649 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16560649 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed a Area S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2020 e 2021, eccependo la mancanza di beneficio fondiario, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario per i terreni oggetto del tributo non è provata.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza” o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta al contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
Il ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n.
17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile, grava, come si è detto, sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa il ricorrente si è limitato ad affermare l'inesistenza di beneficio fondiario, senza comprovare quanto sostenuto mediante allegazione in giudizio di idonea documentazione tecnica.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Giuseppe Ierino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5362/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16560649 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16560649 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ed a Area S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per gli anni 2020 e 2021, eccependo la mancanza di beneficio fondiario, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario per i terreni oggetto del tributo non è provata.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza” o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta al contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
Il ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n.
17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile, grava, come si è detto, sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa il ricorrente si è limitato ad affermare l'inesistenza di beneficio fondiario, senza comprovare quanto sostenuto mediante allegazione in giudizio di idonea documentazione tecnica.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Giuseppe Ierino