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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5484/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5484/25 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Francesca Moro, elettivamente domiciliato in Treviglio, via Giacomo Matteotti n.5 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro Per_1 nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del medesimo, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio minore avrà la propria residenza abituale e collocamento prevalente in Lissone (MB), Via Aspromonte n. 60, rimanendo la casa familiare assegnata - nelle more della vendita - alla signora , Parte_1 con il signor che avrà 90 giorni di tempo dalla sottoscrizione del presente accordo per Parte_2 lasciare l'abitazione familiare portando con sé i proprio effetti personali. Fintanto che il padre rimarrà presso l'abitazione coniugale quest'ultimo provvederà a condividere con la madre le spese relative al mantenimento del figlio e alla gestione dell'immobile.
3) Disporre che la responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i genitori;
Per_1 le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola / CRE sino alla domenica alle ore 21.00, allorché lo riaccompagnerà presso la casa della madre, ed uno/due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 da concordare con congruo preavviso con la madre anche in base ai turni di lavoro del signor ed Pt_2 alle esigenze scolastico/sportive/ludiche di . Per_1
A decorrere dalle vacanze scolastiche di Natale 2025, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio in pari periodo dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 Per_1 dicembre alle ore 18.00 alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che il giorno di Natale e S. TE sarà trascorso con il figlio secondo il criterio dell'alternanza. I genitori sono d'accordo che il primo periodo delle vacanze scolastiche natalizie (incluso il giorno di Natale 2025) verrà trascorso dal figlio con la madre, salvi diversi accordi. Per_1
Analogamente verranno suddivise al 50% tra le parti le vacanze scolastiche di Pasqua, e quindi il figlio minore trascorrerà pari periodi durante le vacanze stesse con ciascun genitore (il primo Per_1 periodo sarà da considerarsi dal termine della scuola sino alle 19.00 del giorno di Pasqua, il secondo periodo dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alla ripresa della scuola), alternando ogni anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
i genitori sono d'accordo che il primo periodo compresa la giornata della Pasqua 2026 verrà trascorsa dal figlio con il padre. Gli ulteriori ponti e giorni di festa (vacanze di Carnevale, 25/04, 01/05, 02/06, santo patrono a mero titolo esemplificativo) se coincidenti con il fine settimana di pertinenza di ciascun genitore spetteranno a quel genitore, in caso contrario varrà il principio dell'alternanza. Il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza durante le vacanze Per_1 scolastiche estive, di cui due anche consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i genitori il luogo di permanenza. In caso di viaggi fuori dal paese di residenza dovranno essere fornite all'altro genitore tutte le informazioni relative al luogo di destinazione, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. In caso di mancata comunicazione del periodo di ferie entro il termine del 31 maggio avrà la precedenza chi avrà comunicato per primo il relativo periodo, ed in caso di mancato accordo sulle due settimane centrali di agosto varrà il principio dell'alternanza. Il minore trascorrerà la Festa della Mamma, il compleanno della Mamma, la Festa del Papà e il compleanno del Papà con i rispettivi genitori, il compleanno di sarà trascorso con ciascun Per_1 genitore, con il criterio dell'alternanza, salvo diverso migliore accordo fra le parti. Nel caso di indisponibilità del genitore a tenere il figlio nei giorni di sua spettanza (ad esempio per malattia, visite mediche o impegni lavorativi improvvisi), quest'ultimo chiederà per primo all'altro genitore se si può occupare dell'accudimento del figlio, e solo in caso di indisponibilità dell'altro genitore potrà rivolgersi a parenti disponibili (saranno da prediligere in ogni caso l'altro genitore o i familiari) e/o a persone di fiducia (baby sitter) se i parenti non fossero disponibili. È sempre fatta salva la possibilità dei genitori di prevedere consensualmente diversi ed ulteriori tempi di frequentazione con il figlio, nel rispetto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, nonché nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza presso l'altro genitore, limiterà i contatti telefonici con il figlio a non più di una volta la mattina (dalle ore 10.00) e una volta la sera (entro le ore 21,00). 5) Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali del minore. I Ricorrenti inoltre si impegnano, rispettivamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza del figlio. Resta comunque inteso che le parti avranno la facoltà di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con il figlio , se assunte di comune accordo. Per_1
6) I sig.ri e si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito Parte_1 Parte_2 telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti, quando avranno con sé il figlio in località diverse da quelle abituali. Per_1
7) Tenuto conto dei tempi di permanenza di con ciascun genitore e dei rispettivi redditi, il Per_1 signor verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento del figlio e Pt_2 Pt_1 Per_1
a decorrere dal mese di rilascio dell'abitazione familiare, un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 (quattrocento), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sull'aumento verificatosi nei 12 mesi precedenti, con base di riferimento il mese dell'udienza presidenziale. Saranno da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa quali: a. vitto e mensa scolastica b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. farmaci da banco;
d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby-sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
ciascun genitore si obbliga poi a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema in uso presso il Tribunale di Monza: B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione i relativi costi per la quota di sua spettanza. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
8) L'assegno unico universale riconosciuto dall' per il figlio minore (così come ogni altro CP_1 sussidio che dovesse in futuro essere eventualmente previsto in sostituzione dell'assegno unico) resterà integralmente in capo alla RA , con il Signor che fornisce sin d'ora ogni Pt_1 Pt_2 più ampio consenso / autorizzazione al riguardo.
9) Nel quadro della definizione transattiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a scioglimento della comunione legale sui beni, convengono e si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita l'immobile sito in Lissone (MB), via Aspromonte n. 60, identificato catastalmente al NCEU del predetto comune al Foglio 7, Particella 176, Subalterno 9, Categoria A/2, Classe 01, Vani 6, Rendita Catastale € 619,75 e relativa pertinenza identificata catastalmente al Foglio 7, Particella 176, Subalterno 21, Categoria C/6, Classe 04, Consistenza 18 m2, Rendita Catastale € 50,20. Nelle more della vendita i coniugi si faranno carico del pagamento delle rate del mutuo in misura del 50% ciascuno. Le parti si impegnano a compiere tutte le attività necessarie a mettere in vendita l'immobile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il conferimento congiunto dell'incarico ad un'agenzia immobiliare di comune gradimento, la pubblicazione di annunci di vendita sui principali siti di vendita immobiliare online) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di omologazione del presente accordo di separazione, per la ricerca di acquirenti. Il prezzo di vendita verrà stabilito di comune accordo tra i coniugi. In caso di mancato accordo sul prezzo, verrà richiesta una perizia di stima a carico di entrambi, da parte di tecnico indipendente di comune fiducia. Il ricavato della vendita dell'immobile, una volta dedotte le imposte, le spese notarili e le commissioni dell'agenzia immobiliare, verrà destinato prioritariamente ed integralmente al pagamento delle spese condominiali arretrate (se non saldate prima), all'estinzione anticipata dei finanziamenti attualmente in essere con la banca BNL, contratti in data 12 luglio 2019, aventi ad oggetto il finanziamento dell'immobile sopra descritto e dell'autovettura modello Sportage, marca Kia, targata FY856GN, intestata alla signora , che rimarrà a lei in quanto necessaria per provvedere alle Parte_1 esigenze del figlio minore;
quanto al residuo derivante dalla vendita della casa familiare e dall'estinzione dei finanziamenti, verrà diviso al 50% tra i coniugi. I coniugi si impegnano a compiere tutti gli atti e le attività necessarie e strumentali alla vendita dell'immobile e all'estinzione del mutuo, ivi inclusa la sottoscrizione di ogni documento, anche notarile, necessario per il perfezionamento della compravendita e per la liberazione dell'ipoteca.
10) Quanto ai mobili che arredano l'abitazione familiare, se non sarà possibile venderli unitamente all'immobile, verranno messi in vendita e il ricavato verrà suddiviso al 50% tra entrambi i ricorrenti.
11) L'autovettura marca Volkswagen, modello Golf, targata DM038RZ, intestata al signor Pt_2
rimarrà intestata a lui.
[...]
12) I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione degli ulteriori beni di Pt_1 Pt_2 proprietà comune, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) le spese di lite si intendono compensate tra le parti.
14) i signori e esprimono la volontà di conferire il reciproco assenso Parte_1 Parte_2 al rilascio e/o rinnovo del documento di identità del figlio minore valido per l'espatrio, con l'accordo che non possa espatriare per fini diversi da quelli ludici, sportivi o scolastici. Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lissone, il giorno 8.9.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2012, n. 59, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 59/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Lissone, il giorno 8.9.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2012, n. 59, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5484/25 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Francesca Moro, elettivamente domiciliato in Treviglio, via Giacomo Matteotti n.5 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro Per_1 nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del medesimo, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio minore avrà la propria residenza abituale e collocamento prevalente in Lissone (MB), Via Aspromonte n. 60, rimanendo la casa familiare assegnata - nelle more della vendita - alla signora , Parte_1 con il signor che avrà 90 giorni di tempo dalla sottoscrizione del presente accordo per Parte_2 lasciare l'abitazione familiare portando con sé i proprio effetti personali. Fintanto che il padre rimarrà presso l'abitazione coniugale quest'ultimo provvederà a condividere con la madre le spese relative al mantenimento del figlio e alla gestione dell'immobile.
3) Disporre che la responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata da entrambi i genitori;
Per_1 le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola / CRE sino alla domenica alle ore 21.00, allorché lo riaccompagnerà presso la casa della madre, ed uno/due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 da concordare con congruo preavviso con la madre anche in base ai turni di lavoro del signor ed Pt_2 alle esigenze scolastico/sportive/ludiche di . Per_1
A decorrere dalle vacanze scolastiche di Natale 2025, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio in pari periodo dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 Per_1 dicembre alle ore 18.00 alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che il giorno di Natale e S. TE sarà trascorso con il figlio secondo il criterio dell'alternanza. I genitori sono d'accordo che il primo periodo delle vacanze scolastiche natalizie (incluso il giorno di Natale 2025) verrà trascorso dal figlio con la madre, salvi diversi accordi. Per_1
Analogamente verranno suddivise al 50% tra le parti le vacanze scolastiche di Pasqua, e quindi il figlio minore trascorrerà pari periodi durante le vacanze stesse con ciascun genitore (il primo Per_1 periodo sarà da considerarsi dal termine della scuola sino alle 19.00 del giorno di Pasqua, il secondo periodo dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua sino alla ripresa della scuola), alternando ogni anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
i genitori sono d'accordo che il primo periodo compresa la giornata della Pasqua 2026 verrà trascorsa dal figlio con il padre. Gli ulteriori ponti e giorni di festa (vacanze di Carnevale, 25/04, 01/05, 02/06, santo patrono a mero titolo esemplificativo) se coincidenti con il fine settimana di pertinenza di ciascun genitore spetteranno a quel genitore, in caso contrario varrà il principio dell'alternanza. Il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza durante le vacanze Per_1 scolastiche estive, di cui due anche consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i genitori il luogo di permanenza. In caso di viaggi fuori dal paese di residenza dovranno essere fornite all'altro genitore tutte le informazioni relative al luogo di destinazione, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. In caso di mancata comunicazione del periodo di ferie entro il termine del 31 maggio avrà la precedenza chi avrà comunicato per primo il relativo periodo, ed in caso di mancato accordo sulle due settimane centrali di agosto varrà il principio dell'alternanza. Il minore trascorrerà la Festa della Mamma, il compleanno della Mamma, la Festa del Papà e il compleanno del Papà con i rispettivi genitori, il compleanno di sarà trascorso con ciascun Per_1 genitore, con il criterio dell'alternanza, salvo diverso migliore accordo fra le parti. Nel caso di indisponibilità del genitore a tenere il figlio nei giorni di sua spettanza (ad esempio per malattia, visite mediche o impegni lavorativi improvvisi), quest'ultimo chiederà per primo all'altro genitore se si può occupare dell'accudimento del figlio, e solo in caso di indisponibilità dell'altro genitore potrà rivolgersi a parenti disponibili (saranno da prediligere in ogni caso l'altro genitore o i familiari) e/o a persone di fiducia (baby sitter) se i parenti non fossero disponibili. È sempre fatta salva la possibilità dei genitori di prevedere consensualmente diversi ed ulteriori tempi di frequentazione con il figlio, nel rispetto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, nonché nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione. Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza presso l'altro genitore, limiterà i contatti telefonici con il figlio a non più di una volta la mattina (dalle ore 10.00) e una volta la sera (entro le ore 21,00). 5) Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali del minore. I Ricorrenti inoltre si impegnano, rispettivamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza del figlio. Resta comunque inteso che le parti avranno la facoltà di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con il figlio , se assunte di comune accordo. Per_1
6) I sig.ri e si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito Parte_1 Parte_2 telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti, quando avranno con sé il figlio in località diverse da quelle abituali. Per_1
7) Tenuto conto dei tempi di permanenza di con ciascun genitore e dei rispettivi redditi, il Per_1 signor verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento del figlio e Pt_2 Pt_1 Per_1
a decorrere dal mese di rilascio dell'abitazione familiare, un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 (quattrocento), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sull'aumento verificatosi nei 12 mesi precedenti, con base di riferimento il mese dell'udienza presidenziale. Saranno da considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa quali: a. vitto e mensa scolastica b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. farmaci da banco;
d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby-sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
ciascun genitore si obbliga poi a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema in uso presso il Tribunale di Monza: B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione i relativi costi per la quota di sua spettanza. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
8) L'assegno unico universale riconosciuto dall' per il figlio minore (così come ogni altro CP_1 sussidio che dovesse in futuro essere eventualmente previsto in sostituzione dell'assegno unico) resterà integralmente in capo alla RA , con il Signor che fornisce sin d'ora ogni Pt_1 Pt_2 più ampio consenso / autorizzazione al riguardo.
9) Nel quadro della definizione transattiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a scioglimento della comunione legale sui beni, convengono e si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita l'immobile sito in Lissone (MB), via Aspromonte n. 60, identificato catastalmente al NCEU del predetto comune al Foglio 7, Particella 176, Subalterno 9, Categoria A/2, Classe 01, Vani 6, Rendita Catastale € 619,75 e relativa pertinenza identificata catastalmente al Foglio 7, Particella 176, Subalterno 21, Categoria C/6, Classe 04, Consistenza 18 m2, Rendita Catastale € 50,20. Nelle more della vendita i coniugi si faranno carico del pagamento delle rate del mutuo in misura del 50% ciascuno. Le parti si impegnano a compiere tutte le attività necessarie a mettere in vendita l'immobile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il conferimento congiunto dell'incarico ad un'agenzia immobiliare di comune gradimento, la pubblicazione di annunci di vendita sui principali siti di vendita immobiliare online) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di omologazione del presente accordo di separazione, per la ricerca di acquirenti. Il prezzo di vendita verrà stabilito di comune accordo tra i coniugi. In caso di mancato accordo sul prezzo, verrà richiesta una perizia di stima a carico di entrambi, da parte di tecnico indipendente di comune fiducia. Il ricavato della vendita dell'immobile, una volta dedotte le imposte, le spese notarili e le commissioni dell'agenzia immobiliare, verrà destinato prioritariamente ed integralmente al pagamento delle spese condominiali arretrate (se non saldate prima), all'estinzione anticipata dei finanziamenti attualmente in essere con la banca BNL, contratti in data 12 luglio 2019, aventi ad oggetto il finanziamento dell'immobile sopra descritto e dell'autovettura modello Sportage, marca Kia, targata FY856GN, intestata alla signora , che rimarrà a lei in quanto necessaria per provvedere alle Parte_1 esigenze del figlio minore;
quanto al residuo derivante dalla vendita della casa familiare e dall'estinzione dei finanziamenti, verrà diviso al 50% tra i coniugi. I coniugi si impegnano a compiere tutti gli atti e le attività necessarie e strumentali alla vendita dell'immobile e all'estinzione del mutuo, ivi inclusa la sottoscrizione di ogni documento, anche notarile, necessario per il perfezionamento della compravendita e per la liberazione dell'ipoteca.
10) Quanto ai mobili che arredano l'abitazione familiare, se non sarà possibile venderli unitamente all'immobile, verranno messi in vendita e il ricavato verrà suddiviso al 50% tra entrambi i ricorrenti.
11) L'autovettura marca Volkswagen, modello Golf, targata DM038RZ, intestata al signor Pt_2
rimarrà intestata a lui.
[...]
12) I signori e danno atto di aver già provveduto alla divisione degli ulteriori beni di Pt_1 Pt_2 proprietà comune, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) le spese di lite si intendono compensate tra le parti.
14) i signori e esprimono la volontà di conferire il reciproco assenso Parte_1 Parte_2 al rilascio e/o rinnovo del documento di identità del figlio minore valido per l'espatrio, con l'accordo che non possa espatriare per fini diversi da quelli ludici, sportivi o scolastici. Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lissone, il giorno 8.9.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2012, n. 59, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 59/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Lissone, il giorno 8.9.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2012, n. 59, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi