CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29172 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO la quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. E' presente presente l'avvocato BUONOPANE FRANCESCA del foro di ROMA in difesa di: IA RO E' presente l'avvocato GERVASI GIUSEPPE del foro di LOCRI in difesa di: IA RO ) 'agir.oré. z4LetA-r; t Penale Sent. Sez. 4 Num. 29172 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, a seguito di appello di IA LE, ha confermato la ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata l'istanza da questi presentata, volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia della misura cautelare disposta nei suoi confronti in data 10 Febbraio 2021, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni reati fine, per decorrenza dei termini di fase delle indagini preliminari, previa retrodatazione dei termini medesimi ai sensi dell'art.297 comma 3 cod.proc.pen. alla data di esecuzione di una precedente misura cautelare, emessa in data 9 Gennaio 2019 nella così detta operazione Tisifone, procedimento che aveva condotto all'assoluzione del prevenuto per tutte le contestazioni, anche di natura associativa ad accezione di una ipotesi di estorsione aggravata. 2 Il Tribunale del Riesame escludeva ricorresse, in relazione al delitto associativo di cui all'art.74 d.P.R. 309/90, la anteriorità della commissione dei reati rispetto alla data di rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo titolo cautelare, atteso che la contestazione di tale delitto, con effetti permanenti, era proiettata nell'attualità, e quindi in epoca successiva alla data di rinvio a giudizio del IA nel procedimento cui si riferiva la prima misura cautelare;
escludeva al contempo la desumibilità dagli atti degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda cautela già all'epoca di adozione della prima misura, o comunque alla data del rinvio a giudizio, in quanto la finale informativa delle forze dell'ordine che aveva dato luogo alla misura nei confronti del IA nell'ambito del procedimento GOLGOTA era stata depositata in data 31 Luglio 2020 e pertanto in epoca di molto successiva a quelle riconosciute di sbarramento dalla giurisprudenza di legittimità. Pur ammesso che, alla data della adozione del primo titolo custodiale fossero presenti alcuni elementi indiziari in ordine alla configurazione del reato associativo, nondimeno il deposito della informativa finale della PG era intervenuto ad oltre un anno dalla adozione della prima cautela e faceva riferimento anche a fatti reato commessi dopo l'adozione di questa, atteso che il consolidamento del quadro indiziario relativo al delitto associativo era avvenuto in epoca successiva. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IA che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 13 Cost., 5 co.3 CEDU, 125, 297 comma 3 e 303 cod.proc.pen. Quanto al profilo della anteriorità dei delitti di cui al secondo titolo di reato, in presenza di reato permanente a contestazione aperta, la difesa assume che i principi mutuati dal giudice dell'appello cautelare dalla giurisprudenza di legittimità (che si riferivano peraltro al reato di cui all'art.416 bis cod.pen.), andavano coordinati con la ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, ove assume maggiore rilievo il contributo funzionale dei singoli partecipi al traffico di sostanze stupefacenti piuttosto che il vincolo che lega i singoli sodali, di talchè doveva escludersi che la contestazione aperta avrebbe potuto dispiegare effetti in relazione alla posizione del IA il quale era stato cautelato, con riferimento ai fatti relativi al primo procedimento, fin dal febbraio 2019 e pertanto, permanendo a tutt'oggi lo stato detentivo, in nessun modo avrebbe potuto contribuire alle illecite finalità dell'ente nella movimentazione dello stupefacente e comunque doveva trattarsi di un dato che richiedeva una verifica in concreto, a prescindere dalla mera esclusione di esplicita dissociazione. Quanto al profilo della desumibilità dagli atti del procedimento da cui era seguita la emissione del primo provvedimento cautelare, il ricorrente assume una totale carenza di motivazione su due elementi documentali' allegati a sostegno della richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia, per retrodatazione, della seconda misura cautelare, intervenuta nel 2021. La difesa del IA aveva allegato alla richiesta di inefficacia la nota di P.G. depositata in procura in data 21 Maggio 2019, e pertanto in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ove venivano indicati in termini del tutto chiari e univoci, elementi indiziari, rappresentati da esiti di attività captativa, successivamente valorizzati ai fini della emissione della seconda misura cautelare. Deduce altresì violazione di legge in relazione alla applicazione dell'istituto di cui all'art.297, comma 3 cod.proc.pen. laddove il giudice del riesame, pur partendo da un corretto inquadramento giurisprudenziale dell'istituto, ne aveva fatto integrale disapplicazione, assumendo che la elaborazione di tali elementi indiziari era stata resa possibile soltanto a seguito del deposito della nota del 31 Luglio 2020 nel procedimento GOLGOTA, non considerando che in epoca coeva al deposito della nota del 21 maggio 2019 (che comprendeva le investigazioni relative anche al materiale intercettivo acquisito fino al 20 dicembre 2018), erano emersi tutti i fatti reato che avevano dato luogo al secondo titolo cautelare. Richiamava giurisprudenza secondo la quale, ai fini della verifica dei presupposti della retrodatazione della misura, avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivamente al profilo quantitativo 2 degli elementi investigativi acquisiti in epoca antecedente al rinvio a giudizio e non alla eventuale e successiva attività di rielaborazione e di interpretazione dei suddetti dati. In ogni caso la separazione dei due procedimenti, con la iscrizione di una autonoma notizia di reato a carico del IA evidenziava che già dal 21 Maggio 2019 erano stati acquisiti nei suoi confronti elementi da cui desumere gli estremi del delitto associativo e dei reati fine in materia di stupefacenti e pertanto in epoca di gran lunga antecedente quello in cui era intervenuto il rinvio a giudizio nel primo procedimento (11 Novembre 2019) mentre la successiva nota del 31 Luglio 2020 aveva avuto solo la funzione di ordinare e rielaborare i dati investigativi ben presenti in epoca di molto precedente. La motivazione del provvedimento impugnato risultava inoltre del tutto illogica nella parte in cui faceva dipendere la estensione e la permanenza della misura cautelare da una indefinita estensione del tempo necessario all'ufficio della Procura alla rielaborazione e alla organizzazione degli elementi indiziari dei quali già, indiscutibilmente, era in possesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, nel disattendere l'atto di appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva escluso la retrodatazione, stigmatizza che "il presente appello appare mera riproposizione di analogo, se non identico gravame, esitato da questo Tribunale con provvedimento in data 22.3.2022, allo stato divenuto definitivo". Invero la stessa difesa ricorrente, nella premessa dell'appello cautelare), già dava atto che in data 20.12.2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva escluso il requisito della desumibilità dagli atti in quanto il contenuto della seconda informativa, nell'ambito della operazione OL, non costituiva la riproposizione di contenuti già rappresentati in atti precedenti e che il giudice dell'appello aveva ribadito che il compendio di intercettazioni poste dalla difesa a fondamento della richiesta di retrodatazione non consentiva di affermare che il NO avesse parte attiva nell'attività di spaccio, dal che conseguiva l'impossibilità di riconoscere la' desumibilità dagli atti all'epoca del rinvio a giudizio nell'ambito del primo procedimento. Il ricorso per cassazione veniva poi dichiarato inammissibile. 3. Rispetto alla icastica affermazione del carattere meramente reiterativo dell'appello cautelare, in relazione alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare già oggetto di precedenti incidenti cautelari, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi, e prospetta un vizio di violazione di legge 3 dell'ordinanza impugnata, la quale si fonda sui medesimi elementi di fatto già sottoposti al vaglio del giudice cautelare (in particolare la preesistenza di un coacervo di intercettazioni che avrebbe consentito la formulazione della contestazione di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti in epoca antecedente alla data in cui è intervenuto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui il IA era stato attinto dalla prima misura custodiale). 3.1 Il ricorso si presenta inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l'appello cautelare e di quelle già sottoposte al giudice della misura cautelare in un diverso incidente cautelare, che è già pervenuto all'esame di questa Corte di legittimità con decisione assunta in data 22 Giugno 2022, e che aveva affrontato le medesime questioni oggi sottoposte a nuovo vaglio di legittimità. 4. Invero con tale atto di gravame il IA sosteneva, a sostegno della richiesta di retrodatazione dell'ordinanza custodiale che lo aveva attinto, che il compendio investigativo su cui si fondava il titolo cautelare era sostanzialmente derivato dalle intercettazioni telefoniche disposte nella operazione Tisifone, mentre la successiva operazione OL era basata sugli stessi elementi investigativi, ovvero sulle medesime captazioni del precedente procedimento e che pertanto gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano desumibili già dalla prima. 4.1 Una siffatta impostazione difensiva ha già avuto una esauriente e definitiva risposta nel precedente incidente cautelare nel quale, per stessa ammissione del ricorrente, il giudice dell'appello cautelare aveva riconosciuto la non concludenza e l'irrilevanza indiziaria del materiale captativo acquisito nell'operazione Tisifone al fine di fondare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del IA con riferimento alla sua partecipazione all'attività di spaccio. Va ribadito l'insegnamento del S.C. secondo cui è inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato. X1'_a Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad 4 libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo( sez.6, n.26809 del 10/02/2016, PC in Proc.Minopoli, Rv.267869; sez.1, n.39850 del 1/03/2012, Alampi, Rv.253950). 4.2 A fronte dell'attivazione di identico incidente cautelare il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, oltre a rimarcare il carattere reiterativo del gravame, ha sviluppato comunque alcune argomentazioni, prive di illogicità manifeste e corrette in diritto, delle ragioni per cui le fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza successiva non fossero desumibili né al momento della emissione della prima ordinanza, né al momento del rinvio a giudizio del IA per i fatti oggetto della prima misura cautelare, di talchè il ricorso si limita a sviluppare, reiterandoli, argomenti già adeguatamente esaminati e disattesi con logica trama motivazionale e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono le disposizioni concernenti l'avviso della presente pronuncia al direttore dell'istituto di reclusione ove il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre te
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO la quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. E' presente presente l'avvocato BUONOPANE FRANCESCA del foro di ROMA in difesa di: IA RO E' presente l'avvocato GERVASI GIUSEPPE del foro di LOCRI in difesa di: IA RO ) 'agir.oré. z4LetA-r; t Penale Sent. Sez. 4 Num. 29172 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, a seguito di appello di IA LE, ha confermato la ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata l'istanza da questi presentata, volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia della misura cautelare disposta nei suoi confronti in data 10 Febbraio 2021, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni reati fine, per decorrenza dei termini di fase delle indagini preliminari, previa retrodatazione dei termini medesimi ai sensi dell'art.297 comma 3 cod.proc.pen. alla data di esecuzione di una precedente misura cautelare, emessa in data 9 Gennaio 2019 nella così detta operazione Tisifone, procedimento che aveva condotto all'assoluzione del prevenuto per tutte le contestazioni, anche di natura associativa ad accezione di una ipotesi di estorsione aggravata. 2 Il Tribunale del Riesame escludeva ricorresse, in relazione al delitto associativo di cui all'art.74 d.P.R. 309/90, la anteriorità della commissione dei reati rispetto alla data di rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo titolo cautelare, atteso che la contestazione di tale delitto, con effetti permanenti, era proiettata nell'attualità, e quindi in epoca successiva alla data di rinvio a giudizio del IA nel procedimento cui si riferiva la prima misura cautelare;
escludeva al contempo la desumibilità dagli atti degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda cautela già all'epoca di adozione della prima misura, o comunque alla data del rinvio a giudizio, in quanto la finale informativa delle forze dell'ordine che aveva dato luogo alla misura nei confronti del IA nell'ambito del procedimento GOLGOTA era stata depositata in data 31 Luglio 2020 e pertanto in epoca di molto successiva a quelle riconosciute di sbarramento dalla giurisprudenza di legittimità. Pur ammesso che, alla data della adozione del primo titolo custodiale fossero presenti alcuni elementi indiziari in ordine alla configurazione del reato associativo, nondimeno il deposito della informativa finale della PG era intervenuto ad oltre un anno dalla adozione della prima cautela e faceva riferimento anche a fatti reato commessi dopo l'adozione di questa, atteso che il consolidamento del quadro indiziario relativo al delitto associativo era avvenuto in epoca successiva. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IA che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 13 Cost., 5 co.3 CEDU, 125, 297 comma 3 e 303 cod.proc.pen. Quanto al profilo della anteriorità dei delitti di cui al secondo titolo di reato, in presenza di reato permanente a contestazione aperta, la difesa assume che i principi mutuati dal giudice dell'appello cautelare dalla giurisprudenza di legittimità (che si riferivano peraltro al reato di cui all'art.416 bis cod.pen.), andavano coordinati con la ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, ove assume maggiore rilievo il contributo funzionale dei singoli partecipi al traffico di sostanze stupefacenti piuttosto che il vincolo che lega i singoli sodali, di talchè doveva escludersi che la contestazione aperta avrebbe potuto dispiegare effetti in relazione alla posizione del IA il quale era stato cautelato, con riferimento ai fatti relativi al primo procedimento, fin dal febbraio 2019 e pertanto, permanendo a tutt'oggi lo stato detentivo, in nessun modo avrebbe potuto contribuire alle illecite finalità dell'ente nella movimentazione dello stupefacente e comunque doveva trattarsi di un dato che richiedeva una verifica in concreto, a prescindere dalla mera esclusione di esplicita dissociazione. Quanto al profilo della desumibilità dagli atti del procedimento da cui era seguita la emissione del primo provvedimento cautelare, il ricorrente assume una totale carenza di motivazione su due elementi documentali' allegati a sostegno della richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia, per retrodatazione, della seconda misura cautelare, intervenuta nel 2021. La difesa del IA aveva allegato alla richiesta di inefficacia la nota di P.G. depositata in procura in data 21 Maggio 2019, e pertanto in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ove venivano indicati in termini del tutto chiari e univoci, elementi indiziari, rappresentati da esiti di attività captativa, successivamente valorizzati ai fini della emissione della seconda misura cautelare. Deduce altresì violazione di legge in relazione alla applicazione dell'istituto di cui all'art.297, comma 3 cod.proc.pen. laddove il giudice del riesame, pur partendo da un corretto inquadramento giurisprudenziale dell'istituto, ne aveva fatto integrale disapplicazione, assumendo che la elaborazione di tali elementi indiziari era stata resa possibile soltanto a seguito del deposito della nota del 31 Luglio 2020 nel procedimento GOLGOTA, non considerando che in epoca coeva al deposito della nota del 21 maggio 2019 (che comprendeva le investigazioni relative anche al materiale intercettivo acquisito fino al 20 dicembre 2018), erano emersi tutti i fatti reato che avevano dato luogo al secondo titolo cautelare. Richiamava giurisprudenza secondo la quale, ai fini della verifica dei presupposti della retrodatazione della misura, avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivamente al profilo quantitativo 2 degli elementi investigativi acquisiti in epoca antecedente al rinvio a giudizio e non alla eventuale e successiva attività di rielaborazione e di interpretazione dei suddetti dati. In ogni caso la separazione dei due procedimenti, con la iscrizione di una autonoma notizia di reato a carico del IA evidenziava che già dal 21 Maggio 2019 erano stati acquisiti nei suoi confronti elementi da cui desumere gli estremi del delitto associativo e dei reati fine in materia di stupefacenti e pertanto in epoca di gran lunga antecedente quello in cui era intervenuto il rinvio a giudizio nel primo procedimento (11 Novembre 2019) mentre la successiva nota del 31 Luglio 2020 aveva avuto solo la funzione di ordinare e rielaborare i dati investigativi ben presenti in epoca di molto precedente. La motivazione del provvedimento impugnato risultava inoltre del tutto illogica nella parte in cui faceva dipendere la estensione e la permanenza della misura cautelare da una indefinita estensione del tempo necessario all'ufficio della Procura alla rielaborazione e alla organizzazione degli elementi indiziari dei quali già, indiscutibilmente, era in possesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, nel disattendere l'atto di appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva escluso la retrodatazione, stigmatizza che "il presente appello appare mera riproposizione di analogo, se non identico gravame, esitato da questo Tribunale con provvedimento in data 22.3.2022, allo stato divenuto definitivo". Invero la stessa difesa ricorrente, nella premessa dell'appello cautelare), già dava atto che in data 20.12.2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva escluso il requisito della desumibilità dagli atti in quanto il contenuto della seconda informativa, nell'ambito della operazione OL, non costituiva la riproposizione di contenuti già rappresentati in atti precedenti e che il giudice dell'appello aveva ribadito che il compendio di intercettazioni poste dalla difesa a fondamento della richiesta di retrodatazione non consentiva di affermare che il NO avesse parte attiva nell'attività di spaccio, dal che conseguiva l'impossibilità di riconoscere la' desumibilità dagli atti all'epoca del rinvio a giudizio nell'ambito del primo procedimento. Il ricorso per cassazione veniva poi dichiarato inammissibile. 3. Rispetto alla icastica affermazione del carattere meramente reiterativo dell'appello cautelare, in relazione alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare già oggetto di precedenti incidenti cautelari, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi, e prospetta un vizio di violazione di legge 3 dell'ordinanza impugnata, la quale si fonda sui medesimi elementi di fatto già sottoposti al vaglio del giudice cautelare (in particolare la preesistenza di un coacervo di intercettazioni che avrebbe consentito la formulazione della contestazione di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti in epoca antecedente alla data in cui è intervenuto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui il IA era stato attinto dalla prima misura custodiale). 3.1 Il ricorso si presenta inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l'appello cautelare e di quelle già sottoposte al giudice della misura cautelare in un diverso incidente cautelare, che è già pervenuto all'esame di questa Corte di legittimità con decisione assunta in data 22 Giugno 2022, e che aveva affrontato le medesime questioni oggi sottoposte a nuovo vaglio di legittimità. 4. Invero con tale atto di gravame il IA sosteneva, a sostegno della richiesta di retrodatazione dell'ordinanza custodiale che lo aveva attinto, che il compendio investigativo su cui si fondava il titolo cautelare era sostanzialmente derivato dalle intercettazioni telefoniche disposte nella operazione Tisifone, mentre la successiva operazione OL era basata sugli stessi elementi investigativi, ovvero sulle medesime captazioni del precedente procedimento e che pertanto gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano desumibili già dalla prima. 4.1 Una siffatta impostazione difensiva ha già avuto una esauriente e definitiva risposta nel precedente incidente cautelare nel quale, per stessa ammissione del ricorrente, il giudice dell'appello cautelare aveva riconosciuto la non concludenza e l'irrilevanza indiziaria del materiale captativo acquisito nell'operazione Tisifone al fine di fondare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del IA con riferimento alla sua partecipazione all'attività di spaccio. Va ribadito l'insegnamento del S.C. secondo cui è inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato. X1'_a Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad 4 libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo( sez.6, n.26809 del 10/02/2016, PC in Proc.Minopoli, Rv.267869; sez.1, n.39850 del 1/03/2012, Alampi, Rv.253950). 4.2 A fronte dell'attivazione di identico incidente cautelare il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, oltre a rimarcare il carattere reiterativo del gravame, ha sviluppato comunque alcune argomentazioni, prive di illogicità manifeste e corrette in diritto, delle ragioni per cui le fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza successiva non fossero desumibili né al momento della emissione della prima ordinanza, né al momento del rinvio a giudizio del IA per i fatti oggetto della prima misura cautelare, di talchè il ricorso si limita a sviluppare, reiterandoli, argomenti già adeguatamente esaminati e disattesi con logica trama motivazionale e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono le disposizioni concernenti l'avviso della presente pronuncia al direttore dell'istituto di reclusione ove il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre te