Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 177
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

  • Accolto
    Legittimità accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura di accertamento parziale, data la presenza di elementi precisi e certi (divergenza tra utile civilistico in dichiarazione e bilancio depositato). Il ricorrente non ha censurato tale scelta, definendola solo "poco comprensibile".

  • Accolto
    Mancata risposta al questionario

    La mancata risposta al questionario ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo e l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Non sussiste l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile.

  • Rigettato
    Inattendibilità bilancio

    Il comportamento del ricorrente, che ammette di aver redatto un bilancio inattendibile, è censurabile. Tale bilancio non è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile pertinente agli anni in contestazione.

  • Accolto
    Irrilevanza PVC Guardia di Finanza e sentenza penale

    Il PVC e la sentenza penale attengono a una fattispecie completamente diversa (indebita percezione di finanziamenti) e sono circoscritti all'anno 2019. Il PVC non è stato trasmesso all'Ufficio e la sentenza penale dichiara solo l'estinzione del reato per messa alla prova, senza pronunciarsi sui dati di bilancio.

  • Accolto
    Irrilevanza fatture e relazione tecnica

    Le fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 177
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo