CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IE CE, Presidente
BE UN, RE
CLERICI MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R104998/2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R104998/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2183/2025 depositato il 13/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105029/2024 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105029/2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 2184/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105048/2024 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105048/2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 2185/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105067/2024 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105067/2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte preliminarmente procede a riunire i ricorsi aventi numero 2184/2025 e 2185/2025 e 2183/2025 al presente 2181/2025 stante la connessione oggettiva e soggettiva.
Si tratta di ricorsi tutti presentati dalla stessa società Ricorrente_1 srl di Difensore_1 avverso avvisi di accertamento tutti notificati in pari data che traggono origine dalla segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale di Milano II la quale, in seguito a un controllo effettuato, ha verificato che
Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito anche la Ricorrente_1 o la Società), per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2012 ha indicato nel quadro RF della dichiarazione presentata un utile civilistico diverso da quello risultante dal bilancio depositato in CCIAA.
L'Ufficio quindi procedeva a notificare, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/73, il questionario nr. Q01897/2024, contenente la richiesta di fornire la documentazione contabile e fiscale relativamente alle annualità indicate a cui la società non ha risposto.
Venivano pertanto notificati gli avvisi di accertamento oggi impugnati notificati in data 05/12/2024, con i quali l'Ufficio procedeva a determinare un maggior reddito ai fini IRES e IRAP sulla base dell'utile indicato in bilancio. Avverso questi avvisi il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati premettendo che era poco comprensibile la scelta del legislatore (contenuta nel D.M.24.04.2024), di escludere dall'obbligo del contraddittorio anche gli accertamenti parziali. Proseguiva rappresentando di essere stato sottoposto a procedimento penale per indebita percezione di finanziamenti in materia di Fondo di Garanzia P.M.I. nell'ambito delle misure economiche a sostegno delle imprese nel periodo Covid-19 e produceva una sentenza di non luogo a procedere per esito positivo di “messa alla prova” e quindi estinzione del reato per questa ragione. Produceva il Processo Verbale di Contestazione della Guardia di Finanza di Seregno del 24.11.2021, sostenendo che i ricavi reali di Ricorrente_1 s.r.l. sarebbero quelli indicati nella dichiarazione dei redditi e non quelli indicati nel bilancio depositato in Camera di Commercio;
produceva altresì una relazione tecnica in cui il consulente di parte sostiene che il metodo ricostruttivo adottato dall'Amministrazione non terrebbe in debita considerazione tutta una serie di elementi, fondandosi unicamente sui dati di bilancio depositati in Camera di Commercio.
La richiesta di sospensione veniva rigettata da questa Corte.
L'ufficio si costituisce chiedendo il rigetto integrale del ricorso per una serie di argomenti cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene che i ricorsi vadano integralmente rigettati in quanto infondati in fatto e diritto.
Intanto correttamente l'Ufficio ha attivato nel caso di specie la procedura di accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/1973, stante la presenza di elementi precisi e certi, rappresentati dalla divergenza tra l'utile civilistico indicato nel quadro RF della dichiarazione dei redditi e quello risultante dal bilancio regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese. Peraltro il ricorrente non censura tale scelta solo definisce “poco comprensibile” la scelta del legislatore. Questo contrasto tra quanto indicato nella dichiarazione ed il bilancio depositato rende evidente l'esistenza di un reddito potenzialmente sottratto a imposizione.
Si aggiunga che il ricorrente non ha fornito chiarimenti e documentazione in sede amministrativa in tal modo evitando il preventivo contraddittorio richiesto dell'Amministrazione.
E la mancata risposta al questionario non solo ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo, ma anche l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, come espressamente indicato nello stesso questionario notificato come previsto dall'art. 32, co. 4 e 5 del
DPR n. 600/1973. Né ricorre nel caso di specie l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32 perchè il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile. Ne consegue anche la “violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco” (Cass. nn. 2 1 2126/2013 e 11765/2014; citata anche da CGT di primo grado di Milano, sent. n. 588/5/2023).
Ma certamente censurabile il comportamento del ricorrente che oggi ammette di avere redatto un bilancio inattendibile quindi falso che mai è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile peraltro non pertinente agli anni in contestazione.
Quanto poi al PVC della Guardia di Finanza e la sentenza penale prodotta che hanno ad oggetto circostante afferenti esclusivamente l'anno d'imposta 2019, c'è da dire che comunque attengono a una fattispecie completamente diversa da quella oggetto del presente contenzioso che ha ad oggetto un'attività di verifica fiscale tesa all'accertamento dei redditi d'impresa, bensì un'attività finalizzata alla tutela della finanza pubblica e della veridicità delle domande di finanziamento tanto che il pvc non è stato trasmesso all'Ufficio ma a Banca_1 S.p.A., soggetto gestore del fondo di garanzia;
la sentenza penale prodotta si limita a dichiarare l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di talchè nulla dice sui dati di bilancio falsi
Anche la fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che non possono essere compensate tra le parti stante il comportamento del ricorrente e le condotte ravvisate, nella misura pari a complessivi 9mila euro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 9.000,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN IE CE, Presidente
BE UN, RE
CLERICI MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R104998/2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R104998/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2183/2025 depositato il 13/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105029/2024 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105029/2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 2184/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105048/2024 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105048/2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 2185/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105067/2024 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R105067/2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte preliminarmente procede a riunire i ricorsi aventi numero 2184/2025 e 2185/2025 e 2183/2025 al presente 2181/2025 stante la connessione oggettiva e soggettiva.
Si tratta di ricorsi tutti presentati dalla stessa società Ricorrente_1 srl di Difensore_1 avverso avvisi di accertamento tutti notificati in pari data che traggono origine dalla segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale di Milano II la quale, in seguito a un controllo effettuato, ha verificato che
Ricorrente_1 S.r.l. (di seguito anche la Ricorrente_1 o la Società), per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2012 ha indicato nel quadro RF della dichiarazione presentata un utile civilistico diverso da quello risultante dal bilancio depositato in CCIAA.
L'Ufficio quindi procedeva a notificare, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/73, il questionario nr. Q01897/2024, contenente la richiesta di fornire la documentazione contabile e fiscale relativamente alle annualità indicate a cui la società non ha risposto.
Venivano pertanto notificati gli avvisi di accertamento oggi impugnati notificati in data 05/12/2024, con i quali l'Ufficio procedeva a determinare un maggior reddito ai fini IRES e IRAP sulla base dell'utile indicato in bilancio. Avverso questi avvisi il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati premettendo che era poco comprensibile la scelta del legislatore (contenuta nel D.M.24.04.2024), di escludere dall'obbligo del contraddittorio anche gli accertamenti parziali. Proseguiva rappresentando di essere stato sottoposto a procedimento penale per indebita percezione di finanziamenti in materia di Fondo di Garanzia P.M.I. nell'ambito delle misure economiche a sostegno delle imprese nel periodo Covid-19 e produceva una sentenza di non luogo a procedere per esito positivo di “messa alla prova” e quindi estinzione del reato per questa ragione. Produceva il Processo Verbale di Contestazione della Guardia di Finanza di Seregno del 24.11.2021, sostenendo che i ricavi reali di Ricorrente_1 s.r.l. sarebbero quelli indicati nella dichiarazione dei redditi e non quelli indicati nel bilancio depositato in Camera di Commercio;
produceva altresì una relazione tecnica in cui il consulente di parte sostiene che il metodo ricostruttivo adottato dall'Amministrazione non terrebbe in debita considerazione tutta una serie di elementi, fondandosi unicamente sui dati di bilancio depositati in Camera di Commercio.
La richiesta di sospensione veniva rigettata da questa Corte.
L'ufficio si costituisce chiedendo il rigetto integrale del ricorso per una serie di argomenti cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene che i ricorsi vadano integralmente rigettati in quanto infondati in fatto e diritto.
Intanto correttamente l'Ufficio ha attivato nel caso di specie la procedura di accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/1973, stante la presenza di elementi precisi e certi, rappresentati dalla divergenza tra l'utile civilistico indicato nel quadro RF della dichiarazione dei redditi e quello risultante dal bilancio regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese. Peraltro il ricorrente non censura tale scelta solo definisce “poco comprensibile” la scelta del legislatore. Questo contrasto tra quanto indicato nella dichiarazione ed il bilancio depositato rende evidente l'esistenza di un reddito potenzialmente sottratto a imposizione.
Si aggiunga che il ricorrente non ha fornito chiarimenti e documentazione in sede amministrativa in tal modo evitando il preventivo contraddittorio richiesto dell'Amministrazione.
E la mancata risposta al questionario non solo ha legittimato l'adozione di un accertamento induttivo, ma anche l'inutilizzabilità della documentazione successivamente prodotta ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, come espressamente indicato nello stesso questionario notificato come previsto dall'art. 32, co. 4 e 5 del
DPR n. 600/1973. Né ricorre nel caso di specie l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 32 perchè il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di adempiere per fatto oggettivo a lui non imputabile. Ne consegue anche la “violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco” (Cass. nn. 2 1 2126/2013 e 11765/2014; citata anche da CGT di primo grado di Milano, sent. n. 588/5/2023).
Ma certamente censurabile il comportamento del ricorrente che oggi ammette di avere redatto un bilancio inattendibile quindi falso che mai è stato rettificato sulla base di documentazione extracontabile peraltro non pertinente agli anni in contestazione.
Quanto poi al PVC della Guardia di Finanza e la sentenza penale prodotta che hanno ad oggetto circostante afferenti esclusivamente l'anno d'imposta 2019, c'è da dire che comunque attengono a una fattispecie completamente diversa da quella oggetto del presente contenzioso che ha ad oggetto un'attività di verifica fiscale tesa all'accertamento dei redditi d'impresa, bensì un'attività finalizzata alla tutela della finanza pubblica e della veridicità delle domande di finanziamento tanto che il pvc non è stato trasmesso all'Ufficio ma a Banca_1 S.p.A., soggetto gestore del fondo di garanzia;
la sentenza penale prodotta si limita a dichiarare l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di talchè nulla dice sui dati di bilancio falsi
Anche la fatture prodotte e la relazione tecnica di parte non dimostrano la reale entità dei ricavi e l'esistenza di costi deducibili inerenti l'attività d'impresa certi e determinati.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che non possono essere compensate tra le parti stante il comportamento del ricorrente e le condotte ravvisate, nella misura pari a complessivi 9mila euro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 9.000,00.