Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01520/2026REG.PROV.COLL.
N. 00724/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2023, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
SC OM, LA US, OM NA, NI FA, non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. FA NI;
Udito l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta da -OMISSIS-dinanzi al T.a.r. per il Lazio, dei seguenti atti:
- quanto al ricorso introduttivo: la nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 6^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2020 0434974 del 12 novembre 2020, con cui è stato disposto, per il volontario in ferma prefissata quadriennale -OMISSIS- il mancato accoglimento della domanda di prima rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 30 novembre 2020; l’articolo3, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione; il foglio n. M_D E23265 REG2020 0007141 del 6 agosto 2020; l’atto prot. n. M_D GMIL REG2020 0444165 del 17 novembre 2020, con il quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha concesso la rafferma biennale ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati con decorrenza giuridica 30 dicembre 2016, nella parte in cui tale rafferma non è stata concessa anche in favore del ricorrente; l’allegato al provvedimento medesimo, contenente l’elenco del personale in favore del quale è stata concessa tale rafferma, nella parte in cui non include il ricorrente a causa del mancato accoglimento della domanda di rafferma biennale; il relativo atto di approvazione del suddetto elenco e dell’elenco stesso; l’atto recante prot. n. M_D GMILREG2020 0499461 del 23 dicembre 2020, nella parte in cui il Ministero della difesa– Direzione generale per il personale militare ha negato al ricorrente l’accesso ai nominativi dei potenziali controinteressati, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 31 marzo 2021: l’atto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto prot. n. M_D GMIL REG2021 0035975 del 27 gennaio 2021 portante, per il volontario in ferma prefissata quadriennale -OMISSIS-il mancato accoglimento della sua domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2020 e con il quale il ricorrente è stato escluso dalla predetta procedura concorsuale in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che non è più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 30 dicembre 2020 e, pertanto, non ha mantenuto il requisito previsto al paragrafo 3, sottoparagrafo a., secondo alinea, della relativa circolare; gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2021: l’atto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D GMIL REG2021 0350593 del 30 luglio 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati con decorrenza giuridica 30 dicembre 2016, nella parte in cui non ha ricompreso nella predetta graduatoria il caporal maggiore (VFP4) dell’Esercito italiano (in congedo) -OMISSIS- in ragione dell’avvenuta esclusione del ricorrente dalla predetta procedura concorsuale, nonché del relativo atto d’approvazione della graduatoria stessa; gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il -OMISSIS-, militare volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito italiano dal 30.12.2016, con il grado di Caporal Maggiore, ha rappresentato di essere stato rinviato a giudizio dalla Procura di Napoli per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), nell’ambito del procedimento penale n. 18372/2019 RGNR e quindi di essere poi stato escluso dall’Amministrazione della difesa dalla prima rafferma biennale, sul presupposto della carenza del requisito necessario di “non risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi” previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero della Difesa 23 aprile 2015; lamentava dunque la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili in relazione all’automatismo espulsivo operato dal Ministero in relazione ad una mera pendenza di procedimento penale.
3. Il Ministero della Difesa si costituiva per resistere al ricorso.
4. Venivano poi proposti dal ricorrente motivi aggiunti (con atto depositato il 31.3.2021) avverso l’atto ministeriale del 27.1.2021 di mancato accoglimento della domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2020 in ragione del fatto che lo stesso, per effetto del precedente provvedimento, non poteva considerarsi più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale.
5. Con ordinanza n. 3653 del 5.7.2021, il T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare di sospensiva.
6. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 18.11.2021, il ricorrente impugnava la graduatoria di merito, relativa all'immissione in servizio permanente dell'Esercito per l'anno 2020 approvata con decreto n. 0350593 del 30.07.2021, nella parte in cui non comprendeva il ricorrente stesso.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. ha accolto il ricorso sulla base delle ragioni che possono riassumersi nei termini seguenti:
- l’Amministrazione, nell’escludere il ricorrente, ha agito nell’esercizio di un potere vincolato, posto che, per volere del legislatore, l’essere rinviati a giudizio costituisce ex se una causa ostativa all’ammissione alla rafferma, indipendentemente dall’esito del procedimento penale; in presenza di una norma chiara ed inequivoca, infatti, si applica il principio “ in claris non fit interpretatio ”;
- tuttavia, è dimostrato in atti che l’interessato è stato successivamente assolto dal reato a lui ascritto con formula piena “perché il fatto non sussiste” e la sentenza è divenuta irrevocabile il 16.10.2021;
- tale dato fattuale e giuridico, sopraggiunto in pendenza del presente giudizio, evidenzia che il ricorrente è stato assolto con formula piena, dimostrando di non aver consumato alcun delitto non colposo, esito processuale che non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606);
- dunque la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di non ammissione alla rafferma biennale, che richiede il possesso del requisito de quo “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo; per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti,
- la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le
8. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto il presente giudizio di appello, lamentando l’ error in iudicando con riferimento ai seguenti profili:
- violazione dell’art. 3, comma 1, lett d) del decreto del Ministero della Difesa del 23.4.2015; violazione del principio generale “ tempus regit actum ” e necessità di fare riferimento al momento di adozione del provvedimento; mancata considerazione delle ragioni sostanziali dell’assoluzione, che non ha escluso una qualche responsabilità rispetto all’addebito, ma è retta dal solo rilievo dell’errata configurazione giuridica del reato contestato (nella specie, la pronuncia assolutoria afferma che non può configurarsi, con riferimento alla acquisizione e diffusione di un algoritmo che consente ai candidati al concorso di indicare la risposta esatta indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva, il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.); comunque, il potere nella specie esercitato dalla P.A. è legittimo e vincolato, l’appellato è rimasto privo del requisito ben oltre il termine di ammissione alla rafferma disposta con provvedimento del 18 novembre 2020 e avente decorrenza giuridica 30 dicembre 2020, essendo la pronuncia “assolutoria” intervenuta in data 31 maggio 2021, 5 mesi dopo l’inizio della rafferma biennale;
- tardività dei primi motivi aggiunti, relativi all’impugnazione della circolare di immissione nel ruolo dei VFP, in quanto immediatamente lesiva già con le sue previsioni;
- mancata considerazione del fatto che il ricorrente è stato escluso dall’immissione in servizio permanente a seguito del riscontro oggettivo dell’impossidenza del requisito del “servizio effettivo” in qualità di VFP 4, in quanto non raffermato: invero, con riferimento alla materia del reclutamento dei Volontari di Truppa nelle Forze Armate, l’articolo 704, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (COM) e il Decreto Ministeriale del 23 aprile 2015, prevedono espressamente che possono presentare domanda di partecipazione all’immissione soltanto i VFP 4 in servizio ovvero in rafferma (requisito espressamente richiamato al paragrafo 3, sottoparagrafo a., 2° alinea della relativa circolare in data 28 settembre 2020).
9. Si è costituito l’appellato contrastando diffusamente il gravame e richiamando precedenti pronunce di questa Sezione (cfr. sentenze n. 2156/2023 e n. 1727/2023); si aggiunte, quanto al merito dell’addebito, che a fronte della inconfigurabilità della ricettazione, non è stata prospettata alcuna qualificazione alternativa, sicchè non sussiste alcun reato, ne, in concreto, sono stati operati giudizio sulla moralità del candidato.
10. Nelle more del giudizio, in data 12.9.2024, la difesa erariale ha depositato la nota del Ministero della Difesa in data 3.9.2024 con la quale si evidenzia che la Direzione Generale per il personale militare ha deciso di rinunciare al presente giudizio di appello e che sono state sciolte positivamente le riserve cui era stata subordinata la concessione della rafferma; di conseguenza, “l 'allora Caporal Maggiore VFP4 -OMISSIS-nato a -OMISSIS-, è ammesso, ai fini giuridici e in via definitiva alla prima rafferma biennale per il periodo che intercorre dal 30 dicembre 2020 al 29 dicembre 2021 (giorno antecedente alla data dalla quale il -OMISSIS- assume la posizione di stato giuridico di VSP) .”
10.1. Parte ricorrente, in data 11.2.2026, ha depositato giurisprudenza amministrativa.
11. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 12.2.2026, nel corso della quale l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia ha chiesto dischiararsi cessata la materia del contendere o, in subordine, il rigetto dell'appello.
12. L’appello deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Invero, nella richiamata nota ministeriale del 3.9.2024 è stata univocamente dichiarata la volontà dell’Amministrazione di rinunciare al presente giudizio; e, a fronte di ciò, la richiesta principale formulata all’udienza di discussione dalla difesa dell’appellato, volta alla dichiarazione di cessata materia, sostanzialmente integra una forma di accettazione implicita della rinuncia.
13. Comunque, i medesimi elementi indurrebbero a dichiarare improcedibile l’appello, per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. .
14. Peraltro, non pare ultroneo ribadire che il Collegio comunque condivide la conclusione a cui è giunto il primo giudice, non sussistendo ragioni per discostarsi dall’orientamento più volte ribadito da questa Sezione in casi di esclusione di militari dalla rafferma (cfr., Cons. Stato, II, 25 luglio 2025, n. 6645, 2 maggio 2025, n. 3704 e 8 aprile 2022, n. 2606), in base al quale “l’inizio d’un procedimento penale di per sé solo non consente alla P.A. di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3997/2015, richiamata dall’ulteriore decisione di questa sezione n. 2606/2022). E ciò in quanto l’attribuzione di un significato dirimente e ostativo al c.d. “carico pendente” si infrange contro il principio di presunzione di non colpevolezza di cui al richiamato art. 27 Cost., di talché un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra richiamata induce a ritenere che la definitiva esclusione dall’arruolamento non possa avvenire che in esito alla definizione – eventualmente sfavorevole all’interessato – del relativo procedimento penale. In altri termini, come pure condivisibilmente osservato dalla Sezione, un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. induce a ritenere che il requisito escludente previsto dalla norma regolamentare (cfr., art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015) sia sottoposto alla condizione risolutiva della definitiva assoluzione del militare, con la conseguenza che è illegittima l’automatica esclusione del candidato, senza riserve e con carattere di definitività, e che l’intervenuto esito del giudizio penale favorevole al militare, alla stregua delle regole generali sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato verificarsi della condizione, elimini la preclusione contemplata dalla norma (…)” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4915/2023).
15. In definitiva, occorre concludere nel senso sopra indicato.
16. Le peculiarità del caso, il suo esito e l’evoluzione giurisprudenziale in materia rendono del tutto opportuna, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite (anche) del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
FA NI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NI | BI NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.