Articolo 16 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 marzo 1986
Art. 16.
Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 4 della legge n. 268/1912 , e' il seguente:
"Art. 4. - Sul capitolo 216 "Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi, spese per campionamento e perizia dei tabacchi dell'esercizio 1911-912 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, la parte dello stanziamento che non risultasse erogata nell'esercizio, rimarra' impegnata in conto residui per spese da farsi negli esercizi futuri.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986