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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed Parte_1 C.F._1
ivi residente alla Contrada Colli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.to Clementina
Settevendemie(C.F.: pec: . C.F._2 Email_1 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pescara,
[...]
Piazza Ettore Troilo n. 5
appellante
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano Giuseppe Muscolino (C.F.: ; pec: C.F._4
Email_3
appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
1 ****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
• In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5457/2023 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1334/2019, depositata in cancelleria in data 29.11.2023, comunicata il
01/12/2023, revocare l'affidamento esclusivo della figlia minore in Per_1 favore della madre, sig.ra e disporre l'affidamento Controparte_1
condiviso, revocare l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
a favore della .
[...] Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
• In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva. Si produce la seguente documentazione: Copia autentica uso appello sentenza emessa dal Tribunale Civile di sentenza n. 5457/2023; fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
• Nel merito, respingere l'appello parziale proposto dal sig. Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
• Respingere ogni richiesta di istanze istruttorie.
• Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado oltre spese e oneri accessori.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5457/2023 dei giorni 29.11-01.12/2023, il Tribunale di Palermo, su ricorso di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
2 richiamata la sentenza non definitiva n. 768/2022 del 17.02.2022 con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti:
- ha disposto l'affidamento esclusivo della minore, (nata a [...] il Per_1
13.02.2009), alla madre, con facoltà per la stessa di adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia;
- ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della
, con decorrenza dalla data della decisione, un assegno CP_1
mensile pari a € 600,00 a titolo di mantenimento delle due figlie ( e Per_1
quest'ultima nata a [...] il [...] e divenuta maggiorenne Per_2
nelle more del giudizio di prime cure), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- ha dichiarato le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, secondo l'accezione e le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2.07.2019;
- ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, con decorrenza dalla data della decisione, un assegno divorzile mensile pari a € 150,00, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- ha condannato il a rimborsare le spese processuali sostenute Pt_1 dalla liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
- ha infine posto le spese della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, già liquidate con decreto in atti, a carico del ricorrente.
2. Proposto appello da con atto depositato il 3.06.2024, affidato a due Pt_1 motivi, nel contraddittorio con costituita e resistente, e Controparte_1
col P.G., il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 6.06.2024 è stato rimesso all'udienza del 13 dicembre 2024 e assunto in deliberazione giusta ordinanza del 17.12.2024, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 3 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato previsto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sul rilievo che la propria residenza in Cina non può essere considerata circostanza ostativa ai fini del diverso regime di affidamento condiviso, né può ritenersi criterio essenziale volto a valutare il proprio interesse nei confronti delle figlie, avendo manifestato il desiderio di incontrarle, seppure compatibilmente con il lavoro, ogniqualvolta possa tornare in Italia.
Evidenzia al riguardo, richiamando quanto affermato dal c.t.p. in persona della dott.ssa che il rapporto con le figlie difficilmente potrebbe Persona_3
essere avviato autonomamente, essendo all'uopo necessario un intervento di sostegno e supporto da parte del servizio territoriale di Trappeto, atteso che, diversamente, la consulenza espletata nel corso del giudizio di prime cure rischierebbe di rivelarsi priva di utilità.
Chiede, quindi, preliminarmente, che possa essere integrata la relazione finale del C.T.U. con l'indicazione della necessità della presa in carico da parte dei servizi territoriali del nucleo familiare allo scopo di sostenere e facilitare la ripresa dei rapporti con le figlie, e segnatamente nei confronti di con la Per_2
quale prima della separazione aveva costruito un significativo rapporto affettivo, e che, nel merito, venga disposto un regime di affidamento condiviso della figlia minore . Per_1
3.1. È jus receptum che in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione 4 affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. ord. n. 28244/2019).
Ed è parimenti noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
3.2. Sulla scorta di tali premesse in diritto, e segnatamente alla luce del rilevato disinteresse affettivo e materiale manifestato dell'appellante nel corso del tempo, deve ritenersi che la statuizione dell'affido esclusivo è stata correttamente adottata dal Tribunale, in quanto le ragioni sottese al provvedimento impugnato, anche in considerazione della grave patologia cui
è affetta Taysia, risultano coerenti con il citato quadro normativo, nonché con il principio del miglior interesse della minore.
La figura genitoriale di riferimento per , che oggi ha 15 anni, è sempre Per_1 stata la madre, atteso che il padre è andato via di casa nello stesso anno in cui
è nata, ed essendo stato, così come si legge nella relazione del C.T.U., sostanzialmente assente lungo tutto il percorso di crescita delle figlie.
Il giudice di prime cure ha espresso un motivato giudizio in merito al regime di affidamento oggetto di censura anche alla luce della grave disabilità cui soffre
, la quale, stando al verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato Per_1 dall'INPS e prodotto agli atti, necessita di un'assistenza costante nello svolgimento delle attività quotidiane, sicché risulta indispensabile garantirle 5 routine e rituali, considerato, altresì, che le difficoltà di comunicazione di cui soffrono le persone con disturbo dello spetto autistico possono rendere più difficile comprendere cosa succede intorno a loro, sicchè seguire determinati rituali, anche ossessivi, avuto riguardo alle sensibilità sensoriali che notoriamente sviluppano, consente loro di sentirsi più padroni del proprio ambiente.
Non può, allora, non convenirsi sul fatto che eventuali modifiche della routine quotidiana, e a fortiori la previsione di un regime di affidamento condiviso
(considerando, peraltro, che il padre, per sua stessa dichiarazione, risulta agli occhi di un estraneo), rischierebbero di generare particolare stress e Per_1
ansia in capo alla stessa, sì da aggravare ulteriormente (oltreché ingiustificatamente) la sua condizione psicofisica, tenuto conto, oltretutto, che la minore soffre anche di epilessia;
la presenza costante della madre risulta, pertanto, imprescindibile anche al fine di gestire eventuali crisi improvvise, in quanto figura genitoriale che meglio conosce la minore.
Si rileva, ancora, che, non coglie nel segno l'obiezione sollevata dal Pt_1 secondo cui il Tribunale avrebbe fondato la statuizione sull'affido esclusivo tenendo conto soltanto della sua residenza in Cina;
il primo giudice, infatti, ha tenuto conto, piuttosto, della sua incapacità di gestire la responsabilità e gli impegni connessi a un regime di affidamento congiunto, circostanza, quest'ultima, che, alla luce della condizione psicofisica della minore e dell'assenza di un effettivo rapporto genitoriale, non può che rendere concretamente inattuabile e impraticabile un esercizio condiviso della responsabilità.
Meritano infine condivisione e conferma le statuizioni adottate dal primo giudice anche con riferimento al regime di incontri tra la minore e il padre (il quale vive in Cina da diversi anni con la compagna e non vede le figlie dal
2014), secondo cui, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal C.T.U, l'avvio di una relazione tra il padre e non può che avvenire solo in presenza Per_1
della madre e con il supporto degli operatori “assistenti alle comunicazione” che già si occupano della minore, e ciò in considerazione della sua grave disabilità, oltreché dell'oggettiva lontananza del padre e dell'assenza di 6 qualsivoglia legame con la figlia, sicché, come correttamente rilevato dal
Tribunale, risulta indispensabile, almeno nella fase iniziale, la presenza fisica del padre nel territorio di residenza delle figlie.
4. Con il secondo ed ultimo motivo di censura, l'appellante contesta il provvedimento impugnato anche nella parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , e deduce, in proposito, CP_1
che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto che la stessa svolge attività lavorativa autonoma e dispone di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.
4.1. L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (d'ora in poi l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come
7 è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. div.).
D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo, in via prevalente, il profilo assistenziale dell'assegno.
Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi 8 non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata a una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
4.2. Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata merita di essere confermata anche su questo versante di natura economica.
Nel caso de quo, infatti, risulta dimostrato come il divario reddituale tra le parti sia eziologicamente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia ovvero al contributo fornito dalla alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei CP_1
coniugi, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro domestico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare, tenuto conto, peraltro, che l'appellata (53 anni) si è costantemente ed esclusivamente dedicata all'accudimento e alla crescita delle figlie, grazie anche all'aiuto della madre adottiva
(deceduta da qualche anno), ma senza poter mai contare sul supporto, né economico né morale, da parte del padre e ciò neppure durante il lungo ed impegnativo iter 9 sanitario per giungere alla diagnosi delle stesse e per poi garantire loro le cure e i vari interventi all'uopo necessari.
Al riguardo, si segnala, sulla scorta di quanto è emerso all'esito del giudizio di prime cure, che la grave forma di autismo di cui soffre non la rende Per_1
autosufficiente sì da doversi sottoporre a cure costanti e a quotidiane terapie riabilitative, sia a domicilio sia presso il centro AIAS di Partinico, dove la madre la accompagna, ed è seguita poi dal Presidio “Aiuto Materno” di Palermo in quanto dal
2021 soffre anche di epilessia, tant'è che assume terapia farmacologica per contenere le crisi ( il C.T.U.: “è bastato osservare per pochi istanti la piccola per constatare Per_1 quanto la stessa necessiti dell'assistenza costante di un adulto di riferimento per
l'espletamento di ogni attività e di bisogno”); si precisa che anche alla figlia maggiore,
è stato diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico” e in seguito Per_2
all'aggravamento delle sue condizioni di salute è stata presa in carico dal Presidio
“Aiuto Materno” di Palermo.
Con riguardo alla posizione economica della , non coglie infine nel CP_1
segno l'obiezione sollevata dall'appellante nel proprio atto difensivo, e rimasta poi priva di riscontro probatorio, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della stessa, in quanto, a suo dire, non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua attività lavorativa autonoma e la circostanza secondo cui la stessa dispone di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.
Nell'ottobre 2020, e cioè all'epoca della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, la stessa percepiva infatti l'indennità di accompagnamento per e il Per_1 reddito di cittadinanza, e non svolgeva alcuna attività lavorativa ormai da anni, dovendosi prendere cura in via esclusiva delle figlie (vedi documentazione reddituale rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate nel mese di maggio 2020 e acclusa al fascicolo della dalla quale non emerge alcun dato contabile relativamente agli anni di CP_1
imposta 2019, 2020 e 2021); di contro, il svolge la professione di ingegnere Pt_1
informatico in Cina, ed è il caso di sottolineare che la traduzione del contratto di lavoro prodotta in allegato alle note depositate il 9 dicembre 2024 – e attestante un reddito mensile lordo di euro 1.150,00 - non offre alcun utile elemento di giudizio, essendo priva financo di data, e presentando vistose lacune là dove dovrebbe essere indicata la 10 durata del rapporto di lavoro. Non è stato depositata, peraltro, neanche la copia del contratto in lingua originale, e la stessa copia non consente di individuare il traduttore.
5. In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alle spese di questo grado, così come liquidate in dispositivo.
6. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
P.G., rigetta l'appello proposto da con atto depositato il 3.06.2024 Parte_1 avverso la sentenza n. 5457/2023 emessa dal Tribunale di Palermo dei giorni
29.11/1.12.2023.
Condanna il al pagamento, in favore della controparte, delle spese del Pt_1 giudizio dalla stessa sostenute, che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge se dovute.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19/12/2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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