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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa LA EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3482/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MERLA, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante contro
Controparte_1
appellata
avverso la sentenza n. 189/2021, depositata dal Giudice di Pace di San Giovanni
Rotondo in data 14.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. pagina 1 di 4 Con ricorso in appello depositato il 14.6.2022, ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di San Giovanni Rotondo ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il verbale di accertamento n. 114029435 del
24.5.2021 redatto dai Carabinieri di San Marco in Lamis per la violazione dell'art. 148, co. 10-16 c.d.s.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante dedotto: 1) l'irregolarità della costituzione nel giudizio di primo grado della , poiché avvenuta Controparte_1 per via telematica in violazione dell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 179/2012; 2)
l'illegittimità della sanzione irrogata per assenza del divieto di sorpasso sul suolo dell'infrazione; 3) l'illegittimità del verbale per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s.
e 383 co. 1 del regolamento di esecuzione e di attuazione, essendo stato genericamente indicato il luogo dell'infrazione.
Ha dunque concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado (ord. 5.12.2023), rilevata la nullità della notifica eseguita dall'appellante nei confronti dell'appellata e ordinatane la rinnovazione (ord. 17.12.2024), la causa è pervenuta all'udienza del
3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
L'appello è inammissibile.
Come noto, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (così Cass. n.
19334/2020; 15263/2018; 5853/2017).
pagina 2 di 4 È poi noto che nel rito del lavoro “l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, e l'estinzione del processo, nel caso (che è quello verificatosi anche nella vicenda in esame) di rinnovazione della notifica eseguita oltre il termine all'uopo fissato” (cfr. Cass. n.
41477/2021; così anche Cass. n. 13637/2017; Cass. n. 23587/2006).
Tanto chiarito in via generale, va osservato che, come rilevato nell'ordinanza del
17.12.2024, l'appellante ha notificato l'atto di appello direttamente all'indirizzo pec dell'Amministrazione appellata e non all'Avvocatura dello Stato. Pertanto, è stata dichiarata la nullità della notifica e ne è stata ordinata la rinnovazione entro il termine perentorio del 16.2.2025.
Senonché, l'appellante non ha provato di aver ottemperato (né tantomeno di aver tentato di ottemperare) all'ordine impartitogli.
Né l'appellante ha formulato un'istanza di rimessione in termini, deducendo e dimostrando di non aver potuto rinnovare la notifica per causa a sé non imputabile, restando piuttosto del tutto inerte rispetto alla rilevata nullità della notifica.
Non può dunque che concludersi per l'inammissibilità dell'appello.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Nulla sulle spese, in ragione della mancata vocatio in ius della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 130 bis co. 1 DPR 115/2002 si dà atto che il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso, attesa la declaratoria di inammissibilità.
Occorre inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 3 di 4 dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
b) NULLA sulle spese;
c) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 130 bis co. 1
DPR 115/2002;
d) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
LA EA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa LA EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3482/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MERLA, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante contro
Controparte_1
appellata
avverso la sentenza n. 189/2021, depositata dal Giudice di Pace di San Giovanni
Rotondo in data 14.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. pagina 1 di 4 Con ricorso in appello depositato il 14.6.2022, ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di San Giovanni Rotondo ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il verbale di accertamento n. 114029435 del
24.5.2021 redatto dai Carabinieri di San Marco in Lamis per la violazione dell'art. 148, co. 10-16 c.d.s.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante dedotto: 1) l'irregolarità della costituzione nel giudizio di primo grado della , poiché avvenuta Controparte_1 per via telematica in violazione dell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 179/2012; 2)
l'illegittimità della sanzione irrogata per assenza del divieto di sorpasso sul suolo dell'infrazione; 3) l'illegittimità del verbale per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s.
e 383 co. 1 del regolamento di esecuzione e di attuazione, essendo stato genericamente indicato il luogo dell'infrazione.
Ha dunque concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado (ord. 5.12.2023), rilevata la nullità della notifica eseguita dall'appellante nei confronti dell'appellata e ordinatane la rinnovazione (ord. 17.12.2024), la causa è pervenuta all'udienza del
3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
L'appello è inammissibile.
Come noto, “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (così Cass. n.
19334/2020; 15263/2018; 5853/2017).
pagina 2 di 4 È poi noto che nel rito del lavoro “l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, e l'estinzione del processo, nel caso (che è quello verificatosi anche nella vicenda in esame) di rinnovazione della notifica eseguita oltre il termine all'uopo fissato” (cfr. Cass. n.
41477/2021; così anche Cass. n. 13637/2017; Cass. n. 23587/2006).
Tanto chiarito in via generale, va osservato che, come rilevato nell'ordinanza del
17.12.2024, l'appellante ha notificato l'atto di appello direttamente all'indirizzo pec dell'Amministrazione appellata e non all'Avvocatura dello Stato. Pertanto, è stata dichiarata la nullità della notifica e ne è stata ordinata la rinnovazione entro il termine perentorio del 16.2.2025.
Senonché, l'appellante non ha provato di aver ottemperato (né tantomeno di aver tentato di ottemperare) all'ordine impartitogli.
Né l'appellante ha formulato un'istanza di rimessione in termini, deducendo e dimostrando di non aver potuto rinnovare la notifica per causa a sé non imputabile, restando piuttosto del tutto inerte rispetto alla rilevata nullità della notifica.
Non può dunque che concludersi per l'inammissibilità dell'appello.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Nulla sulle spese, in ragione della mancata vocatio in ius della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 130 bis co. 1 DPR 115/2002 si dà atto che il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso, attesa la declaratoria di inammissibilità.
Occorre inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 3 di 4 dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
b) NULLA sulle spese;
c) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 130 bis co. 1
DPR 115/2002;
d) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
LA EA
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