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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250008271551000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6132/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 11:10.
Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 11:10.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00082715 51 000 notificata in data 03.03.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2019, per la somma di € 237,39 e ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, per dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, da riconoscersi all'ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione principale ed assorbente è quella che riguarda competenza territoriale di questa Corte.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, si è pronunciata nel senso che, in virtù dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Corte Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, “a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore” (CASS., Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28064).
Posto che la c.d. tassa automobilistica costituisce un tributo locale, in quanto attribuito della Regione, ne deriva che la competenza alla Corte Tributaria di Napoli, nella cui circoscrizione si trova la sede dell'ente impositore, anche se la cartella proviene dall'agente della riscossione di Salerno.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza per territorio in favore della Corte di Napoli, con compensazione delle spese, giustificata dall'incertezza della materia.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza perterritorio in favore della Corte Tributaria di Napoli. Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250008271551000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6132/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 11:10.
Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 11:10.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00082715 51 000 notificata in data 03.03.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno per il mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2019, per la somma di € 237,39 e ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, per dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, da riconoscersi all'ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione principale ed assorbente è quella che riguarda competenza territoriale di questa Corte.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, si è pronunciata nel senso che, in virtù dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Corte Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, “a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore” (CASS., Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28064).
Posto che la c.d. tassa automobilistica costituisce un tributo locale, in quanto attribuito della Regione, ne deriva che la competenza alla Corte Tributaria di Napoli, nella cui circoscrizione si trova la sede dell'ente impositore, anche se la cartella proviene dall'agente della riscossione di Salerno.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza per territorio in favore della Corte di Napoli, con compensazione delle spese, giustificata dall'incertezza della materia.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza perterritorio in favore della Corte Tributaria di Napoli. Compensa le spese.