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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 997/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IT Di Porto Salvo - Piazza Municipio 89063 IT Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0350594 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7027/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Resistente_1 spa ed al Comune di IT Porto Salvo Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 0350594/2023 del 27/11/2023 notificata in data 21.11.2024; con cui, in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1 (c.f. CF_1), s'intimava il pagamento della somma di € 475,80 in ragione del presunto mancato pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2014 di cui risulterebbe creditore il Comune di IT Porto Salvo.
Assumeva che, prima della predetta notifica, nessun provvedimento di coobbligazione né tanto meno avviso di accertamento o qualsiasi alto atto prodromico erano stato notificati al ricorrente, con ciò alimentando seri dubbi in ordine all'esistenza ed alla regolare formazione di titoli esecutivi nei suoi confronti.
Rilevava che, essendo notorio l'avvenuto decesso della signora Nominativo_1 l'atto avrebbe dovuto essere notificato entro l'anno agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, quindi, agli eredi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il Comune di IT Porto Salvo ed evidenziava che, prima della ricezione dell'atto impugnato in questa sede, alla sig. ra Nominativo_1 deceduta in data 03.10.2020, della quale il ricorrente è coobbligato nq di erede, ha ricevuto il prodromico avviso di accertamento per imu 2014 e precisamente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 3348 del 26/11/2019, presso la residenza della sig.ra Nominativo_1
in Indirizzo_1 IT P.S. notificato in data 18.01.2020 ritirato dal fratello.
Successivamente gli atti di riscossione sono stati notificati dalla SOGET alla quale vanno eventualmente mosse censure sul suo operato.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la SOGET la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti l'atto prodromico e difendeva la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 28.11.2025 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ,come tale, va rigettato.
L'atto impugnato deriva dall'avviso di accertamento IMU 2014 n.3348 che è stato ritualmente notificato alla dante causa del ricorrente Sig. Nominativo_1 il 18.01.2020 a mani del fratello.
Non essendo stato impugnato l'atto è divenuto definitivo con conseguente impossibilità di sollevare in questa sede avente ad oggetto atto della riscossione intempestive questioni di decadenza e prescrizione. Successivamente è stata emessa ingiunzione fiscale n.0350594 notificata in data 5.12.2023 presso l'Albo
Pretorio del Comune di IT Porto Salvo nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Anche tale atto non è stato oggetto di impugnazione ed è divenuto definitivo.
Infine, in data 21.11.2024 è stata, quindi, notificata, nei termini quinquennali di prescrizione, al ricorrente l'odierna ingiunzione fiscale oggetto di impugnazione.
Appare allora evidente che è stata rispettata la sequela procedimentale che deve precedere la notifica dell'atto impugnato attraverso la rituale nnotifica di atti prodromici ed interruttivi della prescrizione mai impugnati e che, non essendo contestata la qualità di erede del ricorrente, questi sia coobbligato al pagamento del tributo, siccome richiestogli.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore dei resistenti SOGET e Comune di IT Porto
Salvo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della SOGET e del Comune di IT Porto Salvo, che liquida in complessivi €400 (€200 ciascuno), oltre oneri di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 997/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IT Di Porto Salvo - Piazza Municipio 89063 IT Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0350594 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7027/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Resistente_1 spa ed al Comune di IT Porto Salvo Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 0350594/2023 del 27/11/2023 notificata in data 21.11.2024; con cui, in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1 (c.f. CF_1), s'intimava il pagamento della somma di € 475,80 in ragione del presunto mancato pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno 2014 di cui risulterebbe creditore il Comune di IT Porto Salvo.
Assumeva che, prima della predetta notifica, nessun provvedimento di coobbligazione né tanto meno avviso di accertamento o qualsiasi alto atto prodromico erano stato notificati al ricorrente, con ciò alimentando seri dubbi in ordine all'esistenza ed alla regolare formazione di titoli esecutivi nei suoi confronti.
Rilevava che, essendo notorio l'avvenuto decesso della signora Nominativo_1 l'atto avrebbe dovuto essere notificato entro l'anno agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, quindi, agli eredi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il Comune di IT Porto Salvo ed evidenziava che, prima della ricezione dell'atto impugnato in questa sede, alla sig. ra Nominativo_1 deceduta in data 03.10.2020, della quale il ricorrente è coobbligato nq di erede, ha ricevuto il prodromico avviso di accertamento per imu 2014 e precisamente è stato notificato l'avviso di accertamento n. 3348 del 26/11/2019, presso la residenza della sig.ra Nominativo_1
in Indirizzo_1 IT P.S. notificato in data 18.01.2020 ritirato dal fratello.
Successivamente gli atti di riscossione sono stati notificati dalla SOGET alla quale vanno eventualmente mosse censure sul suo operato.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la SOGET la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti l'atto prodromico e difendeva la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 28.11.2025 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ,come tale, va rigettato.
L'atto impugnato deriva dall'avviso di accertamento IMU 2014 n.3348 che è stato ritualmente notificato alla dante causa del ricorrente Sig. Nominativo_1 il 18.01.2020 a mani del fratello.
Non essendo stato impugnato l'atto è divenuto definitivo con conseguente impossibilità di sollevare in questa sede avente ad oggetto atto della riscossione intempestive questioni di decadenza e prescrizione. Successivamente è stata emessa ingiunzione fiscale n.0350594 notificata in data 5.12.2023 presso l'Albo
Pretorio del Comune di IT Porto Salvo nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Anche tale atto non è stato oggetto di impugnazione ed è divenuto definitivo.
Infine, in data 21.11.2024 è stata, quindi, notificata, nei termini quinquennali di prescrizione, al ricorrente l'odierna ingiunzione fiscale oggetto di impugnazione.
Appare allora evidente che è stata rispettata la sequela procedimentale che deve precedere la notifica dell'atto impugnato attraverso la rituale nnotifica di atti prodromici ed interruttivi della prescrizione mai impugnati e che, non essendo contestata la qualità di erede del ricorrente, questi sia coobbligato al pagamento del tributo, siccome richiestogli.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore dei resistenti SOGET e Comune di IT Porto
Salvo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della SOGET e del Comune di IT Porto Salvo, che liquida in complessivi €400 (€200 ciascuno), oltre oneri di legge.