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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DELL'AQUILA CUONO
RICORRENTE
E
nata il 03/04/1963 in SOMMA VESUVIANA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI PAOLA C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
19.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.10.2024 rappresentava di aver contratto in data Parte_1
26/10/1985 matrimonio concordatario con dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
Per_ (21/09/1987), (nata il [...]) e (08/01/2004), maggiorenni e tutti autosufficienti. Per_2
Chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre un assegno di mantenimento a carico dell e di assegnare al ricorrente la casa coniugale. CP_1
2. All'udienza del 14.04.2025 il Giudice, su richiesta del ricorrente, disponeva un breve rinvio al
19.05.2025 in considerazione delle trattative di bonario componimento pendenti, sostituendo la trattazione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. In data 05.05.2025 si costituiva e le parti congiuntamente depositavano l'intervenuto Controparte_1 accordo sottoscritto. Il Giudice, dunque, lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26/10/1985 in Somma Vesuviana (NA). Non vi è dubbio che si sia
2 verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. L'accordo sottoscritto dalle parti prevede testualmente:
“1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) i coniugi danno atto che la casa già coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà alla stessa mentre CP_1
l'altro coniuge si impegna a reperire una sistemazione alternativa entro la data del 01.06.2025;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) i coniugi pertanto dichiarano di aver transatto e definito ogni rapporto consequenziale al matrimonio, e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
Le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e i difensori costituiti rinunciano reciprocamente alla solidarietà professionale”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, le quali devono ritenersi conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza e di disporre in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il giorno 26.10.1985 in Somma Vesuviana (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 153, parte II, serie A – anno 1985 – Comune di
Somma Vesuviana (NA) );
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
3 ✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DELL'AQUILA CUONO
RICORRENTE
E
nata il 03/04/1963 in SOMMA VESUVIANA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI PAOLA C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
19.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.10.2024 rappresentava di aver contratto in data Parte_1
26/10/1985 matrimonio concordatario con dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
Per_ (21/09/1987), (nata il [...]) e (08/01/2004), maggiorenni e tutti autosufficienti. Per_2
Chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre un assegno di mantenimento a carico dell e di assegnare al ricorrente la casa coniugale. CP_1
2. All'udienza del 14.04.2025 il Giudice, su richiesta del ricorrente, disponeva un breve rinvio al
19.05.2025 in considerazione delle trattative di bonario componimento pendenti, sostituendo la trattazione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. In data 05.05.2025 si costituiva e le parti congiuntamente depositavano l'intervenuto Controparte_1 accordo sottoscritto. Il Giudice, dunque, lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26/10/1985 in Somma Vesuviana (NA). Non vi è dubbio che si sia
2 verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. L'accordo sottoscritto dalle parti prevede testualmente:
“1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) i coniugi danno atto che la casa già coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà alla stessa mentre CP_1
l'altro coniuge si impegna a reperire una sistemazione alternativa entro la data del 01.06.2025;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) i coniugi pertanto dichiarano di aver transatto e definito ogni rapporto consequenziale al matrimonio, e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
Le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e i difensori costituiti rinunciano reciprocamente alla solidarietà professionale”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, le quali devono ritenersi conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza e di disporre in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il giorno 26.10.1985 in Somma Vesuviana (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 153, parte II, serie A – anno 1985 – Comune di
Somma Vesuviana (NA) );
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
3 ✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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