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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3241 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
D'Alessandro presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Casalnuovo di
Napoli alla via Arcora n. 110;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.6.2024 , operaio idraulico Parte_1
forestale alle dipendenze della Controparte_1
rappresentava che il datore di lavoro con delibera del 18.11.2014 a fronte di difficoltà finanziarie avrebbe disposto per esso come per altri suoi colleghi la sospensione dal lavoro per il successivo mese di dicembre 2014 e l'inoltro della domanda volta a ottenere la speciale CIG in agricoltura ma che tuttavia sarebbe stato soltanto sospeso dal lavoro senza ricevere né l'integrazione salariale da parte dell' per evidente mancato accoglimento della domanda CP_2
amministrativa né la retribuzione da parte del datore di lavoro. Chiedeva,
quindi, la condanna della al pagamento Controparte_1
della retribuzione per il periodo in cui sarebbe stato sospeso dal lavoro
(appunto dicembre 2014).
Regolarmente instauratosi il contraddittorio la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza questo Giudicante,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui ad indicare. Oggetto della domanda attorea è il mancato pagamento della mensilità non percepita per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa stante la mancata approvazione dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.
Nel caso de quo è documentato che il sia stato sospeso dal lavoro Parte_1
nel mese di dicembre 2014 atteso che la stessa Comunità nella sua CP_1
delibera del 18.11.2014 riferisce della indisponibilità delle risorse finanziare occorrenti per la copertura della relativa spesa in mancanza di utili trasferimenti provenienti dalla Regione Campania.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte
secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto,
in caso di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014; Sez. L - ,
Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018). Consegue, dunque, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g, ossia proprio ciò che si è verificato nel caso di specie in relazione alle dedotte mensilità.
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha infatti diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute.
Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo, non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre
2009, n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass.,
16 luglio 2002, n. 10307).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha quantificato il proprio credito considerando unicamente la normale retribuzione senza richiedere voci ancorate a specifiche prestazioni lavorative e come attestata dalla busta paga per il mese, appunto, di dicembre 2014 rilasciata dallo stesso datore di lavoro.
Né potrebbe rilevare al fine di giustificare la sospensione dell'attività lavorativa a prescindere dall'ammissione alla Cassa Integrazione il richiamo all'art. 46 del
CCNL idraulico-forestali.
Il predetto articolo, infatti, si limita a definire le due tipologie contrattuali mediante le quali procedere all'assunzione degli operai così descrivendole: “gli
operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto sono classificati
in Operai a tempo determinato ed Operai a tempo indeterminato. Sono operai
a tempo determinato quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine
per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e
predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Sono operai a tempo indeterminato: a)
quei lavoratori assunti senza previsione di termine;
b) quei lavoratori che,
essendo inquadrati ai fini assicurati e previdenziali nel settore agricolo ed
avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo
presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza previsione di termine
con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
La predetta norma, dunque, si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo indeterminato prevedendo, al capo b) la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e non consente affatto al datore di lavoro di sospendere arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato purché abbia svolto 181
giornate di lavoro. Quello delle 181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un lavoratore a tempo indeterminato, restando che la sospensione dal servizio per il periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione, pena,
in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in favore del lavoratore per illegittima sospensione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta Sovvengono al riguardo i Controparte_1
parametri del d.m. 55/2014. La semplicità delle questioni trattate e la serialità
del contenzioso impongono, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3241 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di € 1.535,00 oltre
[...] Parte_1
accessori di legge;
2) condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 oltre maggiorazione Parte_1
spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 23.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3241 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
D'Alessandro presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Casalnuovo di
Napoli alla via Arcora n. 110;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.6.2024 , operaio idraulico Parte_1
forestale alle dipendenze della Controparte_1
rappresentava che il datore di lavoro con delibera del 18.11.2014 a fronte di difficoltà finanziarie avrebbe disposto per esso come per altri suoi colleghi la sospensione dal lavoro per il successivo mese di dicembre 2014 e l'inoltro della domanda volta a ottenere la speciale CIG in agricoltura ma che tuttavia sarebbe stato soltanto sospeso dal lavoro senza ricevere né l'integrazione salariale da parte dell' per evidente mancato accoglimento della domanda CP_2
amministrativa né la retribuzione da parte del datore di lavoro. Chiedeva,
quindi, la condanna della al pagamento Controparte_1
della retribuzione per il periodo in cui sarebbe stato sospeso dal lavoro
(appunto dicembre 2014).
Regolarmente instauratosi il contraddittorio la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza questo Giudicante,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui ad indicare. Oggetto della domanda attorea è il mancato pagamento della mensilità non percepita per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa stante la mancata approvazione dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.
Nel caso de quo è documentato che il sia stato sospeso dal lavoro Parte_1
nel mese di dicembre 2014 atteso che la stessa Comunità nella sua CP_1
delibera del 18.11.2014 riferisce della indisponibilità delle risorse finanziare occorrenti per la copertura della relativa spesa in mancanza di utili trasferimenti provenienti dalla Regione Campania.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte
secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto,
in caso di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014; Sez. L - ,
Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018). Consegue, dunque, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g, ossia proprio ciò che si è verificato nel caso di specie in relazione alle dedotte mensilità.
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha infatti diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute.
Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo, non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre
2009, n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass.,
16 luglio 2002, n. 10307).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha quantificato il proprio credito considerando unicamente la normale retribuzione senza richiedere voci ancorate a specifiche prestazioni lavorative e come attestata dalla busta paga per il mese, appunto, di dicembre 2014 rilasciata dallo stesso datore di lavoro.
Né potrebbe rilevare al fine di giustificare la sospensione dell'attività lavorativa a prescindere dall'ammissione alla Cassa Integrazione il richiamo all'art. 46 del
CCNL idraulico-forestali.
Il predetto articolo, infatti, si limita a definire le due tipologie contrattuali mediante le quali procedere all'assunzione degli operai così descrivendole: “gli
operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto sono classificati
in Operai a tempo determinato ed Operai a tempo indeterminato. Sono operai
a tempo determinato quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine
per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e
predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Sono operai a tempo indeterminato: a)
quei lavoratori assunti senza previsione di termine;
b) quei lavoratori che,
essendo inquadrati ai fini assicurati e previdenziali nel settore agricolo ed
avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo
presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza previsione di termine
con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
La predetta norma, dunque, si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo indeterminato prevedendo, al capo b) la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e non consente affatto al datore di lavoro di sospendere arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato purché abbia svolto 181
giornate di lavoro. Quello delle 181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un lavoratore a tempo indeterminato, restando che la sospensione dal servizio per il periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione, pena,
in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in favore del lavoratore per illegittima sospensione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta Sovvengono al riguardo i Controparte_1
parametri del d.m. 55/2014. La semplicità delle questioni trattate e la serialità
del contenzioso impongono, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3241 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di € 1.535,00 oltre
[...] Parte_1
accessori di legge;
2) condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 oltre maggiorazione Parte_1
spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 23.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro