CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38931 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI SA NN CC - Presidente - Sent. n. sez. 1135/2025 EN RI SL CA UP – 21/10/2025 IA NA ME R.G.N. 13843/2025 NN OR US LE OC - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da IN PP nato a [...] il [...]; LO SA nato a [...] il [...]; IL TO nato a [...] l’[...]; D’AN PA nato a [...] il [...]; LL SA nato a [...] l’[...]; MA IC nata a [...] il [...]; ER IA nato a [...] il [...]; ZA PP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10 luglio 2024 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per rigetto del ricorso proposto nell’interesse di SA LO e per l’inammissibilità degli altri ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38931 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 uditi gli avvocati Daniele Camerota, che si è riportato alle conclusioni dell'avv. AL TT, per la sola parte civile associazione SOS impresa rete per la legalità, che deposita unitamente alla nota spese, e IO SP, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 1. Con sentenza resa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, PP IN, SA LO, TO IL, PA D'NN, SA LL, IC MA, IA ER e PP ZA venivano condANti, secondo le individuali responsabilità, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (capo D), plurime estorsioni aggravate (capi B e C), porto e detenzione di armi da sparo, comuni e da guerra (capi L e M), plurimi reati di cessione di stupefacente (capi O, R, T e T1), lesioni personali e violenza privata (capo V). In particolare, - PP IN alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa per i capi M) e T1), unificati nel vincolo della continuazione sotto il più grave capo M ed esclusa quanto al capo T1) l'aggravante di cui all'articolo 80 d.p.r. 309/90, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- SA LO alla pena di anni otto di reclusione nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo A); - TO IL e IA ER alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno nonché entrambi all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, per la condotta di cui al capo V), unificati gli addebiti nel vincolo della continuazione;
- PA D'NN alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4 mila di multa per il reato di cui al capo R), qualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; - SA LL alla pena di anni sei di reclusione ed euro 32 mila di multa nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi L), M) e O), unificati nel vincolo della continuazione sotto il più grave capo O), esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. 309 del 1990 e riconosciute le attenuanti generiche;
3 - IC MA alla pena di anni due di reclusione ed euro 4 mila di multa per il reato di cui al capo T), riqualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; ritenuta inoltre la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 7 Aprile 2022, la pena complessivamente inflitta a MA IC è stata determinata nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 7 mila di multa, ferma restando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, già irrogata dalla sentenza del 17 maggio 2021; - PP ZA alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e alla libertà vigilata per anni due per il reato di cui al capo M), esclusa la contestata recidiva. 2. Nel corso del giudizio di appello, tutti gli imputati - ad eccezione dei soli MA e ZA - hanno concordato con il Procuratore generale la rideterminazione della pena loro inflitta;
la proposta è stata ratificata per tutti, ad eccezione che per il LO, per il quale, come per i residui imputati, l’appello è stato rigettato e le statuizioni di primo grado confermate. 3. Propongono ricorso per cassazione tutti i predetti imputati. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di SA LO si compone di due motivi d’impugnazione. 4.1. Il primo deduce l’omessa motivazione in ordine alla dedotta esiguità dell’arco temporale nel quale sarebbe stata intercettata la presenza del ricorrente. 4.2. Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la partecipazione del ricorrente all’associazione sarebbe stata accertata alla luce: a) della pretesa estorsione contestata al capo B), dalla quale, però, il ricorrente è stato assolto;
b) delle ulteriori condotte estorsive di cui al capo C), mai contestate al ricorrente;
c) di una conversazione intercettata nella quale si pianificavano future attività dell’associazione, ma alla quale il ricorrente partecipava passivamente, da mero spettatore. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di IC MA si compone di due motivi d’impugnazione. 5.1. Il primo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità della ricorrente, ritenuta illogicamente preposta alla gestione 4 di una piazza di spaccio senza tener conto che: a) di “IC” si parla (peraltro genericamente) in pochissime conversazioni;
b) la ricorrente non è mai stata colta nell’atto di cedere sostanza stupefacente;
c) non è mai stata rinvenuta - nella sua disponibilità - sostanza stupefacente o strumentazione adatta al confezionamento. 5.2. Il secondo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l’incongruità della pena irrogata, la cui determinazione non sarebbe coerente con i parametri indicati degli artt. 132 e 133 del codice penale. 6. Nell’interesse di PP ZA sono stati proposti due distinti ricorsi, uno a firma dell’avv. Domenico Di Casola e l’altro a firma dell’avv. TO Iorio. 6.1. Il ricorso a firma dell’avv. Di Casola si compone di due motivi. 6.1.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione: - che la Corte territoriale avrebbe ritenuto il carattere di abitualità, nella condotta di approvvigionamento di armi offerta dal ricorrente (e, con essa, il fine specifico di agevolare l’associazione), omettendo di indicare l’elemento probatorio fondante l’assunto, tanto più che alcuna ulteriore condotta di porto e detenzione di armi (oltre quella di cui al capo M) è stata contestata al ricorrente, né alcun elemento, sotto tale profilo, emerge dalle conversazioni intercettate;
- che non vi sarebbe alcuna certezza che il “cognato” di AR SP, di cui si parla nelle conversazioni intercettate, sia proprio PP ZA e non uno degli altri nove;
- che la pistola ceduta dallo ZA sarebbe per uso sportivo. 6.1.2. Il secondo motivo è formulato sotto i medesimi profili e attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, senza un’effettiva motivazione. 6.2. Il ricorso proposto dall’avv. Iorio si compone di tre motivi di impugnazione. 6.2.1. I primi due attengono alla ritenuta sussistenza dell’aggravante e sono strutturati in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto dall’avvocato Di Casola. 6.2.2. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, nonostante le circostanze dedotte dalla difesa nell’atto di appello. 5 7. Il ricorso proposto nell’interesse di SA LL si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di proscioglimento per uso personale dello stupefacente. 8. Il ricorso proposto nell’interesse di IA ER si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.). 9. Il ricorso proposto nell’interesse di PP IN si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.), stante l’evidenza della prova assolutoria con riferimento sia ai due reati contestati (M e T1), che alla relativa aggravante. 10. Il ricorso proposto nell’interesse di PA D’NN si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti contestati al capo R), da sussumersi, secondo la difesa, nella fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 11. Il ricorso proposto nell’interesse di TO IL si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione della violenza privata contestata al capo V), da sussumersi, secondo la difesa, nella fattispecie di cui all’art. 612 del codice penale. 12. Il 18 ottobre 2025, la difesa di PP ZA ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 1. Tutti i ricorsi presentati avverso statuizioni emesse ai sensi dell’art. 599- bis cod. proc. pen. sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va premesso, in linea di principio, che l'obbligo della motivazione, cui è tenuto il giudice d’appello in ossequio al carattere devolutivo di tale mezzo d’impugnazione, deve essere concretamente rapportato a quanto sottoposto alla sua cognizione con l’atto d’impugnazione; devolutum che preclude al giudice – escludendo ogni onere di motivazione - la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. 6 proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla qualificazione dei fatti e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 1.2. Ciò considerato, i ricorsi proposti nell’interesse di SA LL e IA ER sono inammissibili per manifesta genericità delle censure, fondate su argomentazioni astratte e prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
tant’è che non è dato comprendere neanche quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati. 1.3. Il ricorso proposto nell’interesse di PA D’NN è ugualmente indeducibile, in quanto invoca una riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309, quando tale qualificazione risulta già riconosciuta in primo grado. 1.4. Il ricorso proposto nell’interesse di TO IL è indeducibile, in quanto invoca una riqualificazione dei fatti (segnatamente, la violenza privata nella diversa fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen.), senza considerare che l'accordo delle parti implica, sotto tale profilo, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Avendo rinunciato il ricorrente ad ogni questione afferente alla responsabilità, in tale rinuncia deve ritenersi ricompresa anche l’eventuale differente qualificazione giuridica dei fatti (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 1.5. Il ricorso proposto nell’interesse di PP IN è indeducibile in quanto eccepisce un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, senza considerare che la rinuncia ai motivi ha delimitato il devolutum precludendo la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia ed escludendo, in relazione ad essi, ogni onere di motivazione, alla luce della definitività (limitatamente ai capi oggetto di rinuncia) della sentenza impugnata. 2. Ugualmente inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di SA LO. 2.1. SA LO è stato condANto alla pena di anni otto di reclusione nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo A), per avere 7 partecipato all’associazione camorristica denominata LO/SP/SI, radicata ed operante nel quartiere Pianura, nell'area occidentale della città di Napoli, sotto la sfera di influenza e controllo della consorteria criminale denominata "Alleanza di Secondigliano" o "il Sistema". 2.2. La difesa, per come si è detto, deduce l’omessa motivazione in ordine alla (limitata) durata della partecipazione e la manifesta illogicità della affermata partecipazione del ricorrente, ritenuta alla luce di condotte estorsive a lui non contestate (capo C) o per le quali vi è stata separata assoluzione (capo B) o della mera passiva partecipazione ad una conversazione intrattenuta tra altri. Le censure, per come è prospettate, sono indeducibili sotto entrambi i profili prospettati. 2.3. Va premesso che la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224182), anche se di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta libera che, nell’associazione di stampo mafioso, si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente all’interno della struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889); condotta che, pur dovendo essere intesa in termini di partecipazione fattiva (che si realizza mediante il compimento di atti di militanza associativa), non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). E ciò a prescindere dalla durata della partecipazione (ben potendo, da una condotta di breve periodo, anche ab origine limitata nel tempo, desumersi quella affectio societas che caratterizza il vincolo associativo: Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278471; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698), dall’eventuale interesse personale perseguito dal partecipe (rispetto al quale il vincolo associativo può assumere anche una funzione 8 meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale: Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri, Rv. 250316) e dall’eventuale autonoma rilevanza penale delle singole condotte di manifestazione dell’affectio societatis. 2.4. Delineati i confini della condotta di partecipazione, si comprende, da un canto, che la circostanza per cui il ricorrente sia stato assolto dal capo B) e ritenuto estraneo alla contestazione del capo C) non esclude che quei medesimi fatti oggetto delle predette imputazioni (partecipare ad una decisione strategica o a una conversazione nella quale si pianificano future attività del clan o alla gestione di specifiche vicende estorsive) possano essere valutati come una concreta condotta, fattiva, con la quale il singolo associato si “mette a disposizione” dell’associazione, logicamente rilevante ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.; dall’altro, che il limitato arco temporale entro il quale si è manifestata la condotta è circostanza che non esclude la responsabilità del ricorrente, ben potendo, per come si è detto, anche un limitato apporto rappresentare una condotta di partecipazione, ove – da essa - sia desumibile quella “affectio societas” che caratterizza in vincolo associativo. In questi termini, quindi, le censure prospettate dalla difesa si risolvono in un’inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, estranea rispetto ai confini propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). 3. Indeducibile anche il ricorso proposto nell’interesse di IC MA. 3.1. La ricorrente è stata condANta alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui al capo T), riqualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; pena successiva rideterminata, in continuazione con i fatti già precedentemente giudicati, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro settemila di multa, ferma restando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 3.2. La difesa deduce, in primo luogo, per come si è detto, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità della ricorrente, 9 ritenuta illogicamente preposta alla gestione di una piazza di spaccio senza tener conto delle plurime circostanze prospettate dalla difesa. In questi termini, la censura non è consentita in questa sede. La prova della responsabilità della MA viene desunta, sostanzialmente, dall’univoco contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali è esplicito il riferimento al nome proprio della ricorrente (IC) e a quello del figlio (PP Pesce); contenuto indirettamente confermato dai servizi di osservazione e univocamente significativo di una persistente attività di spaccio della ricorrente (in questi termini: la fornitura ricevuta, il conseguente debito contratto, le difficoltà nei pagamenti, la necessità di incrementare l’attività spaccio), già, peraltro, arrestata nel 2020, per la detenzione, presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente del tipo hashish. A fronte di ciò, dedurre, nuovamente, il limitato numero di conversazioni nelle quali si menziona la MA, la circostanza per la quale la ricorrente non è mai stata colta in flagranza nell’atto di cedere sostanza stupefacente, né è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente o strumentazione adatta al confezionamento nella sua disponibilità non solo significa non confrontarsi con le argomentazioni in precedenza evidenziate, ma significa anche censurare la valutazione del dato probatorio, non la motivazione posta a giustificazione di tale apprezzamento;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 3.3. Il secondo motivo di ricorso è indeducibile per manifesta genericità. La difesa si limita a dedurre un’asserita violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., prospettando un’incongruità della pena irrogata, senza, però, coniugare tale affermazione con la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
e ciò tenuto conto che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito. 4. Ugualmente inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di PP ZA, che, in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, possono essere congiuntamente trattati. 4.1. Il ricorrente è stato condANto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed alla libertà vigilata per anni due, per il reato di cui al capo M), per aver detenuto e portato in luogo pubblico almeno quattro armi comuni da sparo, con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare le attività e gli scopi criminali dell’associazione contestata al capo A). 10 4.2. Per come si è detto, la difesa censura, in primo luogo, la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, rilevando un vizio di motivazione in ordine al ritenuto carattere di abitualità nella condotta di approvvigionamento di armi offerta dal ricorrente, all’incerto e generico riferimento (contenuto nelle conversazioni intercettate) al rapporto di affinità con AR SP, alla natura, in ultimo, delle armi cedute. Le censure, per come prospettate, non sono consentite in questa sede. Va premesso che l’aggravante descritta nell’art. 416-bis.1, comma 1, seconda parte (dell’aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso), ha natura soggettiva e si caratterizza per il fine specifico perseguito dall’agente: quello di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902). Una finalità che, tuttavia, non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento del sodalizio, essendo sufficiente un qualsiasi tipo di apporto fornito al compimento di un’attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv.274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158). Ebbene, la Corte territoriale, a fronte di analoghe censure sollevate con i motivi d’appello, ha dato conto delle ragioni per le quali ha desunto, nella condotta assunta, lo specifico fine agevolativo che caratterizza l’aggravante contestata, richiamando l’esplicito contenuto di alcune conversazioni (analiticamente indicate), dalle quali si desume: a) l’esistenza di una richiesta di armi dell’SP allo ZA;
b) la consegna delle quattro pistole richieste e del relativo munizionamento;
c) l’intervento in proprio dello ZA, che ha aggiunto una sua pistola per l’integrale soddisfazione dell’originaria richiesta;
d) la destinazione delle armi (consegnate ad EM SI, SA LL e AO IO e destinate a “Genny”, “Giorgio” e al “siciliano”); e) le ragioni per le quali il cognato menzionato nelle conversazioni è lo ZA (alla luce dell’esplicito riferimento alla fornitura di armi). Tutte circostanze fattuali che, se lette alla luce della piena consapevolezza della caratura criminale dell’SP e della conseguente destinazione delle armi fornite, danno conto della sussistenza dell’aggravante contestata. A fronte di ciò, dedurre, nuovamente, l’abitualità della fornitura delle armi (circostanza, in sé, irrilevante) o una diversa possibile interpretazione del riferimento al rapporto di affinità o della natura delle armi procurate o l’eventuale 11 esistenza di pregresse condotte, non solo significa non confrontarsi con le argomentazioni in precedenza evidenziate, ma significa censurare la valutazione del dato probatorio, non la motivazione posta a giustificazione di tale apprezzamento;
significa chiedere a questa Corte una rilettura (peraltro parcellizzata) degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 4.3. Indeducibile anche l’altra censura, afferente al trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio. Tali circostanze, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto. Nell’apprezzamento degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento di dette circostanze, l'art. 62-bis cod. pen. non individua, né specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione degli elementi e dei dati che possano influire sulla decisione. E, in questa valutazione, il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen. (norma onnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio), sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - diversi da quelli normativamente indicati nell'art. 133 cod. pen. - aventi valore significante, ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto di reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986, dep. 1987, SP, Rv. 176622). Presupponendo un apprezzamento in fatto, anche il riconoscimento delle circostanze generiche comporta l’esercizio di un potere discrezionale che, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al successivo controllo del giudice dell’impugnazione: non potendosi mai tale potere tradursi in arbitrio, egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti generiche. 12 Ebbene, sotto tale profilo, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga (o meno) la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi. Cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ciò considerato, la Corte ha escluso la possibilità di riconoscere allo ZA le attenuanti generiche (pur invocate dalla difesa) in ragione della rilevata gravità delle condotte: egli è in grado di procurare a AR SP (e, quindi, in ragione del ruolo apicale da questi rivestito, all’associazione stessa) ben tre pistole oltre a conferirgli quella della quale egli stesso era illegalmente detentore, aderendo supinamente alle scelte di vita del cognato. Ebbene, da un canto, l’asserita omessa valutazione delle plurime indicazioni difensive (astrattamente fondanti un giudizio favorevole al riconoscimento delle invocate attenuanti) non tiene conto che, alla luce di quanto in precedenza osservato, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda;
dall’altro, prospettare (nuovamente), in questa sede, gli elementi asseritamente pretermessi significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito, significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 5. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condANti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 13 Dichiara inammissibili i ricorsi e condAN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CondAN, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile associazione SOS Impresa rete per la legalità, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC ZI SA NN CC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per rigetto del ricorso proposto nell’interesse di SA LO e per l’inammissibilità degli altri ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38931 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 uditi gli avvocati Daniele Camerota, che si è riportato alle conclusioni dell'avv. AL TT, per la sola parte civile associazione SOS impresa rete per la legalità, che deposita unitamente alla nota spese, e IO SP, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 1. Con sentenza resa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, PP IN, SA LO, TO IL, PA D'NN, SA LL, IC MA, IA ER e PP ZA venivano condANti, secondo le individuali responsabilità, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (capo D), plurime estorsioni aggravate (capi B e C), porto e detenzione di armi da sparo, comuni e da guerra (capi L e M), plurimi reati di cessione di stupefacente (capi O, R, T e T1), lesioni personali e violenza privata (capo V). In particolare, - PP IN alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa per i capi M) e T1), unificati nel vincolo della continuazione sotto il più grave capo M ed esclusa quanto al capo T1) l'aggravante di cui all'articolo 80 d.p.r. 309/90, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- SA LO alla pena di anni otto di reclusione nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo A); - TO IL e IA ER alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno nonché entrambi all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, per la condotta di cui al capo V), unificati gli addebiti nel vincolo della continuazione;
- PA D'NN alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4 mila di multa per il reato di cui al capo R), qualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; - SA LL alla pena di anni sei di reclusione ed euro 32 mila di multa nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per i reati di cui ai capi L), M) e O), unificati nel vincolo della continuazione sotto il più grave capo O), esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. 309 del 1990 e riconosciute le attenuanti generiche;
3 - IC MA alla pena di anni due di reclusione ed euro 4 mila di multa per il reato di cui al capo T), riqualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; ritenuta inoltre la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 7 Aprile 2022, la pena complessivamente inflitta a MA IC è stata determinata nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 7 mila di multa, ferma restando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, già irrogata dalla sentenza del 17 maggio 2021; - PP ZA alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e alla libertà vigilata per anni due per il reato di cui al capo M), esclusa la contestata recidiva. 2. Nel corso del giudizio di appello, tutti gli imputati - ad eccezione dei soli MA e ZA - hanno concordato con il Procuratore generale la rideterminazione della pena loro inflitta;
la proposta è stata ratificata per tutti, ad eccezione che per il LO, per il quale, come per i residui imputati, l’appello è stato rigettato e le statuizioni di primo grado confermate. 3. Propongono ricorso per cassazione tutti i predetti imputati. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di SA LO si compone di due motivi d’impugnazione. 4.1. Il primo deduce l’omessa motivazione in ordine alla dedotta esiguità dell’arco temporale nel quale sarebbe stata intercettata la presenza del ricorrente. 4.2. Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la partecipazione del ricorrente all’associazione sarebbe stata accertata alla luce: a) della pretesa estorsione contestata al capo B), dalla quale, però, il ricorrente è stato assolto;
b) delle ulteriori condotte estorsive di cui al capo C), mai contestate al ricorrente;
c) di una conversazione intercettata nella quale si pianificavano future attività dell’associazione, ma alla quale il ricorrente partecipava passivamente, da mero spettatore. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di IC MA si compone di due motivi d’impugnazione. 5.1. Il primo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità della ricorrente, ritenuta illogicamente preposta alla gestione 4 di una piazza di spaccio senza tener conto che: a) di “IC” si parla (peraltro genericamente) in pochissime conversazioni;
b) la ricorrente non è mai stata colta nell’atto di cedere sostanza stupefacente;
c) non è mai stata rinvenuta - nella sua disponibilità - sostanza stupefacente o strumentazione adatta al confezionamento. 5.2. Il secondo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l’incongruità della pena irrogata, la cui determinazione non sarebbe coerente con i parametri indicati degli artt. 132 e 133 del codice penale. 6. Nell’interesse di PP ZA sono stati proposti due distinti ricorsi, uno a firma dell’avv. Domenico Di Casola e l’altro a firma dell’avv. TO Iorio. 6.1. Il ricorso a firma dell’avv. Di Casola si compone di due motivi. 6.1.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione: - che la Corte territoriale avrebbe ritenuto il carattere di abitualità, nella condotta di approvvigionamento di armi offerta dal ricorrente (e, con essa, il fine specifico di agevolare l’associazione), omettendo di indicare l’elemento probatorio fondante l’assunto, tanto più che alcuna ulteriore condotta di porto e detenzione di armi (oltre quella di cui al capo M) è stata contestata al ricorrente, né alcun elemento, sotto tale profilo, emerge dalle conversazioni intercettate;
- che non vi sarebbe alcuna certezza che il “cognato” di AR SP, di cui si parla nelle conversazioni intercettate, sia proprio PP ZA e non uno degli altri nove;
- che la pistola ceduta dallo ZA sarebbe per uso sportivo. 6.1.2. Il secondo motivo è formulato sotto i medesimi profili e attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, senza un’effettiva motivazione. 6.2. Il ricorso proposto dall’avv. Iorio si compone di tre motivi di impugnazione. 6.2.1. I primi due attengono alla ritenuta sussistenza dell’aggravante e sono strutturati in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto dall’avvocato Di Casola. 6.2.2. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, nonostante le circostanze dedotte dalla difesa nell’atto di appello. 5 7. Il ricorso proposto nell’interesse di SA LL si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di proscioglimento per uso personale dello stupefacente. 8. Il ricorso proposto nell’interesse di IA ER si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.). 9. Il ricorso proposto nell’interesse di PP IN si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.), stante l’evidenza della prova assolutoria con riferimento sia ai due reati contestati (M e T1), che alla relativa aggravante. 10. Il ricorso proposto nell’interesse di PA D’NN si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti contestati al capo R), da sussumersi, secondo la difesa, nella fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 11. Il ricorso proposto nell’interesse di TO IL si compone di un unico motivo, a mezzo del quale si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione della violenza privata contestata al capo V), da sussumersi, secondo la difesa, nella fattispecie di cui all’art. 612 del codice penale. 12. Il 18 ottobre 2025, la difesa di PP ZA ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 1. Tutti i ricorsi presentati avverso statuizioni emesse ai sensi dell’art. 599- bis cod. proc. pen. sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va premesso, in linea di principio, che l'obbligo della motivazione, cui è tenuto il giudice d’appello in ossequio al carattere devolutivo di tale mezzo d’impugnazione, deve essere concretamente rapportato a quanto sottoposto alla sua cognizione con l’atto d’impugnazione; devolutum che preclude al giudice – escludendo ogni onere di motivazione - la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Cosicché, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. 6 proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla qualificazione dei fatti e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 1.2. Ciò considerato, i ricorsi proposti nell’interesse di SA LL e IA ER sono inammissibili per manifesta genericità delle censure, fondate su argomentazioni astratte e prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
tant’è che non è dato comprendere neanche quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati. 1.3. Il ricorso proposto nell’interesse di PA D’NN è ugualmente indeducibile, in quanto invoca una riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309, quando tale qualificazione risulta già riconosciuta in primo grado. 1.4. Il ricorso proposto nell’interesse di TO IL è indeducibile, in quanto invoca una riqualificazione dei fatti (segnatamente, la violenza privata nella diversa fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen.), senza considerare che l'accordo delle parti implica, sotto tale profilo, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Avendo rinunciato il ricorrente ad ogni questione afferente alla responsabilità, in tale rinuncia deve ritenersi ricompresa anche l’eventuale differente qualificazione giuridica dei fatti (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 1.5. Il ricorso proposto nell’interesse di PP IN è indeducibile in quanto eccepisce un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, senza considerare che la rinuncia ai motivi ha delimitato il devolutum precludendo la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia ed escludendo, in relazione ad essi, ogni onere di motivazione, alla luce della definitività (limitatamente ai capi oggetto di rinuncia) della sentenza impugnata. 2. Ugualmente inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di SA LO. 2.1. SA LO è stato condANto alla pena di anni otto di reclusione nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per anni tre, per il reato di cui al capo A), per avere 7 partecipato all’associazione camorristica denominata LO/SP/SI, radicata ed operante nel quartiere Pianura, nell'area occidentale della città di Napoli, sotto la sfera di influenza e controllo della consorteria criminale denominata "Alleanza di Secondigliano" o "il Sistema". 2.2. La difesa, per come si è detto, deduce l’omessa motivazione in ordine alla (limitata) durata della partecipazione e la manifesta illogicità della affermata partecipazione del ricorrente, ritenuta alla luce di condotte estorsive a lui non contestate (capo C) o per le quali vi è stata separata assoluzione (capo B) o della mera passiva partecipazione ad una conversazione intrattenuta tra altri. Le censure, per come è prospettate, sono indeducibili sotto entrambi i profili prospettati. 2.3. Va premesso che la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224182), anche se di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta libera che, nell’associazione di stampo mafioso, si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente all’interno della struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889); condotta che, pur dovendo essere intesa in termini di partecipazione fattiva (che si realizza mediante il compimento di atti di militanza associativa), non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). E ciò a prescindere dalla durata della partecipazione (ben potendo, da una condotta di breve periodo, anche ab origine limitata nel tempo, desumersi quella affectio societas che caratterizza il vincolo associativo: Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278471; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698), dall’eventuale interesse personale perseguito dal partecipe (rispetto al quale il vincolo associativo può assumere anche una funzione 8 meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale: Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri, Rv. 250316) e dall’eventuale autonoma rilevanza penale delle singole condotte di manifestazione dell’affectio societatis. 2.4. Delineati i confini della condotta di partecipazione, si comprende, da un canto, che la circostanza per cui il ricorrente sia stato assolto dal capo B) e ritenuto estraneo alla contestazione del capo C) non esclude che quei medesimi fatti oggetto delle predette imputazioni (partecipare ad una decisione strategica o a una conversazione nella quale si pianificano future attività del clan o alla gestione di specifiche vicende estorsive) possano essere valutati come una concreta condotta, fattiva, con la quale il singolo associato si “mette a disposizione” dell’associazione, logicamente rilevante ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.; dall’altro, che il limitato arco temporale entro il quale si è manifestata la condotta è circostanza che non esclude la responsabilità del ricorrente, ben potendo, per come si è detto, anche un limitato apporto rappresentare una condotta di partecipazione, ove – da essa - sia desumibile quella “affectio societas” che caratterizza in vincolo associativo. In questi termini, quindi, le censure prospettate dalla difesa si risolvono in un’inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, estranea rispetto ai confini propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). 3. Indeducibile anche il ricorso proposto nell’interesse di IC MA. 3.1. La ricorrente è stata condANta alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui al capo T), riqualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 del medesimo d.P.R.; pena successiva rideterminata, in continuazione con i fatti già precedentemente giudicati, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro settemila di multa, ferma restando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 3.2. La difesa deduce, in primo luogo, per come si è detto, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità della ricorrente, 9 ritenuta illogicamente preposta alla gestione di una piazza di spaccio senza tener conto delle plurime circostanze prospettate dalla difesa. In questi termini, la censura non è consentita in questa sede. La prova della responsabilità della MA viene desunta, sostanzialmente, dall’univoco contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali è esplicito il riferimento al nome proprio della ricorrente (IC) e a quello del figlio (PP Pesce); contenuto indirettamente confermato dai servizi di osservazione e univocamente significativo di una persistente attività di spaccio della ricorrente (in questi termini: la fornitura ricevuta, il conseguente debito contratto, le difficoltà nei pagamenti, la necessità di incrementare l’attività spaccio), già, peraltro, arrestata nel 2020, per la detenzione, presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente del tipo hashish. A fronte di ciò, dedurre, nuovamente, il limitato numero di conversazioni nelle quali si menziona la MA, la circostanza per la quale la ricorrente non è mai stata colta in flagranza nell’atto di cedere sostanza stupefacente, né è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente o strumentazione adatta al confezionamento nella sua disponibilità non solo significa non confrontarsi con le argomentazioni in precedenza evidenziate, ma significa anche censurare la valutazione del dato probatorio, non la motivazione posta a giustificazione di tale apprezzamento;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 3.3. Il secondo motivo di ricorso è indeducibile per manifesta genericità. La difesa si limita a dedurre un’asserita violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., prospettando un’incongruità della pena irrogata, senza, però, coniugare tale affermazione con la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
e ciò tenuto conto che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito. 4. Ugualmente inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di PP ZA, che, in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, possono essere congiuntamente trattati. 4.1. Il ricorrente è stato condANto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed alla libertà vigilata per anni due, per il reato di cui al capo M), per aver detenuto e portato in luogo pubblico almeno quattro armi comuni da sparo, con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare le attività e gli scopi criminali dell’associazione contestata al capo A). 10 4.2. Per come si è detto, la difesa censura, in primo luogo, la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, rilevando un vizio di motivazione in ordine al ritenuto carattere di abitualità nella condotta di approvvigionamento di armi offerta dal ricorrente, all’incerto e generico riferimento (contenuto nelle conversazioni intercettate) al rapporto di affinità con AR SP, alla natura, in ultimo, delle armi cedute. Le censure, per come prospettate, non sono consentite in questa sede. Va premesso che l’aggravante descritta nell’art. 416-bis.1, comma 1, seconda parte (dell’aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso), ha natura soggettiva e si caratterizza per il fine specifico perseguito dall’agente: quello di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902). Una finalità che, tuttavia, non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento del sodalizio, essendo sufficiente un qualsiasi tipo di apporto fornito al compimento di un’attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv.274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158). Ebbene, la Corte territoriale, a fronte di analoghe censure sollevate con i motivi d’appello, ha dato conto delle ragioni per le quali ha desunto, nella condotta assunta, lo specifico fine agevolativo che caratterizza l’aggravante contestata, richiamando l’esplicito contenuto di alcune conversazioni (analiticamente indicate), dalle quali si desume: a) l’esistenza di una richiesta di armi dell’SP allo ZA;
b) la consegna delle quattro pistole richieste e del relativo munizionamento;
c) l’intervento in proprio dello ZA, che ha aggiunto una sua pistola per l’integrale soddisfazione dell’originaria richiesta;
d) la destinazione delle armi (consegnate ad EM SI, SA LL e AO IO e destinate a “Genny”, “Giorgio” e al “siciliano”); e) le ragioni per le quali il cognato menzionato nelle conversazioni è lo ZA (alla luce dell’esplicito riferimento alla fornitura di armi). Tutte circostanze fattuali che, se lette alla luce della piena consapevolezza della caratura criminale dell’SP e della conseguente destinazione delle armi fornite, danno conto della sussistenza dell’aggravante contestata. A fronte di ciò, dedurre, nuovamente, l’abitualità della fornitura delle armi (circostanza, in sé, irrilevante) o una diversa possibile interpretazione del riferimento al rapporto di affinità o della natura delle armi procurate o l’eventuale 11 esistenza di pregresse condotte, non solo significa non confrontarsi con le argomentazioni in precedenza evidenziate, ma significa censurare la valutazione del dato probatorio, non la motivazione posta a giustificazione di tale apprezzamento;
significa chiedere a questa Corte una rilettura (peraltro parcellizzata) degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 4.3. Indeducibile anche l’altra censura, afferente al trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, rappresentano lo strumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tiene conto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulla determinazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio. Tali circostanze, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto. Nell’apprezzamento degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento di dette circostanze, l'art. 62-bis cod. pen. non individua, né specifica le situazioni in presenza delle quali esse debbono trovare applicazione, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione degli elementi e dei dati che possano influire sulla decisione. E, in questa valutazione, il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen. (norma onnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio), sia ad elementi e situazioni di fatto particolari - diversi da quelli normativamente indicati nell'art. 133 cod. pen. - aventi valore significante, ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del fatto di reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 1, n. 9548 del 01/10/1986, dep. 1987, SP, Rv. 176622). Presupponendo un apprezzamento in fatto, anche il riconoscimento delle circostanze generiche comporta l’esercizio di un potere discrezionale che, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al successivo controllo del giudice dell’impugnazione: non potendosi mai tale potere tradursi in arbitrio, egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti generiche. 12 Ebbene, sotto tale profilo, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga (o meno) la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo di essi. Cosicché, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ciò considerato, la Corte ha escluso la possibilità di riconoscere allo ZA le attenuanti generiche (pur invocate dalla difesa) in ragione della rilevata gravità delle condotte: egli è in grado di procurare a AR SP (e, quindi, in ragione del ruolo apicale da questi rivestito, all’associazione stessa) ben tre pistole oltre a conferirgli quella della quale egli stesso era illegalmente detentore, aderendo supinamente alle scelte di vita del cognato. Ebbene, da un canto, l’asserita omessa valutazione delle plurime indicazioni difensive (astrattamente fondanti un giudizio favorevole al riconoscimento delle invocate attenuanti) non tiene conto che, alla luce di quanto in precedenza osservato, la motivazione è congrua e non contraddittoria non solo quando il giudice ritenga la sussistenza delle attenuanti, nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, ma anche quando venga preso in esame uno solo l'elemento che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda;
dall’altro, prospettare (nuovamente), in questa sede, gli elementi asseritamente pretermessi significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito, significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità. 5. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condANti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 13 Dichiara inammissibili i ricorsi e condAN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CondAN, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile associazione SOS Impresa rete per la legalità, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC ZI SA NN CC