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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 79/2025 del Registro Generale Contenzioso vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Angela Quagliozzi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Scafati (SA), alla via C. Colombo n. 12 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 27.01.2025 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 15.07.1976 nel Comune di Torre
Annunziata, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
203, parte II, serie A, anno 1976; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , Per_1 nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Per_2
nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono 1 addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 31.01.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle medesime con le note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sposatisi il 15.07.1976 nel Comune di Torre Annunziata, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 203, parte II, serie A, anno 1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 79/2025 del Registro Generale Contenzioso vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Angela Quagliozzi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Scafati (SA), alla via C. Colombo n. 12 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 27.01.2025 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 15.07.1976 nel Comune di Torre
Annunziata, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
203, parte II, serie A, anno 1976; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , Per_1 nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Per_2
nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono 1 addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 31.01.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle medesime con le note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sposatisi il 15.07.1976 nel Comune di Torre Annunziata, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 203, parte II, serie A, anno 1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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