Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2024, proposto da
IA RA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza n. 122, pubblicata il 22 febbraio 2024, dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CR De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 122/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, ha così statuito: “Previa disapplicazione dell’art.1 (co.121) l.107/2015, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire alla parte ricorrente di usufruire, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall’art.1 (co.121) l.107/2015. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge .”;
Considerato che:
- l’Avvocatura dello Stato segnala l’avvenuto completamento della fase di liquidazione del debito ma non vi è prova dell’intervenuto pagamento del dovuto ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere;
Ritenuto che:
- dalle emergenze documentali non risulta, in ogni caso, la notifica dell’indicata pronuncia all’indirizzo di posta certificata “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, presupposto necessario, secondo le istruzioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale, per il conseguimento dell’importo;
- in ragione di ciò non è ravvisabile alcuna inottemperanza da parte della pubblica amministrazione;
- a ciò consegue il rigetto del ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR TR, Presidente
OL Ciconte, Referendario
CR De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR De GI | AR TR |
IL SEGRETARIO