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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/03/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
n. 351/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 351/2024
promosso da:
, C.F. , n. a LE (MC) il Parte_1 C.F._1
03/07/1979; rappresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA, elett.te dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 LE, presso il difensore;
e
, C.F. n. a LE (MC) il Controparte_1 C.F._2
25/03/1987 rappresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA, elett.te dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 LE, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente;
all'esito ELudienza di comparizione personale dei coniugi del 13.3.2024 nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.;
considerato il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse dei figli;
rilevato che i coniugi all'udienza di comparizione personale hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data 10.12.2021); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a LE (MC) il Parte_1 C.F._1 03/07/1979;
E
, C.F. n. a LE (MC) il Controparte_1 C.F._2 25/03/1987
DICHIARA CESSATI ai sensi ELart. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15/06/2014 in TI trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di LE, agli atti di matrimonio di quel
Comune nell'anno 2014 alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“01) Fino a quando le figlie ancora minorenni non avranno raggiunto l'età di anni Pers 14, per la figlia minore , e di anni 16, per la figlia maggiore , i coniugi Per_2
si impegnano a mantenere la propria residenza nel Comune di TI (MC) ovvero – ove necessario per esigenze private e/o lavorative – nelle zone limitrofe di TI nella Provincia di Macerata. I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio e si impegnano a prestare i necessari consensi per il rinnovo o per il rilascio dei passaporti.
I coniugi acconsentono, fin da ora, al rilascio dei documenti di identità (carta di identità
e passaporto) delle figlie minorenni. 02) Le figlie minori, Persona_3
ed
[...] Persona_4 Persona_5
CONGIUNTAMENTE ad entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso il padre n TI (MC) nella ex abitazione coniugale sita a Parte_1
TI (Mc) Contrada Redentore numero 17. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla scelta ELindirizzo scolastico e/o lavorativo, ai trattamenti sanitari incidenti e tutte quelle di carattere minore (quali quelle ludiche, ricreative, viaggi, compleanni a mero titolo di esempio), saranno assunte di comune accordo dai genitori previo scambio di comunicazioni con congruo anticipo, ove possibile, anche per le vie brevi a mezzo whatsapp. Le minori professeranno la religione cattolica, seguita da entrambi i genitori e pertanto, gli stessi concordano sin d'ora che le figlie frequenteranno l'ora di religione a scuola e il catechismo per i periodi necessari al ricevimento dei Sacramenti della Prima Comunione e della Santa Cresima.
Durante i periodi festivi e/o di vacanza ovvero durante il weekend assegnato, entrambi i genitori si impegnano a garantire almeno n°03 chiamate e/o videochiamate giornaliere durante la mattina, a pranzo e durante la cena/orario della messa a letto delle bambine e comunque ad inviare foto e/o video e chiamate a richiesta delle minori garantendo il rispetto della privacy ELaltro genitore durante le comunicazioni con le bambine. 02.2) Entrambi i coniugi e le loro famiglie si impegnano nell'educazione e nella crescita delle minori ed Persona_3 Persona_4
nel rispetto reciproco delle figure familiari materna e paterna e favorendo la
[...]
continuità del rapporto con i nonni materni e paterni, a prescindere da future frequentazioni. 02.3) Nell'ipotesi di ricostituzione di nuovo nucleo familiare ed in presenza comunque di una relazione stabile e duratura, entrambi i genitori si impegnano formalmente – al fine di garantire il graduale inserimento delle minori nel nucleo familiare costituendo ed al fine di legittimare sempre i ruoli di madre/padre seppur in presenza di nuovi partner – a ricorrere all'ausilio ed al sostegno di un mediatore familiare scelto di comune accordo tra i centri a disposizione nella zona di TI per affrontare un percorso di accompagnamento alla genitorialità per verificare l'idoneità
o meno delle bambine all'introduzione al nuovo nucleo familiare ed, al contempo, per individuare il corretto iter di inserimento che potrà essere avviato, già a partire dalla sottoscrizione del presente atto, durante i weekend di permanenza con le minori ovvero, ad esempio, nelle occasioni di socialità in presenza di terze persone quali familiari e/o amici pur sempre rispettando i doveri di preventiva comunicazione in favore ELaltro genitore. Tale percorso dovrà essere intrapreso entro un mese dal verificarsi della condizione. 03) Le figlie minori ed Persona_3 [...]
, vengono date in affidamento congiunto (c.d. affidamento condiviso) ad Persona_4
entrambi i genitori con permanenza paritetica presso ciascun genitore e con mantenimento diretto di entrambi i genitori;
per quanto concerne le modalità di permanenza, presso ciascun genitore, si stabilisce come da SETTIMANA A e SETTIMANA B di seguito esposte: SETTIMANA A: - LUNEDI madre - MARTEDI padre
- MERCOLEDI madre - adre - adre - (SABATO E CP_2 CP_3 Org_1
DOMENICA) padre. SETTIMANA B: - LUNEDI padre - madre - Per_6
padre - madre - padre - (SABATO E Per_7 CP_2 CP_3 Org_1
DOMENICA) madre. E così in maniera alternata, salvo diversi accordi concordati tra i coniugi e/o eventuali modifiche sempre da concordarsi in base alle esigenze di entrambi e delle bambine. 03.1) Le figlie trascorreranno n°15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con entrambi i genitori che potranno essere continuativi od in due periodi separati, il tutto da concordarsi in tempo utile tra i Sigg.ri Persona_3 CP_1
anche tenendo conto delle esigenze familiari e/o lavorative di entrambi nonché della volontà delle bambine e n°5 (cinque) giorni durante le vacanze del periodo natalizio, il tutto da concordarsi in tempo utile tra i Sigg.ri e Persona_3 CP_1
anche tenendo conto delle esigenze familiari e/o lavorative di entrambi nonché della volontà delle bambine;
03.2) Le vacanze Natalizie, ciascun genitore, ad anni alterni, potrà tenere con sé le bambine dalla cena del 24 al pranzo del 25 compreso o dalla cena del 25 al pranzo del 26 compreso;
il 31 dicembre e il 6 gennaio le bambine permarranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
tutti gli altri giorni di vacanze natalizie seguiranno il calendario normale fino al compimento dei quattordici anni e dei sedicianni poi ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Le vacanze Pasquali, le bambine trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il un genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ed il Lunedì ELEL (Pasquetta) con l'altro genitore;
la notte tra il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELEL verrà trascorso dalle minori con il genitore con il quale trascorrerà il Lunedì ELEL (pasquetta). Tutte le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre ed 8 dicembre verranno trascorse dalle minori con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi almeno tre giorni prima di ogni festività, a seconda dei turni lavorativi di entrambi i genitori, tenendo conto anche dei possibili "ponti"; in caso di mancato accordo tra i genitori, in maniera alternata (es. qualora le minori trascorressero il 25 aprile con la madre, dovranno trascorrere il primo maggio con il padre;
se l'1novembre venisse trascorso con la madre, l'8 dicembre dovrà trascorrerlo con il padre e così a seguire, invertendo le festività l'anno successivo). Per i compleanni dei genitori e le feste familiari, le parti si impegnano, ove tali ricorrenze non ricadano nei giorni di collocamento, a richiedere eventuali modifiche di calendario previo accordo e con congruo anticipo anche per le vie brevi. Il calendario così formulato costituisce il calendario minimo di permanenza genitore-figlio, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, di apportare modifiche al fine di garantire una maggiore e più idonea frequentazione tra le minori, il padre, la madre, le famiglie di origine degli stessi
(fratelli, nonni, zii e cugini), compatibilmente con gli interessi e gli impegni, anche di svago, delle minori (compleanni compresi) tenendo conto delle preferenze delle stesse ove possibile. 03.3) Le entrate ed uscite dalla scuola ed eventuali attività sportive e ricreative, saranno gestite da entrambi i genitori che dovranno impegnarsi a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle minori, che si impegnano a proseguire tutte le attività sportive, ricreative e di svago attualmente seguite e frequentate;
in ogni caso, quando entrambi i genitori risulteranno impegnati, le bambine saranno accudite da nonni e zii, i quali si occuperanno anche eventualmente di accompagnarle alle attività sportive, ricreative e di svago, di prelevarle da scuola e di accompagnarle/seguirle nelle predette attività. I compleanni e le cerimonie delle minori (comunione, cresima, diploma, laurea, matrimonio ecc.) saranno gestiti, organizzati e festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, nonni, zii, cugini ed eventuali altri parenti di entrambi i genitori esclusi nuovi partner, con spese a carico di entrambi i genitori in misura paritetica. * I genitori di comune accordo sono disponibili a tenere il calendario delle festività e dei compleanni elastico per i primi anni, data la tenera età delle bambine. Pertanto, si impegnano a trascorrere le festività insieme finché ciò rispecchierà il comune volere.
Ogni mutamento di orario e giorno dovrà essere comunicato con congruo anticipo. 04)
I coniugi, godendo di propri redditi lavorativi e di disponibilità economiche personali, rinunciano al reciproco mantenimento. Avendo pattuito un affidamento paritetico con mantenimento diretto, i coniugi rinunciano al versamento ELassegno periodico di mantenimento per le figlie;
le spese straordinarie (spese mediche ed odontoiatriche non mutuabili, libri e gite scolastiche, corsi sportivi ed eventuali ulteriori svaghi) saranno ripartite come per legge - vale a dire nella misura del 50% ciascuno - e previamente concordate tra i genitori;
per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le linee guida del Tribunale di Macerata da intendersi di seguito trascritto e da far parte integrante del presente atto. Le parti acconsentono alla divisione nella misura del 50% ciascuno ELassegno unico (EX ASSEGNO FAMILIARE) con decorrenza dall'omologa mentre, per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative ai minori e per i figli a carico, le stesse saranno usufruite integralmente dal sig. finché Parte_1
la situazione lavorativa della Sig.ra rimarrà invariata. Qualora Controparte_1 la stessa dovesse ottenere un diverso regime fiscale , anche le condizioni di detrazione per i figli a carico verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori. 06) I coniugi dichiarano che, avendo optato sin dall'inizio della loro unione per il regime della separazione dei beni, ognuno rimarrà proprietario esclusivo dei propri beni. Avendo la
Sig.ra provveduto all'acquisto unitamente ai propri genitori, Controparte_1
in occasione del matrimonio, di parte degli arredi della casa coniugale di Contrada
Redentore n.17 con denaro proprio o dei propri Genitori, ed in particolare ancora n°6 sedie, n°2 sgabelli, n°1 letti (matrimoniale), i Sigg.ri Parte_1
e hanno raggiunto un accordo che prevede che tali arredi e Controparte_1
beni mobili verranno asportati dalla Sig.ra antro un mese dalla Controparte_1
sottoscrizione. 07) Le spese di procedura e della fase preparatoria, faranno carico in parti uguali ad entrambi i coniugi.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 15/06/2014 trascritto all'anno 2014
Macerata, 20/03/2024
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 351/2024
promosso da:
, C.F. , n. a LE (MC) il Parte_1 C.F._1
03/07/1979; rappresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA, elett.te dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 LE, presso il difensore;
e
, C.F. n. a LE (MC) il Controparte_1 C.F._2
25/03/1987 rappresentato e difeso dall'avv. VITALI GIULIA, elett.te dom.to in GALLERIA EUROPA 8 62029 LE, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente;
all'esito ELudienza di comparizione personale dei coniugi del 13.3.2024 nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.;
considerato il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse dei figli;
rilevato che i coniugi all'udienza di comparizione personale hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data 10.12.2021); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a LE (MC) il Parte_1 C.F._1 03/07/1979;
E
, C.F. n. a LE (MC) il Controparte_1 C.F._2 25/03/1987
DICHIARA CESSATI ai sensi ELart. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15/06/2014 in TI trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di LE, agli atti di matrimonio di quel
Comune nell'anno 2014 alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“01) Fino a quando le figlie ancora minorenni non avranno raggiunto l'età di anni Pers 14, per la figlia minore , e di anni 16, per la figlia maggiore , i coniugi Per_2
si impegnano a mantenere la propria residenza nel Comune di TI (MC) ovvero – ove necessario per esigenze private e/o lavorative – nelle zone limitrofe di TI nella Provincia di Macerata. I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio e si impegnano a prestare i necessari consensi per il rinnovo o per il rilascio dei passaporti.
I coniugi acconsentono, fin da ora, al rilascio dei documenti di identità (carta di identità
e passaporto) delle figlie minorenni. 02) Le figlie minori, Persona_3
ed
[...] Persona_4 Persona_5
CONGIUNTAMENTE ad entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso il padre n TI (MC) nella ex abitazione coniugale sita a Parte_1
TI (Mc) Contrada Redentore numero 17. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla scelta ELindirizzo scolastico e/o lavorativo, ai trattamenti sanitari incidenti e tutte quelle di carattere minore (quali quelle ludiche, ricreative, viaggi, compleanni a mero titolo di esempio), saranno assunte di comune accordo dai genitori previo scambio di comunicazioni con congruo anticipo, ove possibile, anche per le vie brevi a mezzo whatsapp. Le minori professeranno la religione cattolica, seguita da entrambi i genitori e pertanto, gli stessi concordano sin d'ora che le figlie frequenteranno l'ora di religione a scuola e il catechismo per i periodi necessari al ricevimento dei Sacramenti della Prima Comunione e della Santa Cresima.
Durante i periodi festivi e/o di vacanza ovvero durante il weekend assegnato, entrambi i genitori si impegnano a garantire almeno n°03 chiamate e/o videochiamate giornaliere durante la mattina, a pranzo e durante la cena/orario della messa a letto delle bambine e comunque ad inviare foto e/o video e chiamate a richiesta delle minori garantendo il rispetto della privacy ELaltro genitore durante le comunicazioni con le bambine. 02.2) Entrambi i coniugi e le loro famiglie si impegnano nell'educazione e nella crescita delle minori ed Persona_3 Persona_4
nel rispetto reciproco delle figure familiari materna e paterna e favorendo la
[...]
continuità del rapporto con i nonni materni e paterni, a prescindere da future frequentazioni. 02.3) Nell'ipotesi di ricostituzione di nuovo nucleo familiare ed in presenza comunque di una relazione stabile e duratura, entrambi i genitori si impegnano formalmente – al fine di garantire il graduale inserimento delle minori nel nucleo familiare costituendo ed al fine di legittimare sempre i ruoli di madre/padre seppur in presenza di nuovi partner – a ricorrere all'ausilio ed al sostegno di un mediatore familiare scelto di comune accordo tra i centri a disposizione nella zona di TI per affrontare un percorso di accompagnamento alla genitorialità per verificare l'idoneità
o meno delle bambine all'introduzione al nuovo nucleo familiare ed, al contempo, per individuare il corretto iter di inserimento che potrà essere avviato, già a partire dalla sottoscrizione del presente atto, durante i weekend di permanenza con le minori ovvero, ad esempio, nelle occasioni di socialità in presenza di terze persone quali familiari e/o amici pur sempre rispettando i doveri di preventiva comunicazione in favore ELaltro genitore. Tale percorso dovrà essere intrapreso entro un mese dal verificarsi della condizione. 03) Le figlie minori ed Persona_3 [...]
, vengono date in affidamento congiunto (c.d. affidamento condiviso) ad Persona_4
entrambi i genitori con permanenza paritetica presso ciascun genitore e con mantenimento diretto di entrambi i genitori;
per quanto concerne le modalità di permanenza, presso ciascun genitore, si stabilisce come da SETTIMANA A e SETTIMANA B di seguito esposte: SETTIMANA A: - LUNEDI madre - MARTEDI padre
- MERCOLEDI madre - adre - adre - (SABATO E CP_2 CP_3 Org_1
DOMENICA) padre. SETTIMANA B: - LUNEDI padre - madre - Per_6
padre - madre - padre - (SABATO E Per_7 CP_2 CP_3 Org_1
DOMENICA) madre. E così in maniera alternata, salvo diversi accordi concordati tra i coniugi e/o eventuali modifiche sempre da concordarsi in base alle esigenze di entrambi e delle bambine. 03.1) Le figlie trascorreranno n°15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con entrambi i genitori che potranno essere continuativi od in due periodi separati, il tutto da concordarsi in tempo utile tra i Sigg.ri Persona_3 CP_1
anche tenendo conto delle esigenze familiari e/o lavorative di entrambi nonché della volontà delle bambine e n°5 (cinque) giorni durante le vacanze del periodo natalizio, il tutto da concordarsi in tempo utile tra i Sigg.ri e Persona_3 CP_1
anche tenendo conto delle esigenze familiari e/o lavorative di entrambi nonché della volontà delle bambine;
03.2) Le vacanze Natalizie, ciascun genitore, ad anni alterni, potrà tenere con sé le bambine dalla cena del 24 al pranzo del 25 compreso o dalla cena del 25 al pranzo del 26 compreso;
il 31 dicembre e il 6 gennaio le bambine permarranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
tutti gli altri giorni di vacanze natalizie seguiranno il calendario normale fino al compimento dei quattordici anni e dei sedicianni poi ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Le vacanze Pasquali, le bambine trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il un genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ed il Lunedì ELEL (Pasquetta) con l'altro genitore;
la notte tra il giorno di Pasqua ed il Lunedì ELEL verrà trascorso dalle minori con il genitore con il quale trascorrerà il Lunedì ELEL (pasquetta). Tutte le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre ed 8 dicembre verranno trascorse dalle minori con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi almeno tre giorni prima di ogni festività, a seconda dei turni lavorativi di entrambi i genitori, tenendo conto anche dei possibili "ponti"; in caso di mancato accordo tra i genitori, in maniera alternata (es. qualora le minori trascorressero il 25 aprile con la madre, dovranno trascorrere il primo maggio con il padre;
se l'1novembre venisse trascorso con la madre, l'8 dicembre dovrà trascorrerlo con il padre e così a seguire, invertendo le festività l'anno successivo). Per i compleanni dei genitori e le feste familiari, le parti si impegnano, ove tali ricorrenze non ricadano nei giorni di collocamento, a richiedere eventuali modifiche di calendario previo accordo e con congruo anticipo anche per le vie brevi. Il calendario così formulato costituisce il calendario minimo di permanenza genitore-figlio, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, di apportare modifiche al fine di garantire una maggiore e più idonea frequentazione tra le minori, il padre, la madre, le famiglie di origine degli stessi
(fratelli, nonni, zii e cugini), compatibilmente con gli interessi e gli impegni, anche di svago, delle minori (compleanni compresi) tenendo conto delle preferenze delle stesse ove possibile. 03.3) Le entrate ed uscite dalla scuola ed eventuali attività sportive e ricreative, saranno gestite da entrambi i genitori che dovranno impegnarsi a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle minori, che si impegnano a proseguire tutte le attività sportive, ricreative e di svago attualmente seguite e frequentate;
in ogni caso, quando entrambi i genitori risulteranno impegnati, le bambine saranno accudite da nonni e zii, i quali si occuperanno anche eventualmente di accompagnarle alle attività sportive, ricreative e di svago, di prelevarle da scuola e di accompagnarle/seguirle nelle predette attività. I compleanni e le cerimonie delle minori (comunione, cresima, diploma, laurea, matrimonio ecc.) saranno gestiti, organizzati e festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, nonni, zii, cugini ed eventuali altri parenti di entrambi i genitori esclusi nuovi partner, con spese a carico di entrambi i genitori in misura paritetica. * I genitori di comune accordo sono disponibili a tenere il calendario delle festività e dei compleanni elastico per i primi anni, data la tenera età delle bambine. Pertanto, si impegnano a trascorrere le festività insieme finché ciò rispecchierà il comune volere.
Ogni mutamento di orario e giorno dovrà essere comunicato con congruo anticipo. 04)
I coniugi, godendo di propri redditi lavorativi e di disponibilità economiche personali, rinunciano al reciproco mantenimento. Avendo pattuito un affidamento paritetico con mantenimento diretto, i coniugi rinunciano al versamento ELassegno periodico di mantenimento per le figlie;
le spese straordinarie (spese mediche ed odontoiatriche non mutuabili, libri e gite scolastiche, corsi sportivi ed eventuali ulteriori svaghi) saranno ripartite come per legge - vale a dire nella misura del 50% ciascuno - e previamente concordate tra i genitori;
per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le linee guida del Tribunale di Macerata da intendersi di seguito trascritto e da far parte integrante del presente atto. Le parti acconsentono alla divisione nella misura del 50% ciascuno ELassegno unico (EX ASSEGNO FAMILIARE) con decorrenza dall'omologa mentre, per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative ai minori e per i figli a carico, le stesse saranno usufruite integralmente dal sig. finché Parte_1
la situazione lavorativa della Sig.ra rimarrà invariata. Qualora Controparte_1 la stessa dovesse ottenere un diverso regime fiscale , anche le condizioni di detrazione per i figli a carico verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori. 06) I coniugi dichiarano che, avendo optato sin dall'inizio della loro unione per il regime della separazione dei beni, ognuno rimarrà proprietario esclusivo dei propri beni. Avendo la
Sig.ra provveduto all'acquisto unitamente ai propri genitori, Controparte_1
in occasione del matrimonio, di parte degli arredi della casa coniugale di Contrada
Redentore n.17 con denaro proprio o dei propri Genitori, ed in particolare ancora n°6 sedie, n°2 sgabelli, n°1 letti (matrimoniale), i Sigg.ri Parte_1
e hanno raggiunto un accordo che prevede che tali arredi e Controparte_1
beni mobili verranno asportati dalla Sig.ra antro un mese dalla Controparte_1
sottoscrizione. 07) Le spese di procedura e della fase preparatoria, faranno carico in parti uguali ad entrambi i coniugi.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 15/06/2014 trascritto all'anno 2014
Macerata, 20/03/2024
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà