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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10388/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
N.l. Confezioni Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 72 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA AR RI ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_TARI-2781 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato N.L. confesioni S.r.l.s. presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di Società_1primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto in oggetto emesso dalla S.p.A. e notificato il 5 aprile 2025 relativamente al mancato pagamento della TARI per l'annualità 2021 in favore del Comune di Palma Campania, chiedendone l'annullamento; sostiene parte ricorrente, tra l'altro, la carenza di motivazione ed il calcolo errato;
deduce, altresì, di avere contratto per smaltimento rifiuti speciali. Si è costituita la società di riscossione ed ha dedotto l'annullamento dell'avviso in autotutela mediante riduzione in rettifica dell'importo. All'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso di accertamento impugnato, come dedotto da parte resistente è stato rettificato in autotutela. Ne segue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere che determina un provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi del comma terzo dell'art. 46 del D. Lgs.546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
dott. Roberto Peluso
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore BARONE VITO, Giudice SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10388/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
N.l. Confezioni Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 72 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA AR RI ER - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_TARI-2781 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato N.L. confesioni S.r.l.s. presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di Società_1primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto in oggetto emesso dalla S.p.A. e notificato il 5 aprile 2025 relativamente al mancato pagamento della TARI per l'annualità 2021 in favore del Comune di Palma Campania, chiedendone l'annullamento; sostiene parte ricorrente, tra l'altro, la carenza di motivazione ed il calcolo errato;
deduce, altresì, di avere contratto per smaltimento rifiuti speciali. Si è costituita la società di riscossione ed ha dedotto l'annullamento dell'avviso in autotutela mediante riduzione in rettifica dell'importo. All'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso di accertamento impugnato, come dedotto da parte resistente è stato rettificato in autotutela. Ne segue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere che determina un provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi del comma terzo dell'art. 46 del D. Lgs.546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
dott. Roberto Peluso