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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5863/2022 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 ed avente ad oggetto: cessazione degli effetti cvili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dinoi, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Palumbo, come Controparte_1
da mandato in atti, CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Crispiano (TA) in data 3.8.1995 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 7.8.1995 e che
[...] Per_1
1 con sentenza del 3.8.2018 era stata pronunziata la loro separazione personale,
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
deducendo la mancata ripresa della vita coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla pronunzia del divorzio, chiedendo tuttavia la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, pienamente abile al lavoro, in sede di separazione.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 1254/2023 questo Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
All'udienza del 2.7.2015, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre occuparsi in primo luogo della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della ricorrente in sede di separazione formulata dal convenuto.
E' opportuno a tal proposito evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L
1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
2 non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (cfr. Cass. civ. sez.un. 11.07.2018
n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez. I 17.04.2019 n.10782 e Cass.civ.
sez. I 17.04.2019 n.10781).
E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dal citato art.5, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ.
sez. VI 22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez. I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ.
sez. I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez .I 10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, escluso ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, osserva il collegio che non sussistono oggi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla atteso che dall'istruttoria Pt_1
espletata non è emersa, in primo luogo, la prova della attuale
3 “inadeguatezza” dei suoi mezzi economici né della sua oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ed infatti, nel corso del presente giudizio è emerso, al contrario, che la convenuta, pienamente abile al lavoro ed oggi impiegata in ambito scolastico nel personale non docente, ha avuto a disposizione, a partire dal lontano anno
2014, epoca della cessazione della convivenza coniugale, un lasso temporale oggettivamente sufficiente, anche in ragione della sua giovane età e delle sue comprovate attitudini lavorative, per rendersi economicamente indipendente.
Premesso quindi che la situazione economica della convenuta non può
definirsi, all'esito dell'istruttoria espletata, incolpevolmente non adeguata,
occorre inoltre sottolineare che non risulta inoltre fornita dalla alcuna Pt_1
prova con riferimento alle particolari “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né risultano forniti elementi di valutazione in ordine ad eventuali rinunzie a possibili avanzamenti di carriera attribuibili al suo ruolo assunto nella famiglia.
Nel corso del giudizio è inoltre emersa prova sufficiente della effettiva instaurazione da parte della della relazione more uxorio con un altro Pt_1
uomo cui il ha fatto esplicito riferimento nella memoria ex art. 183, CP_1
sesto comma, n. 2, del 9.12.2023.
Ed infatti, il teste , a piena conoscenza dei fatti per essere il Testimone_1
figlio delle parti, nel corso dell'udienza del 26.3.2025 ha riferito testualmente a proposito della madre: “mi risulta conviva con
[...]
… loro vivono insieme a casa del signor ... mi risulta Parte_2 Parte_2
che sia una convivenza vera e propria …. quanto agli incontri di cui alla
4 circostanza numero tre posso affermare che ho visto il signor Parte_2
presente e l'ho considerato come il compagno di mia madre ... la questione
era pacifica secondo me …qualche anno fa mia madre, parlando del
, mi ha detto che stava bene con lui … non so dire ora come vadano Parte_2
le cose tra loro”.
Alla luce di tali chiarissime dichiarazioni rese da un familiare a piena conoscenza dei fatti e della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare,
appare francamente priva di ogni credibilità la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale la sua riconosciuta e stabile convivenza con il Parte_2
sarebbe da ricondursi ad un contratto di sub affitto stipulato con quest'ultimo per la somma irrisoria di euro 50,00 mensili.
Vi è quindi prova sufficiente secondo il Tribunale della instaurazione da parte della attrice di una relazione more uxorio con un altro uomo e quindi della instaurazione di un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto dell'intervenuta pronunzia di divorzio tra Pt_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 1254/23, così provvede:
1) revoca con effetto dalla presente pronunzia l'assegno di
5 mantenimento previsto in favore della ricorrente;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 12.12.25
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5863/2022 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 ed avente ad oggetto: cessazione degli effetti cvili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dinoi, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Palumbo, come Controparte_1
da mandato in atti, CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Crispiano (TA) in data 3.8.1995 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 7.8.1995 e che
[...] Per_1
1 con sentenza del 3.8.2018 era stata pronunziata la loro separazione personale,
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
deducendo la mancata ripresa della vita coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla pronunzia del divorzio, chiedendo tuttavia la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, pienamente abile al lavoro, in sede di separazione.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 1254/2023 questo Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
All'udienza del 2.7.2015, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre occuparsi in primo luogo della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della ricorrente in sede di separazione formulata dal convenuto.
E' opportuno a tal proposito evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L
1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
2 non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (cfr. Cass. civ. sez.un. 11.07.2018
n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez. I 17.04.2019 n.10782 e Cass.civ.
sez. I 17.04.2019 n.10781).
E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dal citato art.5, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ.
sez. VI 22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez. I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ.
sez. I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez .I 10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, escluso ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, osserva il collegio che non sussistono oggi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla atteso che dall'istruttoria Pt_1
espletata non è emersa, in primo luogo, la prova della attuale
3 “inadeguatezza” dei suoi mezzi economici né della sua oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ed infatti, nel corso del presente giudizio è emerso, al contrario, che la convenuta, pienamente abile al lavoro ed oggi impiegata in ambito scolastico nel personale non docente, ha avuto a disposizione, a partire dal lontano anno
2014, epoca della cessazione della convivenza coniugale, un lasso temporale oggettivamente sufficiente, anche in ragione della sua giovane età e delle sue comprovate attitudini lavorative, per rendersi economicamente indipendente.
Premesso quindi che la situazione economica della convenuta non può
definirsi, all'esito dell'istruttoria espletata, incolpevolmente non adeguata,
occorre inoltre sottolineare che non risulta inoltre fornita dalla alcuna Pt_1
prova con riferimento alle particolari “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né risultano forniti elementi di valutazione in ordine ad eventuali rinunzie a possibili avanzamenti di carriera attribuibili al suo ruolo assunto nella famiglia.
Nel corso del giudizio è inoltre emersa prova sufficiente della effettiva instaurazione da parte della della relazione more uxorio con un altro Pt_1
uomo cui il ha fatto esplicito riferimento nella memoria ex art. 183, CP_1
sesto comma, n. 2, del 9.12.2023.
Ed infatti, il teste , a piena conoscenza dei fatti per essere il Testimone_1
figlio delle parti, nel corso dell'udienza del 26.3.2025 ha riferito testualmente a proposito della madre: “mi risulta conviva con
[...]
… loro vivono insieme a casa del signor ... mi risulta Parte_2 Parte_2
che sia una convivenza vera e propria …. quanto agli incontri di cui alla
4 circostanza numero tre posso affermare che ho visto il signor Parte_2
presente e l'ho considerato come il compagno di mia madre ... la questione
era pacifica secondo me …qualche anno fa mia madre, parlando del
, mi ha detto che stava bene con lui … non so dire ora come vadano Parte_2
le cose tra loro”.
Alla luce di tali chiarissime dichiarazioni rese da un familiare a piena conoscenza dei fatti e della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare,
appare francamente priva di ogni credibilità la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale la sua riconosciuta e stabile convivenza con il Parte_2
sarebbe da ricondursi ad un contratto di sub affitto stipulato con quest'ultimo per la somma irrisoria di euro 50,00 mensili.
Vi è quindi prova sufficiente secondo il Tribunale della instaurazione da parte della attrice di una relazione more uxorio con un altro uomo e quindi della instaurazione di un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto dell'intervenuta pronunzia di divorzio tra Pt_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 1254/23, così provvede:
1) revoca con effetto dalla presente pronunzia l'assegno di
5 mantenimento previsto in favore della ricorrente;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 12.12.25
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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