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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 4625/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4625 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, CF: , rappresentata e difesa Email_1 C.F._1
dall'Avv. ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui
1 all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. rg. 576/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di “RITENERE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del
31/03/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. E conseguentemente CONDANNARE l' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione con gli interessi di legge”.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU e deducendo, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta, anche in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att.
c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 25.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali compiuti ai sensi dell'art. 445 bis, non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 18/80, il quale, com'è noto, prevede la concessione di un'indennità agli “invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge
2 citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali. ritenendo che sia stato sottovalutato il complesso morboso dal quale la medesima è affetta, anche alla luce del suo carattere ingravescente.
Tali deduzioni, però, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria, Persona_2
sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e ricostruito il quadro patologico della medesima (caratterizzato da “Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di ernia discale L4-L5 e protrusioni multiple con sofferenza radicolare motoria L4-L5 a sinistra;
Vasculopatia delle carotidi interne;
Esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare;
Ipertensione arteriosa”), ha evidenziato come la sig.ra sia comunque “risultata Pt_1
autonoma nella deambulazione”, mentre, “dal punto di vista neuropsichico, la stessa è risultata lucida, orientata nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neurocognitive e del tono dell'umore”, con la precisazione che, “per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco
e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha poi compiutamente replicato alle osservazioni critiche pervenute dalla parte ricorrente - fondate sostanzialmente sulle risultanze della valutazione multidimensionale geriatrica versata in atti – evidenziando come “l'attività certificativa non è esente da difformità di valutazione in quanto il tutto è filtrato dalla preparazione, dall'abilità tecnica e dalla esperienza del soggetto
Per_ certificatore nonché delle condizioni di salute in cui il si comprende bene quindi il perché può accadere che un soggetto possa essere valutato in maniera differente da più sanitari. Sul punto giova precisare che le valutazioni geriatriche
3 (con quantificazione del deficit delle ADL, IADL e MMSE) risentono troppo spesso di interpretazioni soggettive dell'esaminatore, della sintomatologia riferita dal paziente e della collaborazione dello stesso, e possono assumere significato medico-legale determinante solo se supportate dall'obiettività clinica e dall'esito di idonei e specifici accertamenti diagnostici. Per tale motivo dottrina medico- legale impone a chi ne esercita la professione un ragionamento dominato dal rigorismo obiettivo: è impensabile e poco serio rispetto all'ambito giuridico nel quale si sta discutendo affidarsi ad una singola certificazione per addivenire ad un approfondito e globale giudizio medico-legale. Tra l'altro l'accertamento in parola – che prevede un colloquio con il paziente e valuta le risposte che quest'ultimo fornisce – come dianzi accennato costituisce per gran parte un test altamente soggettivo e le risultanze che ne derivano devono essere valutate, complessivamente, con quanto obiettivamente riscontrato in sede di visita medica nonché́ con quanto risultante dalla documentazione sanitaria presente in atti: solamente in questo modo si concretizza al meglio il principio del rigorismo obiettivo, stella polare del ragionamento Non può essere in alcun modo condivisa la metodologia di traslare in indennità di accompagnamento i vari punteggi (o anche solo “dichiarazioni”) di non autosufficienza ottenuti con il solo colloquio anamnestico e non supportati da adeguata documentazione clinico-strumentale tale da giustificare perdita di autonomia nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano e/o impossibilità a deambulare. Invero, il giudizio medico-legale di cui al presente elaborato peritale, rappresenta il risultato di un ragionamento che prende in considerazione non solo la disamina degli atti, ma che pone come proprio fondamento quanto riscontrato e obiettivato in sede di operazioni peritali
– alle quali tra l'altro non ha partecipato il Dott. e dove il sottoscritto ha Per_4
avuto modo di saggiare le condizioni di salute della perizianda e di valutarne approfonditamente le difficoltà nonché la gravità e l'incidenza del complesso morboso sulla sua autonomia”.
4 In definitiva, il CTU, seguendo un iter logico ed immune da censure, ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti di causa la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4625 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, CF: , rappresentata e difesa Email_1 C.F._1
dall'Avv. ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui
1 all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. rg. 576/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di “RITENERE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del
31/03/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. E conseguentemente CONDANNARE l' al pagamento della suddetta CP_1
prestazione con gli interessi di legge”.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU e deducendo, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta, anche in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att.
c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 25.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali compiuti ai sensi dell'art. 445 bis, non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 18/80, il quale, com'è noto, prevede la concessione di un'indennità agli “invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge
2 citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali. ritenendo che sia stato sottovalutato il complesso morboso dal quale la medesima è affetta, anche alla luce del suo carattere ingravescente.
Tali deduzioni, però, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria, Persona_2
sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e ricostruito il quadro patologico della medesima (caratterizzato da “Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di ernia discale L4-L5 e protrusioni multiple con sofferenza radicolare motoria L4-L5 a sinistra;
Vasculopatia delle carotidi interne;
Esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare;
Ipertensione arteriosa”), ha evidenziato come la sig.ra sia comunque “risultata Pt_1
autonoma nella deambulazione”, mentre, “dal punto di vista neuropsichico, la stessa è risultata lucida, orientata nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neurocognitive e del tono dell'umore”, con la precisazione che, “per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco
e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha poi compiutamente replicato alle osservazioni critiche pervenute dalla parte ricorrente - fondate sostanzialmente sulle risultanze della valutazione multidimensionale geriatrica versata in atti – evidenziando come “l'attività certificativa non è esente da difformità di valutazione in quanto il tutto è filtrato dalla preparazione, dall'abilità tecnica e dalla esperienza del soggetto
Per_ certificatore nonché delle condizioni di salute in cui il si comprende bene quindi il perché può accadere che un soggetto possa essere valutato in maniera differente da più sanitari. Sul punto giova precisare che le valutazioni geriatriche
3 (con quantificazione del deficit delle ADL, IADL e MMSE) risentono troppo spesso di interpretazioni soggettive dell'esaminatore, della sintomatologia riferita dal paziente e della collaborazione dello stesso, e possono assumere significato medico-legale determinante solo se supportate dall'obiettività clinica e dall'esito di idonei e specifici accertamenti diagnostici. Per tale motivo dottrina medico- legale impone a chi ne esercita la professione un ragionamento dominato dal rigorismo obiettivo: è impensabile e poco serio rispetto all'ambito giuridico nel quale si sta discutendo affidarsi ad una singola certificazione per addivenire ad un approfondito e globale giudizio medico-legale. Tra l'altro l'accertamento in parola – che prevede un colloquio con il paziente e valuta le risposte che quest'ultimo fornisce – come dianzi accennato costituisce per gran parte un test altamente soggettivo e le risultanze che ne derivano devono essere valutate, complessivamente, con quanto obiettivamente riscontrato in sede di visita medica nonché́ con quanto risultante dalla documentazione sanitaria presente in atti: solamente in questo modo si concretizza al meglio il principio del rigorismo obiettivo, stella polare del ragionamento Non può essere in alcun modo condivisa la metodologia di traslare in indennità di accompagnamento i vari punteggi (o anche solo “dichiarazioni”) di non autosufficienza ottenuti con il solo colloquio anamnestico e non supportati da adeguata documentazione clinico-strumentale tale da giustificare perdita di autonomia nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano e/o impossibilità a deambulare. Invero, il giudizio medico-legale di cui al presente elaborato peritale, rappresenta il risultato di un ragionamento che prende in considerazione non solo la disamina degli atti, ma che pone come proprio fondamento quanto riscontrato e obiettivato in sede di operazioni peritali
– alle quali tra l'altro non ha partecipato il Dott. e dove il sottoscritto ha Per_4
avuto modo di saggiare le condizioni di salute della perizianda e di valutarne approfonditamente le difficoltà nonché la gravità e l'incidenza del complesso morboso sulla sua autonomia”.
4 In definitiva, il CTU, seguendo un iter logico ed immune da censure, ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti di causa la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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