Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 608
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del pignoramento in relazione alle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento non fosse stata contestata dal ricorrente, e che le questioni relative alla pretesa fiscale dovessero essere trattate dal giudice ordinario in quanto il pignoramento era stato notificato validamente. La Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica di intimazione di pagamento

    La Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento non è necessaria se l'espropriazione inizia entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie, le cartelle erano state notificate a distanza di pochi mesi dal pignoramento, rendendo superflua l'intimazione. La Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 608
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 608
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo