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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5267/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 RIT.LAV.AUT. 2021
- PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 IRES-ALTRO 2017 - PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/7/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 22/9/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale impugnava il pignoramento presso terzi (Codice identificativo del fascicolo: 293/2025/43083 Codice identificativo della procedura esecutiva:
29384202500007370001) notificato in data 10.07.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'importo di complessivi € 201.937,33, fondato sulle cartelle di pagamento n. 29320240077490082000
e n. 29320250011386069000;
adduceva i seguenti motivi:
1) illegittimità del pignoramento in relazione alle due cartelle indicate.
Si legge in particolare in ricorso:
<< - Cartella di pagamento n. 29320240077490082000: Nell'anno 2017 la società non ha proceduto al pagamento degli importi scaturenti a seguito della redazione del modello unico società di capitali, avendo subito un forte ritardo nel pagamento delle fatture da parte degli utenti finali. Consapevole del debito di imposta sussistente, appena ricevuta la comunicazione di irregolarità dei versamenti da parte della competente agenzia delle entrate, ha proceduto alla rateizzazione degli importi dovuti. Allo stato i versamenti vengono effettuati con regolarità alle scadenze previste dal piano di ammortamento, pertanto, nessun debito di imposta può ritenersi sussistente in capo alla Ricorrente_1 SRL Unipersonale. La Ricorrente_1 Srl ha pertanto proposto ricorso avverso la cartella (Ricorso RG 1362/2025) e l'ufficio ha disposto uno sgravio parziale, ritenendo errato il calcolo degli interessi operato, (cfr copia ricorso, versamenti operati e provvedimento di sgravio). Inoltre, nelle more della decisione del ricorso è stata presentata anche istanza di rateizzazione delle somme ancora iscritte a ruolo a scopo meramente precauzionale, al fine di evitare appunto procedimenti esecutivi (cfr. istanza di rateizzazione).
- Cartella di pagamento 29320250011386069000: In relazione alla cartella indicata si rileva che la stessa ha ad oggetto Rit.fonte redd lav aut arti e professioni relative all'anno 2021. La società ha proceduto a rateizzare gli importi dovuti con domanda di rateizzazione amministrativa i cui versamenti, come può evincersi dalla allegata documentazione sono assolutamente regolari, pertanto, l'iscrizione a ruolo è assolutamente illegittima. Ed ancor di più lo è il pignoramento notificato!!>>
2) mancata notifica di intimazione di pagamento. Si legge al riguardo in ricorso: < pagamento è un sollecito con cui l'agente della riscossione “ricorda” al contribuente che esistono delle somme iscritte a ruolo relative a cartelle, avvisi di accertamento o avvisi di addebito non pagate, e avverte il debitore che, in assenza di pagamento nel termine di 5 giorni dalla notifica, procederà ad esecuzione forzata. L'intimazione di pagamento, infatti, è necessaria per procedere ad esecuzione forzata
(pignoramenti) ed in fattispecie nessuna intimazione è mai stata notificata>>.
Con note depositate il 20/10/2025 (e successive note depositate il 15/12/2025) l'Agenzia delle
Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
In data 29/10/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio con note depositate il 30/12/2025 chiedendo rigettarsi il ricorso;
evidenziava che non risulta presentata alcuna istanza di rateazione per la cartella n. 29320250011386069000; documentava la regolare notifica (a mezzo PEC) delle cartelle e dell'atto di pignoramento.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cassazione civile sez. un., 10/02/2023, n.4227 ha precisato che < giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata. Nella sopra indicata pronuncia si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si può verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza>>.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha affatto lamentato la omessa o invalida notifica delle cartelle, limitandosi ad evidenziare di aver richiesto la rateizzazione del pagamento.
Il pignoramento si fonda quindi su due cartelle di pagamento la cui regolare notifica non è oggetto di contestazione.
Al secondo motivo di ricorso, la società lamenta di non aver ricevuto - prima della notifica dell'atto di pignoramento - alcuna intimazione;
ma, come correttamente osservato dall'agente della riscossione,
l'intimazione va notificata solo se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
nella fattispecie, le cartelle su cui si fonda il pignoramento erano state notificate a mezzo
PEC in data 12/12/2024 ed in data 10/3/2025, mentre il pignoramento è stato notificato sempre a mezzo
PEC in data 10/7/2025, sicchè non era necessario notificare una intimazione (e difatti l'atto di pignoramento non cita alcuna intimazione, ma solo le due cartelle).
Difetta quindi la giurisdizione di questa Corte;
proprio per tale ragione, non è stata disposta la riunione con il fascicolo collegato n.1362/2025 (scaturito da impugnazione di una delle citate cartelle).
Con riguardo alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle, in attesa della decisione sul merito da parte del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Spese compensate. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5267/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 RIT.LAV.AUT. 2021
- PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 IRES-ALTRO 2017 - PIGNOR. P/T n. 29384202500007370001 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/7/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 22/9/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale impugnava il pignoramento presso terzi (Codice identificativo del fascicolo: 293/2025/43083 Codice identificativo della procedura esecutiva:
29384202500007370001) notificato in data 10.07.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'importo di complessivi € 201.937,33, fondato sulle cartelle di pagamento n. 29320240077490082000
e n. 29320250011386069000;
adduceva i seguenti motivi:
1) illegittimità del pignoramento in relazione alle due cartelle indicate.
Si legge in particolare in ricorso:
<< - Cartella di pagamento n. 29320240077490082000: Nell'anno 2017 la società non ha proceduto al pagamento degli importi scaturenti a seguito della redazione del modello unico società di capitali, avendo subito un forte ritardo nel pagamento delle fatture da parte degli utenti finali. Consapevole del debito di imposta sussistente, appena ricevuta la comunicazione di irregolarità dei versamenti da parte della competente agenzia delle entrate, ha proceduto alla rateizzazione degli importi dovuti. Allo stato i versamenti vengono effettuati con regolarità alle scadenze previste dal piano di ammortamento, pertanto, nessun debito di imposta può ritenersi sussistente in capo alla Ricorrente_1 SRL Unipersonale. La Ricorrente_1 Srl ha pertanto proposto ricorso avverso la cartella (Ricorso RG 1362/2025) e l'ufficio ha disposto uno sgravio parziale, ritenendo errato il calcolo degli interessi operato, (cfr copia ricorso, versamenti operati e provvedimento di sgravio). Inoltre, nelle more della decisione del ricorso è stata presentata anche istanza di rateizzazione delle somme ancora iscritte a ruolo a scopo meramente precauzionale, al fine di evitare appunto procedimenti esecutivi (cfr. istanza di rateizzazione).
- Cartella di pagamento 29320250011386069000: In relazione alla cartella indicata si rileva che la stessa ha ad oggetto Rit.fonte redd lav aut arti e professioni relative all'anno 2021. La società ha proceduto a rateizzare gli importi dovuti con domanda di rateizzazione amministrativa i cui versamenti, come può evincersi dalla allegata documentazione sono assolutamente regolari, pertanto, l'iscrizione a ruolo è assolutamente illegittima. Ed ancor di più lo è il pignoramento notificato!!>>
2) mancata notifica di intimazione di pagamento. Si legge al riguardo in ricorso: < pagamento è un sollecito con cui l'agente della riscossione “ricorda” al contribuente che esistono delle somme iscritte a ruolo relative a cartelle, avvisi di accertamento o avvisi di addebito non pagate, e avverte il debitore che, in assenza di pagamento nel termine di 5 giorni dalla notifica, procederà ad esecuzione forzata. L'intimazione di pagamento, infatti, è necessaria per procedere ad esecuzione forzata
(pignoramenti) ed in fattispecie nessuna intimazione è mai stata notificata>>.
Con note depositate il 20/10/2025 (e successive note depositate il 15/12/2025) l'Agenzia delle
Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
In data 29/10/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio con note depositate il 30/12/2025 chiedendo rigettarsi il ricorso;
evidenziava che non risulta presentata alcuna istanza di rateazione per la cartella n. 29320250011386069000; documentava la regolare notifica (a mezzo PEC) delle cartelle e dell'atto di pignoramento.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cassazione civile sez. un., 10/02/2023, n.4227 ha precisato che < giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata. Nella sopra indicata pronuncia si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si può verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza>>.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha affatto lamentato la omessa o invalida notifica delle cartelle, limitandosi ad evidenziare di aver richiesto la rateizzazione del pagamento.
Il pignoramento si fonda quindi su due cartelle di pagamento la cui regolare notifica non è oggetto di contestazione.
Al secondo motivo di ricorso, la società lamenta di non aver ricevuto - prima della notifica dell'atto di pignoramento - alcuna intimazione;
ma, come correttamente osservato dall'agente della riscossione,
l'intimazione va notificata solo se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
nella fattispecie, le cartelle su cui si fonda il pignoramento erano state notificate a mezzo
PEC in data 12/12/2024 ed in data 10/3/2025, mentre il pignoramento è stato notificato sempre a mezzo
PEC in data 10/7/2025, sicchè non era necessario notificare una intimazione (e difatti l'atto di pignoramento non cita alcuna intimazione, ma solo le due cartelle).
Difetta quindi la giurisdizione di questa Corte;
proprio per tale ragione, non è stata disposta la riunione con il fascicolo collegato n.1362/2025 (scaturito da impugnazione di una delle citate cartelle).
Con riguardo alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle, in attesa della decisione sul merito da parte del giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Spese compensate. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)