CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NA RI, AT
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2019/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7775/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza n. 19038/2024 – RGN: 15669/2023, resa inter partes, dalla Sezione 10 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, in data 25.11.2024, depositata in data 23.12.2024, con la quale veniva accolto il ricorso avverso il Preavviso di Fermo n. 282951 del 08/05/2023, emesso dalla Soget, Concessionaria alla riscossione del comune di Castellammare di Stabia, notificato il 14/10/2023, per il mancato pagamento dei tributi IMU annualità 2012 e TARI-TARES annualità
2014-2015-2016-2017-2018, per l'importo complessivo di €. 4.677,37, con le spese di lite compensate.
Il ricorrente aveva dedotto la mancata notifica atti presupposti;
l'omessa indicazione dell'immobile tassato;
il difetto di legittimazione attiva del Concessionario Soget;
l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti;
la violazione degli artt. 6 - 7 della legge 212 del 2000; l'assenza del calcolo degli interessi;
la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'Ente; la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Comune di Castellammare di Stabia aveva chiesto il rigetto del ricorso e della istanza di sospensione, con vittoria di spese di giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e la improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis, d. lgs. n. 546/92, in quanto il ricorso veniva notificato in data 29.11.2023
e successivamente iscritto a ruolo in data 14.12.2023, pertanto, senza il rispetto del termine dei 90 giorni previsti per la procedura di reclamo mediazione.
Il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari del comune, ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione della SOGET ed ha accolto il ricorso.
Su questo specifico punto ha proposto gravame il Comune alla luce delle proroghe della scadenza del contratto originario disposte dall'Ente Riscossore Comune di Castellammare di Stabia. Deduce altresì che i crediti in questione (tributi IMU annualità 2012 e TARI-TARES annualità 2014-2015-2016-2017-2018) erano già stati oggetto di avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.
Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
Il contribuente costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame. Ha rimarcato la carenza di legittimazione di SOGET;
ha dedotto la tardività dell'appello notificato al Comune in persona dell'Avv. Difensore_1 il 23.12.24. Ha contestato, in ogni caso, la ritualità delle notifiche prodotte.
Ha poi depositato istanza di rinvio in attesa del pronunciamento della Cassazione sulle questioni – compresa quella di legittimazione della SOGET- oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta di questione processuale rilevabile di ufficio e sottoposta alle parti in udienza che sul punto hanno discusso.
E invero appare assorbente e decisiva la circostanza -rilevabile di ufficio- che il ricorso introduttivo era inammissibile, essendo stata l'azione proposta nei confronti di un soggetto (Comune di Castellammare di
Stabia) estraneo al rapporto controverso.
Si aderisce in questa sede alla giurisprudenza già espressa da altri collegi di questa medesima CGT II grado.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 156, nell'identificare i legittimati passivi del ricorso, individua, tra gli altri, "i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decre-to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato".
L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 riconosce alle Province e ai Comuni il potere di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, e consente loro di affidarne a terzi l'accertamento e la riscossione. La concessione del ser-vizio di accertamento e di riscossione effettuata ai sensi di tale disposizione (e già in precedenza dagli artt. 25 e 52 D.Lgs. 15.11.93, n.507) comporta il trasferimento, in capo al concessionario, dei relativi diritti ed obblighi verso il contribuente (Cass. 13.8.2004,n.15864). Già prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.156 del 2015 all'art.10 del codice del processo tributario, si riteneva, perciò, che il concessionario assumesse la legittimazione ad agire nei giudizi promossi in impugnazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio di tali funzioni (Cass. 21.1.2008, n. 1138; Cass.
28.11.2003, n. 18250). La modifica legislativa di cui sopra ha, quindi, sancito testualmente la legittimazione passiva dei concessionari degli enti locali per gli atti emessi nell'esercizio di tali poteri. In questi sensi è del resto la successiva giurisprudenza della Cassazione, la quale ha evidenziato che l'attività affidata in concessione resta interdetta al Comune, sicché "qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà generale regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è attribuita anche la legittimazione processuale nelle relative controversie". Conclusivamente "non può dunque dirsi che, in materia d'imposizione locale, all'affidamento del servizio integrato al gestore nei casi consentiti dalla legge siano tout court applicabili i principi propri della concessione di riscossione nel sistema centralizzato d'imposizione statuale. Dal momento che in tale materia il potere attribuito al gestore può estendersi ben oltre i limiti di ruolo del mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., anche all'accertamento", sicché proprio al concessionario compete la legittimazione processuale nelle relative controversie (vedi Cass. Civ. sez. V, ordinanza 14/7/2017, n. 17491, che richiama giurisprudenza già sopra indicata ed ancora altra).
Orbene, poiché l'atto impugnato proviene dalla SO.G.E.T. S.p.A., "iscritta al n. 152 dell'albo dei gestori dei tributi locali ex art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997", incaricata dall'Ente, come risulta dallo stesso provvedimento, della "gestione, accertamento e riscossione dell'entrate", non vi è dubbio che, come affermato dalla indicata giurisprudenza, e come formalmente sancito nell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proprio il concessionario avrebbe dovuto essere convenuto nel giudizio di impugnazione dell'atto da essa emesso, sicché la pretermissione di quest'unico legittimato determina l'inammissibilità del ricorso.
La SO.GE.T., agendo quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di
Castellammare di Stabia, aveva emesso tanto gli atti di accertamento (avvisi di accertamento propedeutici all'atto impugnato), sia quelli di riscossione (intimazione di pagamento), risultando l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio.
Neppure potrebbe ipotizzarsi che il citato art.10 D.L.vo 546/92, laddove afferma che sono parti del processo i soggetti che “… hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto …”, dovrebbe interpretarsi nel senso che sono parti del processo anche i soggetti che non hanno emesso l'atto. Si tratta di un'argomentazione palesemente erronea, risultando evidente che i soggetti che “non hanno emesso l'atto” sono parti del processo solo in caso di ricorso avverso il silenzio rifiuto. Opinando diversamente si arriverebbe alla conclusione, assurda, che è parte del processo qualsiasi possibile ente impositore e qualsiasi concessionario per la riscossione anche se totalmente estraneo alla vicenda oggetto del ricorso.
Né può farsi riferimento alla giurisprudenza che ha affermato -a partire da Sezioni Unite, n.16412 del
25/07/2007- che l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore;
detta giurisprudenza si si riferisce alla situazione -diversa da quella oggetto del presente giudizio nella quale gli atti di accertamento sono emessi dall'ente impositore e quelli di riscossione dal concessionario.
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario
- non avendo altrimenti significato l'opzione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione. La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando: “… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'op-zione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass. 19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio
è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del difetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
L'esattezza di tale interpretazione si ricava anche dalle modifiche normative apportate all'art.14 co.6 bis D.
L.vo 546/92, dall'art. 1, comma 1 lettera d) del D.Lgs.vo 30.12.2023, n. 220.
La nuova norma -non applicabile al caso di specie ratione temporis- testualmente recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. La norma -introdotta per recepire l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva di cui si è detto- rende del tutto evidente che proprio il soggetto che ha emesso l'atto è di regola l'unico legittimato passivo rispetto al ricorso;
un soggetto diverso (in ipotesi l'ente impositore) dovrà essere convenuto nel giudizio solo quando vengano eccepiti vizi della notifica di atti da lui emessi.
Tale ultima ipotesi -si ribadisce- non ricorre certamente nel caso che ci occupa, perché anche gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento erano stati emessi e notificati da SO.G.E.T. S.p.A., nella sua veste di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
In altre e definitive parole neppure ai sensi dell'art.14 co.6 bis nuovo testo sarebbe stato ammissibile individuare come parte resistente il Comune di Castellammare di Stabia in quanto non aveva emesso nella vicenda de quo alcun atto.
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di esaminare le questioni di merito. Va in definitiva rilevata l'inammissibilità del ricorso di primo grado, con conseguente accoglimento dell'appello, essendo stato il ricorso di primo grado notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla Soget.
Spese liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
b) condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00 per il primo grado ed in € 900,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti e come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NA RI, AT
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2019/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 282951 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7775/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Castellammare ha proposto gravame avverso la sentenza n. 19038/2024 – RGN: 15669/2023, resa inter partes, dalla Sezione 10 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, in data 25.11.2024, depositata in data 23.12.2024, con la quale veniva accolto il ricorso avverso il Preavviso di Fermo n. 282951 del 08/05/2023, emesso dalla Soget, Concessionaria alla riscossione del comune di Castellammare di Stabia, notificato il 14/10/2023, per il mancato pagamento dei tributi IMU annualità 2012 e TARI-TARES annualità
2014-2015-2016-2017-2018, per l'importo complessivo di €. 4.677,37, con le spese di lite compensate.
Il ricorrente aveva dedotto la mancata notifica atti presupposti;
l'omessa indicazione dell'immobile tassato;
il difetto di legittimazione attiva del Concessionario Soget;
l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti;
la violazione degli artt. 6 - 7 della legge 212 del 2000; l'assenza del calcolo degli interessi;
la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'Ente; la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Comune di Castellammare di Stabia aveva chiesto il rigetto del ricorso e della istanza di sospensione, con vittoria di spese di giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e la improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis, d. lgs. n. 546/92, in quanto il ricorso veniva notificato in data 29.11.2023
e successivamente iscritto a ruolo in data 14.12.2023, pertanto, senza il rispetto del termine dei 90 giorni previsti per la procedura di reclamo mediazione.
Il primo giudice, disattese le eccezioni preliminari del comune, ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione della SOGET ed ha accolto il ricorso.
Su questo specifico punto ha proposto gravame il Comune alla luce delle proroghe della scadenza del contratto originario disposte dall'Ente Riscossore Comune di Castellammare di Stabia. Deduce altresì che i crediti in questione (tributi IMU annualità 2012 e TARI-TARES annualità 2014-2015-2016-2017-2018) erano già stati oggetto di avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.
Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
Il contribuente costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame. Ha rimarcato la carenza di legittimazione di SOGET;
ha dedotto la tardività dell'appello notificato al Comune in persona dell'Avv. Difensore_1 il 23.12.24. Ha contestato, in ogni caso, la ritualità delle notifiche prodotte.
Ha poi depositato istanza di rinvio in attesa del pronunciamento della Cassazione sulle questioni – compresa quella di legittimazione della SOGET- oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta di questione processuale rilevabile di ufficio e sottoposta alle parti in udienza che sul punto hanno discusso.
E invero appare assorbente e decisiva la circostanza -rilevabile di ufficio- che il ricorso introduttivo era inammissibile, essendo stata l'azione proposta nei confronti di un soggetto (Comune di Castellammare di
Stabia) estraneo al rapporto controverso.
Si aderisce in questa sede alla giurisprudenza già espressa da altri collegi di questa medesima CGT II grado.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 156, nell'identificare i legittimati passivi del ricorso, individua, tra gli altri, "i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decre-to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato".
L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 riconosce alle Province e ai Comuni il potere di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, e consente loro di affidarne a terzi l'accertamento e la riscossione. La concessione del ser-vizio di accertamento e di riscossione effettuata ai sensi di tale disposizione (e già in precedenza dagli artt. 25 e 52 D.Lgs. 15.11.93, n.507) comporta il trasferimento, in capo al concessionario, dei relativi diritti ed obblighi verso il contribuente (Cass. 13.8.2004,n.15864). Già prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.156 del 2015 all'art.10 del codice del processo tributario, si riteneva, perciò, che il concessionario assumesse la legittimazione ad agire nei giudizi promossi in impugnazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio di tali funzioni (Cass. 21.1.2008, n. 1138; Cass.
28.11.2003, n. 18250). La modifica legislativa di cui sopra ha, quindi, sancito testualmente la legittimazione passiva dei concessionari degli enti locali per gli atti emessi nell'esercizio di tali poteri. In questi sensi è del resto la successiva giurisprudenza della Cassazione, la quale ha evidenziato che l'attività affidata in concessione resta interdetta al Comune, sicché "qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà generale regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è attribuita anche la legittimazione processuale nelle relative controversie". Conclusivamente "non può dunque dirsi che, in materia d'imposizione locale, all'affidamento del servizio integrato al gestore nei casi consentiti dalla legge siano tout court applicabili i principi propri della concessione di riscossione nel sistema centralizzato d'imposizione statuale. Dal momento che in tale materia il potere attribuito al gestore può estendersi ben oltre i limiti di ruolo del mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., anche all'accertamento", sicché proprio al concessionario compete la legittimazione processuale nelle relative controversie (vedi Cass. Civ. sez. V, ordinanza 14/7/2017, n. 17491, che richiama giurisprudenza già sopra indicata ed ancora altra).
Orbene, poiché l'atto impugnato proviene dalla SO.G.E.T. S.p.A., "iscritta al n. 152 dell'albo dei gestori dei tributi locali ex art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997", incaricata dall'Ente, come risulta dallo stesso provvedimento, della "gestione, accertamento e riscossione dell'entrate", non vi è dubbio che, come affermato dalla indicata giurisprudenza, e come formalmente sancito nell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proprio il concessionario avrebbe dovuto essere convenuto nel giudizio di impugnazione dell'atto da essa emesso, sicché la pretermissione di quest'unico legittimato determina l'inammissibilità del ricorso.
La SO.GE.T., agendo quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di
Castellammare di Stabia, aveva emesso tanto gli atti di accertamento (avvisi di accertamento propedeutici all'atto impugnato), sia quelli di riscossione (intimazione di pagamento), risultando l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio.
Neppure potrebbe ipotizzarsi che il citato art.10 D.L.vo 546/92, laddove afferma che sono parti del processo i soggetti che “… hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto …”, dovrebbe interpretarsi nel senso che sono parti del processo anche i soggetti che non hanno emesso l'atto. Si tratta di un'argomentazione palesemente erronea, risultando evidente che i soggetti che “non hanno emesso l'atto” sono parti del processo solo in caso di ricorso avverso il silenzio rifiuto. Opinando diversamente si arriverebbe alla conclusione, assurda, che è parte del processo qualsiasi possibile ente impositore e qualsiasi concessionario per la riscossione anche se totalmente estraneo alla vicenda oggetto del ricorso.
Né può farsi riferimento alla giurisprudenza che ha affermato -a partire da Sezioni Unite, n.16412 del
25/07/2007- che l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore;
detta giurisprudenza si si riferisce alla situazione -diversa da quella oggetto del presente giudizio nella quale gli atti di accertamento sono emessi dall'ente impositore e quelli di riscossione dal concessionario.
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario
- non avendo altrimenti significato l'opzione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione. La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando: “… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'op-zione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass. 19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio
è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del difetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
L'esattezza di tale interpretazione si ricava anche dalle modifiche normative apportate all'art.14 co.6 bis D.
L.vo 546/92, dall'art. 1, comma 1 lettera d) del D.Lgs.vo 30.12.2023, n. 220.
La nuova norma -non applicabile al caso di specie ratione temporis- testualmente recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. La norma -introdotta per recepire l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva di cui si è detto- rende del tutto evidente che proprio il soggetto che ha emesso l'atto è di regola l'unico legittimato passivo rispetto al ricorso;
un soggetto diverso (in ipotesi l'ente impositore) dovrà essere convenuto nel giudizio solo quando vengano eccepiti vizi della notifica di atti da lui emessi.
Tale ultima ipotesi -si ribadisce- non ricorre certamente nel caso che ci occupa, perché anche gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento erano stati emessi e notificati da SO.G.E.T. S.p.A., nella sua veste di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
In altre e definitive parole neppure ai sensi dell'art.14 co.6 bis nuovo testo sarebbe stato ammissibile individuare come parte resistente il Comune di Castellammare di Stabia in quanto non aveva emesso nella vicenda de quo alcun atto.
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di esaminare le questioni di merito. Va in definitiva rilevata l'inammissibilità del ricorso di primo grado, con conseguente accoglimento dell'appello, essendo stato il ricorso di primo grado notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla Soget.
Spese liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
b) condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00 per il primo grado ed in € 900,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti e come per legge.