Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 790
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e della giurisprudenza consolidata, il concessionario che ha emesso l'atto impugnato è l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie relative a tali atti, quando l'attività di accertamento e riscossione è stata affidata a terzi. Pertanto, la notifica del ricorso solo al Comune, ente impositore, e non al concessionario Soget, rende il ricorso inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 790
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 790
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo