CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12626 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ABDOU nato il [...] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TT EL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12626 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 19/12/2023 Motivi della decisione La Corte d'appello di Brescia con sentenza, in data 27 aprile 2023, ritenuta assorbita l'ipotesi di rapina tentata in quella consumata, ha confermato in punto di responsabilità, il giudizio espresso dal Gip di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato. Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena. La difesa ha presentato memoria. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta dai giudici a quibu.s in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte in sede di ricorso. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la gravità della condotta e i precedenti dattiloscopici significativi in senso negativo. La pena è stata fissata sul minimo edittale, con minimo aumento per il secondo, non lieve, episodio lesivo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TT EL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12626 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 19/12/2023 Motivi della decisione La Corte d'appello di Brescia con sentenza, in data 27 aprile 2023, ritenuta assorbita l'ipotesi di rapina tentata in quella consumata, ha confermato in punto di responsabilità, il giudizio espresso dal Gip di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato. Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena. La difesa ha presentato memoria. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta dai giudici a quibu.s in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte in sede di ricorso. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la gravità della condotta e i precedenti dattiloscopici significativi in senso negativo. La pena è stata fissata sul minimo edittale, con minimo aumento per il secondo, non lieve, episodio lesivo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata