Decreto cautelare 30 settembre 2025
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2025, proposto da
Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, Giulio Rivellini e Marica De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
Intercent-Er, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gadomed s.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Mindray Medical Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano e Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Conflavoro Piccole Medie Imprese Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Altamura, via Selva 101;
ad opponendum :
Medtronic Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Johnson & Johnson Medical s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
B. Braun Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio OL Recla, Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’avviso pubblicato, tramite piattaforma di gara SATER, il 6 agosto 2025, recante le modalità operative di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025 - che ha istituito una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l’accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell’UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio - alla “Procedura aperta per la fornitura di trocar 2^ edizione – 2^ tranche” indetta da Intercert-Er con bando pubblicato in GUUE del 28 luglio 2025; - del Chiarimento n. PI387791-25 del 16 settembre 2025, con il quale Intercent-ER ha precisato che “Il valore della soglia dei 5M fissato dal regolamento UE 2025/1197 è riferito all’importo totale dell’appalto”;
- della nota del 25 settembre 2025, con la quale Intercert-ER ha confermato che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 trova “applicazione a ciascun Lotto ricompreso nella procedura di appalto, a prescindere dall’importo del medesimo”;
- per quanto occorrer possa, del bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di trocar 2^ edizione – 2^ tranche” (CIG B7C6BA50A6 (Lotto 1) - CIG B7C6BA6179 (Lotto 2) - CIG B7C6BA724C (Lotto 3) - CIG B7C6BA831F (Lotto 4) - CIG B7C6BA93F2 (Lotto 5) - CIG B7C6BAA4C5 (Lotto 6) - CIG B7C6BAB598 (Lotto 7) - CIG B7C6BAC66B (Lotto 8) - CIG B7C6BAD73E (Lotto 9) - CIG B7C6BAE811 (Lotto 10) - CIG B7C6BAF8E4 (Lotto 11) - CIG B7C6BB09B7 (Lotto 12) - CIG B7C6BB1A8A (Lotto 13) - CIG B7C6BB2B5D (Lotto 14) - CIG B7C6BB3C30 (Lotto 15) - CIG B7C6BB4D03 (Lotto 16) - CIG B7C6BB5DD6 (Lotto 17), pubblicato in GUUE il 28 luglio 2025, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore singolo, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000;
- per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000;
- per quanto occorrer possa, del Chiarimento n. PI359237-25 del 6 agosto 2025, recante le modalità operative di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025, che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l’accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell’UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intercent-Er;
Vista la memoria depositata il 29 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR ER, lette le note d’udienza con cui la società B. Braun Milano s.p.a. ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stata impugnata la lex specialis della procedura di appalto indetta da Intercent ER per la fornitura di materiale utilizzato nelle operazioni in laparoscopia, per un valore di oltre 27.800.000 euro, suddivisa in diciassette lotti, prevedendo che ciascun operatore potesse presentare offerta per tutti e ottenere l’aggiudicazione anche della totalità degli stessi.
L’impugnazione riguarda l’applicazione che lex specialis fa della disposizione del Regolamento UE 2022/1031, che impone “ una misura IPI sotto forma di esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della RPC, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento IPI, e comprendente nel suo ambito di applicazione: i) tutte le procedure di appalto dell’Unione relative a tutte le categorie di dispositivi medici; ii) organizzate da tutte le amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli enti aggiudicatori dell’Unione; iii) di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell’IVA; e iv) che interessano tutti gli operatori economici originari della RPC, sarebbe adeguata e proporzionale alle misure e alle pratiche individuate messe in atto e attuate dal governo della RPC e correggerebbe nel modo più efficace il livello di restrizione all’accesso individuato .”.
In sede cautelare, questo Tribunale ha ritenuto che «il dato letterale della norma applicabile alla fattispecie derivante dalla lettura in combinato disposto dell’art. 2.1. del Regolamento UE di esecuzione n. 1197/2025, il quale afferma che “ Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione: a) determinano l'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici che possono essere oggetto della misura IPI conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all'art. 3 reg UE 2022 1031 all'art. 60 regolamento UE 952 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all'art. 5 direttiva UE 2014 24 >> e dei commi 8 e 9 dell’art. 5 della direttiva 2014/2024/UE, i quali prevedono che: “8. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudica zione di ciascun lotto. 9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b e c, si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto ”» escludesse il fumus boni iuris rispetto a quanto dedotto in ricorso.
Nell’ordinanza n. 322/2025, si è altresì dato rilievo alla natura della clausola applicativa della misura IPI, da ritenersi non preclusiva della partecipazione alla gara della ricorrente principale, sottolineando come ciò incidesse sulla sussistenza della legittimazione a ricorrere della quale il Collegio ha ritenuto di poter dubitare anche in ragione della mancata dimostrazione dell’impossibilità, per la ricorrente principale, di rilasciare, in relazione all’offerta che la stessa dovesse eventualmente presentare, la dichiarazione relativa all’origine dei prodotti oggetto della medesima nei termini richiesti dal bando.
In vista della pubblica udienza, hanno depositato memorie difensive Intercent, Medtroinic, Johnson & Johnson Medical s.p.a., l’Associazione Confllavoro Piccole medie imprese Sanità e la stessa ricorrente.
Dopo la replica di Intercent ER, Medica s.r.l., ha depositato una richiesta di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando di aver redatto le dichiarazioni richieste da Intercent ER relativamente alla Misura IPI, facendo un distinguo tra l’ipotesi in cui la soglia di applicazione sia determinata con riferimento al singolo lotto e quella in cui, invece, il parametro sia rappresentato dalla somma dei valori di tutti i lotti in gara. Ciò ha condotto all’ammissione alla gara della ricorrente rendendo improcedibile il ricorso, teso proprio ad ottenere la possibilità della partecipazione alla gara.
Parte ricorrente ha, altresì, richiesto la compensazione delle spese del giudizio, attesa la novità della questione dedotta.
Nessuna delle parti costituite si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TI, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | OL TI |
IL SEGRETARIO