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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
IO NC, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1665/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020601053 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020601053 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601092 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Lo Ricorrente_4 con sede legale in Luogo_1 alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Difensore_1 , in data 01.07.2019 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601053/2019, notificato in data 30.04.2019 per l'anno d'imposta 2014 dall'Agenzia Entrate D.P. di Bari per maggiori redditi accertati;
con separati ricorsi, qui riuniti, impugnano i rispettivi avvisi di accertamento i soci quotisti, Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3, notificati per maggior reddito nell'anno 2014; sono rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Difensore_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
L'avviso di accertamento in capo allo studio associato ha origine dal controllo della Direzione Provinciale di
Bari, come soggetti segnalati, per avere indicato nel modello UNICO per l'anno 2014, al rigo RE19 (altre spese documentate) per l'importo di euro 20.062,00.
Con l'invito n. 809/2018, l'Ufficio avviava il contradditorio con lo Studio associato e richiedeva la documentazione fiscale obbligatoria ex art. 18 DPR 600/73, per verificare la fondatezza delle spese. In data 09.04.2019 l'avv. Difensore_1, legale rappresentante dello studio associato, ut supra, si recava presso l'Agenzia Entrate di Bari con la documentazione, adducendone le ragioni, e, riservandosi di fornire altra documentazione;
contestualmente veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di contraddittorio (all. in atti), con le seguenti anomalie:
- registrazione contabile degli importi relativi agli assegni bancari versati sul conto corrente n. 0576/5922 presso Banca_1 acceso alle "procedure esecutive immobiliari" in data 09/06/2014 di euro 3.500,00 e il 28/7/2014 di euro 1.000,00.
- la situazione economica al 31/12/2014 evidenzia che risultano portati in deduzione dal reddito i "costi per bolli e contributi unificati" (conto 84) euro 3.975,61 e le "spese per procedure esecutive immobiliari" (conto 86) per euro 6.818,27; mentre dai controlli effettuati, è emerso che lo SRicorrente_4
(d'ora in poi studio associato) di prassi addebita in parcella i rimborsi spese esclusi per Iva ex art 15 DPR 633/72, che non sono compresi altresì tra i compensi.
In seguito, non pervenendo altra documentazione l'Associazione_1. provvedeva ad emettere l'atto di accertamento nei confronti dello studio associato e, contestualmente, ai singoli soci.
Con l'avviso in premessa veniva ripreso a tassazione in capo allo studio associato Ricorrente_2 l'importo di euro10.793,90 ai fini Irpef ed Irap, proveniente da costi non inerenti e indeducibili e ricavi/compensi non dichiarati in violazione dell'art. 109 TUIR.
Allo stesso modo, veniva rideterminato il reddito da imputare al singolo socio, ut supra, in base alla propria posizione ai sensi dell'art. 39 1 comma lett. c) e d) del DPR. 600/73, e, in violazione dell'art. 22 del DPR 600/73. n. 82, e successive modificazioni, e dal D. Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, e succ. mod.
Avverso l'avviso di accertamento, lo Studio associato in persona del suo legale rappresentante, ha proposto reclamo ex art. 17 bis del D. Lgs 546/912, e, lo stesso soci.
L'Agenzia Entrate non avendo ricevuto col reclamo, altra documentazione modificativa del verbale di contraddittorio sottoscritto dalle parti, ha risposto con diniego al reclamo dello Studio;
come pure ai reclami inoltrati dai soci essendo un "copia incolla" di quello dello Studio associato.
Lo studio associato e i soci, depositano i ricorsi in esame ed eccepiscono:
- la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo di cui la sentenza 19667 del 18/09/2014 della Corte di Cassazione SS.UU. ha stabilito l'obbligatorietà del contraddittorio endo - procedimentale anche al di fuori delle ipotesi in cui sono le norme che lo prevedono già in modo espresso: l'illegittimità dell'accertamento e l'assoluta infondatezza della pretesa tributaria stante la carenza di istruttoria da parte dell'ufficio accertatore.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in tutti i ricorsi ritenendo quanto dedotto dalle parti ricorrenti, sul diritto al contraddittorio, infondato e del tutto ininfluente all'accertamento di causa. Inoltre l'Agente ritiene inammissibili i ricorsi dei soci perché, "impugnano il proprio avviso riproponendo gli stessi motivi di ricorso avverso l'accertamento societario, che comunque costituiscono oggetto di un separato giudizio avverso l'accertamento notificato alla società, con il quale si è appunto chiesta la riunione, e di conseguenza non possono essere riproposti in questa sede in ossequio al divieto del 'ne bis in idem ".
All'esito del giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza nr.508/11/21 depositata in data 21 aprile 2021 ha riunito i ricorsi R.G.R. nn. 3452/2019, 3453/2019, 3461/2019 e 3684/2019 e li ha rigettati condannando al pagamento delle spese processuali lo Studio Associato Ricorrente_4 in solido con i soci Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 in favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 2.400,00, oltre oneri e accessori come per legge. Lo Ricorrente_4 -in persona del rappresentante legale p.t.-, l'avv. Ricorrente_2, l'avv. Ricorrente_1 e la sig.ra Ricorrente_3, appellavano la sentenza n. 508/11/21 della C. T.P. di Bari, chiedendone la riforma e l'annullamento degli avvisi di accertamento opposti per:
-carenza di motivazione ex art. 132, comma 4, c.p.c.;
-errata e falsa applicazione dell'art.109, comma 5, del tuir (d.p.r. n. 917/1986);
-errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che, con riferimento agli importi di € 3.500,00 ed € 1.000,00 transitati sul c/c n. 0576/5922 presso la Banca_1-Palazzo di Giustizia, aperto dall'Avv. Ricorrente_2 in qualità di professionista delegata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari - ritenuti dall'Agenzia delle Entrate quali compensi non contabilizzati in violazione dell'art. 53 del TUIR - la Commissione Tributaria Provinciale di Bari non si sia pronunciata su un punto decisivo della questione generando anche il difetto di motivazione di tale parte della sentenza.
Ribadiva che i fondi spese versati dai creditori procedenti sul c/c vincolato alle procedure esecutive per le prime incombenze, non potendosi qualificare come compenso, non devono essere fatturati e non sono soggetti a IVA e a oneri previdenziali;
ciò in quanto il professionista delegato alle vendite non agisce in proprio bensì come ausiliario del Giudice ed è tenuto a emettere fattura per la sola attività professionale prestata, quantificata sulla base dei parametri forniti dalle linee guida di ogni Tribunale. In tal senso deporrebbe l'art.3 del D.M. 31 ottobre 1974 da cui si evince che il fondo spese costituito per sostenere spese in nome e per conto, poichè è escluso dalla base imponibile e non è necessaria l'annotazione nel registro delle somme in deposito, non deve essere fatturato. D'altro canto, le spese documentate liquidate dal Giudice dell'Esecuzione andrebbero addebitate in fattura con la causale di esclusione da iva ex art.15 1° comma n.3) del DPR 633/72.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma
5, del tuir (d.p.r. n. 917/1986), in relazione alla parte della sentenza in cui si afferma che “per quanto attiene le deduzioni di reddito per “costi per bolli e contributi unificati” per € 3.975,61 e le “spese per procedure esecutive immobiliari” per € 6.818,27, i ricorrenti non hanno fornito prova della fondatezza di quanto ut supra, affermato”.
Per contro, secondo l'appellante, l'assunto della Commissione Tributaria Provinciale di Bari risulta smentito dalla produzione documentale, posto che dalle fatture d'acquisto dei valori bollati (marche da bollo e contributi unificati) intestate alla Ricorrente_4 si evince che i detti valori bollati sono stati utilizzati per scopi inerenti l'attività legale. Al riguardo, invece, i primi giudici hanno affermato che le fatture e/o note di credito dei costi sostenuti dallo Studio Associato presentavano evidenti cancellature, non erano quietanzate e pertanto fossero di dubbia veridicità.
I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Va premesso che gli atti impositivi in questione sono derivati dal fatto che lo Ricorrente_4
ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2014, il reddito dell'attività professionale per euro 42.656,00 a fronte di compensi per euro 76.719,00.
A seguito del conseguente approfondimento istruttorio è emerso che:
1) lo Studio utilizza il conto corrente n. 0576/5922 presso Banca_1 acceso alle “procedure esecutive immobiliari” (cui è intestata la scheda contabile 202 “Banca Banca_1 c/c procedure”), sul quale sono stati versati n. 2 assegni bancari in data 09/06/2014 di euro 3.500,00 e il 28/07/2014 di euro 1.000,00. Tuttavia non risultano parcelle emesse a fronte di tali versamenti, motivo per cui l'Ufficio ha ritenuto che gli stessi importi afferissero a compensi non contabilizzati in violazione dell'art.53 del T.U.I.R.;.
2) la situazione economica al 31/12/2014 evidenzia che risultano portati in deduzione dal reddito i “costi per bolli e contributi unificati” (conto 84) per euro 3.975,61 e le “spese per procedure esecutive immobiliari” (conto 86) per euro 6.818,27; tuttavia è emerso che lo Ricorrente_4 è solito addebitare in parcella i rimborsi spese esclusi Iva, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, che non sono compresi altresì tra i compensi.
Tanto premesso, osserva il collegio che in assenza di una disciplina ad hoc si ritiene comunemente che il fondo spese viene percepito, generalmente, unitamente al compenso e costituisce in ogni caso una quota parte di questo e transita sul conto corrente del professionista delegato: sotto questo profilo è giuridicamente irrilevante che il professionista disponga di un conto apposito destinato all'accredito di questi importi.
In tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, ordinariamente, che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico o, più in generale, della prestazione d'opera, sono assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (circ. 15 dicembre 1973 n. 1/RT; nota
21 giugno 1976 n. 8/785; ris. 20 marzo 1998, n. 20/E; circ. 18 giugno 2001, n. 58/E, ris. 21 marzo 2003, n.
69/E; ris. n. 49/E del 2013.
Per vero, l'unica eccezione alla tendenziale onnicomprensività della nozione di compenso è rinvenibile, secondo l'agenzia (circ. 18 giugno 2001 n. 58/E), nelle anticipazioni fatte dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente. Secondo l'amministrazione finanziaria affinché queste spese siano espunte dalla base imponibile occorre:
- che siano sostenute in forza di specifico incarico professionale, che configura un mandato con rappresentanza;
- che siano comprovate da analitica documentazione idonea ad attestarla ed intestata al cliente.
A ciò si aggiunga che quando un corrispettivo sia comprensivo di un fondo spese viene in rilievo la previsione di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 il quale prevede che "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito". Tali somme devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro. In questo caso, alla scadenza dei 60 giorni il professionista delegato è tenuto a fatturare la differenza tra l'acconto ricevuto e quanto abbia affettivamente speso.
Nella specie, non ricorre nessuna delle circostanze legittimanti la deroga alle regole generali, e in ogni caso non è stata prodotta né documentazione adeguata a suffragare tale deroga né documentazione attestante la regolare fatturazione di tutte le somme percepite dal professionista delegato a titolo di compenso, essendo state prodotte unicamente i provvedimenti giudiziali di liquidazione – e le relative fatture – relative ai compensi a carico degli aggiudicatari, e non anche i documenti relativi ai compensi totali del professionista delegato;
in sostanza, è stata prodotta soltanto una parte dei documenti pertinenti.
E del resto le spese anticipate per conto del cliente non entrano giuridicamente nella composizione del reddito professionale, posto che costituiscono mere partite di giro e sono quindi fiscalmente neutre ai fini dell'imposizione diretta e indiretta. Tali somme, quindi, non essendo anticipate dal professionista delegato, non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale.
E' appena il caso di ricordare, peraltro, che per costante giurisprudenza di legittimità le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili (cfr. Cass. n.21184 del 2014), per cui il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, debbono essere da lui provati in modo certo, preciso e inerente.
E ciò, come detto, nella specie non è avvenuto.
E' infine infondato il terzo motivo d'appello.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, invero, anche quando l'Agenzia è difesa da propri funzionari e non da avvocati esterni, la normativa vigente le riconosce il diritto al rimborso delle spese legali (Cass.
20060/2025). Segnatamente, secondo la Corte, sin dal 1996 il legislatore ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio, confermato e precisato da successivi interventi legislativi fino al D.Lgs. 156/2015, mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario, indipendentemente dal fatto che sia svolta da un avvocato del libero foro o da un funzionario pubblico.
In definitiva, l'appello si rivela infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
IO NC, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1665/2021 depositato il 07/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020601053 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601140 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020601053 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601092 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010601142 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Lo Ricorrente_4 con sede legale in Luogo_1 alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Difensore_1 , in data 01.07.2019 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601053/2019, notificato in data 30.04.2019 per l'anno d'imposta 2014 dall'Agenzia Entrate D.P. di Bari per maggiori redditi accertati;
con separati ricorsi, qui riuniti, impugnano i rispettivi avvisi di accertamento i soci quotisti, Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3, notificati per maggior reddito nell'anno 2014; sono rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Difensore_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
L'avviso di accertamento in capo allo studio associato ha origine dal controllo della Direzione Provinciale di
Bari, come soggetti segnalati, per avere indicato nel modello UNICO per l'anno 2014, al rigo RE19 (altre spese documentate) per l'importo di euro 20.062,00.
Con l'invito n. 809/2018, l'Ufficio avviava il contradditorio con lo Studio associato e richiedeva la documentazione fiscale obbligatoria ex art. 18 DPR 600/73, per verificare la fondatezza delle spese. In data 09.04.2019 l'avv. Difensore_1, legale rappresentante dello studio associato, ut supra, si recava presso l'Agenzia Entrate di Bari con la documentazione, adducendone le ragioni, e, riservandosi di fornire altra documentazione;
contestualmente veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di contraddittorio (all. in atti), con le seguenti anomalie:
- registrazione contabile degli importi relativi agli assegni bancari versati sul conto corrente n. 0576/5922 presso Banca_1 acceso alle "procedure esecutive immobiliari" in data 09/06/2014 di euro 3.500,00 e il 28/7/2014 di euro 1.000,00.
- la situazione economica al 31/12/2014 evidenzia che risultano portati in deduzione dal reddito i "costi per bolli e contributi unificati" (conto 84) euro 3.975,61 e le "spese per procedure esecutive immobiliari" (conto 86) per euro 6.818,27; mentre dai controlli effettuati, è emerso che lo SRicorrente_4
(d'ora in poi studio associato) di prassi addebita in parcella i rimborsi spese esclusi per Iva ex art 15 DPR 633/72, che non sono compresi altresì tra i compensi.
In seguito, non pervenendo altra documentazione l'Associazione_1. provvedeva ad emettere l'atto di accertamento nei confronti dello studio associato e, contestualmente, ai singoli soci.
Con l'avviso in premessa veniva ripreso a tassazione in capo allo studio associato Ricorrente_2 l'importo di euro10.793,90 ai fini Irpef ed Irap, proveniente da costi non inerenti e indeducibili e ricavi/compensi non dichiarati in violazione dell'art. 109 TUIR.
Allo stesso modo, veniva rideterminato il reddito da imputare al singolo socio, ut supra, in base alla propria posizione ai sensi dell'art. 39 1 comma lett. c) e d) del DPR. 600/73, e, in violazione dell'art. 22 del DPR 600/73. n. 82, e successive modificazioni, e dal D. Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, e succ. mod.
Avverso l'avviso di accertamento, lo Studio associato in persona del suo legale rappresentante, ha proposto reclamo ex art. 17 bis del D. Lgs 546/912, e, lo stesso soci.
L'Agenzia Entrate non avendo ricevuto col reclamo, altra documentazione modificativa del verbale di contraddittorio sottoscritto dalle parti, ha risposto con diniego al reclamo dello Studio;
come pure ai reclami inoltrati dai soci essendo un "copia incolla" di quello dello Studio associato.
Lo studio associato e i soci, depositano i ricorsi in esame ed eccepiscono:
- la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo di cui la sentenza 19667 del 18/09/2014 della Corte di Cassazione SS.UU. ha stabilito l'obbligatorietà del contraddittorio endo - procedimentale anche al di fuori delle ipotesi in cui sono le norme che lo prevedono già in modo espresso: l'illegittimità dell'accertamento e l'assoluta infondatezza della pretesa tributaria stante la carenza di istruttoria da parte dell'ufficio accertatore.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in tutti i ricorsi ritenendo quanto dedotto dalle parti ricorrenti, sul diritto al contraddittorio, infondato e del tutto ininfluente all'accertamento di causa. Inoltre l'Agente ritiene inammissibili i ricorsi dei soci perché, "impugnano il proprio avviso riproponendo gli stessi motivi di ricorso avverso l'accertamento societario, che comunque costituiscono oggetto di un separato giudizio avverso l'accertamento notificato alla società, con il quale si è appunto chiesta la riunione, e di conseguenza non possono essere riproposti in questa sede in ossequio al divieto del 'ne bis in idem ".
All'esito del giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza nr.508/11/21 depositata in data 21 aprile 2021 ha riunito i ricorsi R.G.R. nn. 3452/2019, 3453/2019, 3461/2019 e 3684/2019 e li ha rigettati condannando al pagamento delle spese processuali lo Studio Associato Ricorrente_4 in solido con i soci Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 in favore dell'Agenzia delle Entrate per euro 2.400,00, oltre oneri e accessori come per legge. Lo Ricorrente_4 -in persona del rappresentante legale p.t.-, l'avv. Ricorrente_2, l'avv. Ricorrente_1 e la sig.ra Ricorrente_3, appellavano la sentenza n. 508/11/21 della C. T.P. di Bari, chiedendone la riforma e l'annullamento degli avvisi di accertamento opposti per:
-carenza di motivazione ex art. 132, comma 4, c.p.c.;
-errata e falsa applicazione dell'art.109, comma 5, del tuir (d.p.r. n. 917/1986);
-errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che, con riferimento agli importi di € 3.500,00 ed € 1.000,00 transitati sul c/c n. 0576/5922 presso la Banca_1-Palazzo di Giustizia, aperto dall'Avv. Ricorrente_2 in qualità di professionista delegata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari - ritenuti dall'Agenzia delle Entrate quali compensi non contabilizzati in violazione dell'art. 53 del TUIR - la Commissione Tributaria Provinciale di Bari non si sia pronunciata su un punto decisivo della questione generando anche il difetto di motivazione di tale parte della sentenza.
Ribadiva che i fondi spese versati dai creditori procedenti sul c/c vincolato alle procedure esecutive per le prime incombenze, non potendosi qualificare come compenso, non devono essere fatturati e non sono soggetti a IVA e a oneri previdenziali;
ciò in quanto il professionista delegato alle vendite non agisce in proprio bensì come ausiliario del Giudice ed è tenuto a emettere fattura per la sola attività professionale prestata, quantificata sulla base dei parametri forniti dalle linee guida di ogni Tribunale. In tal senso deporrebbe l'art.3 del D.M. 31 ottobre 1974 da cui si evince che il fondo spese costituito per sostenere spese in nome e per conto, poichè è escluso dalla base imponibile e non è necessaria l'annotazione nel registro delle somme in deposito, non deve essere fatturato. D'altro canto, le spese documentate liquidate dal Giudice dell'Esecuzione andrebbero addebitate in fattura con la causale di esclusione da iva ex art.15 1° comma n.3) del DPR 633/72.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma
5, del tuir (d.p.r. n. 917/1986), in relazione alla parte della sentenza in cui si afferma che “per quanto attiene le deduzioni di reddito per “costi per bolli e contributi unificati” per € 3.975,61 e le “spese per procedure esecutive immobiliari” per € 6.818,27, i ricorrenti non hanno fornito prova della fondatezza di quanto ut supra, affermato”.
Per contro, secondo l'appellante, l'assunto della Commissione Tributaria Provinciale di Bari risulta smentito dalla produzione documentale, posto che dalle fatture d'acquisto dei valori bollati (marche da bollo e contributi unificati) intestate alla Ricorrente_4 si evince che i detti valori bollati sono stati utilizzati per scopi inerenti l'attività legale. Al riguardo, invece, i primi giudici hanno affermato che le fatture e/o note di credito dei costi sostenuti dallo Studio Associato presentavano evidenti cancellature, non erano quietanzate e pertanto fossero di dubbia veridicità.
I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Va premesso che gli atti impositivi in questione sono derivati dal fatto che lo Ricorrente_4
ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2014, il reddito dell'attività professionale per euro 42.656,00 a fronte di compensi per euro 76.719,00.
A seguito del conseguente approfondimento istruttorio è emerso che:
1) lo Studio utilizza il conto corrente n. 0576/5922 presso Banca_1 acceso alle “procedure esecutive immobiliari” (cui è intestata la scheda contabile 202 “Banca Banca_1 c/c procedure”), sul quale sono stati versati n. 2 assegni bancari in data 09/06/2014 di euro 3.500,00 e il 28/07/2014 di euro 1.000,00. Tuttavia non risultano parcelle emesse a fronte di tali versamenti, motivo per cui l'Ufficio ha ritenuto che gli stessi importi afferissero a compensi non contabilizzati in violazione dell'art.53 del T.U.I.R.;.
2) la situazione economica al 31/12/2014 evidenzia che risultano portati in deduzione dal reddito i “costi per bolli e contributi unificati” (conto 84) per euro 3.975,61 e le “spese per procedure esecutive immobiliari” (conto 86) per euro 6.818,27; tuttavia è emerso che lo Ricorrente_4 è solito addebitare in parcella i rimborsi spese esclusi Iva, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, che non sono compresi altresì tra i compensi.
Tanto premesso, osserva il collegio che in assenza di una disciplina ad hoc si ritiene comunemente che il fondo spese viene percepito, generalmente, unitamente al compenso e costituisce in ogni caso una quota parte di questo e transita sul conto corrente del professionista delegato: sotto questo profilo è giuridicamente irrilevante che il professionista disponga di un conto apposito destinato all'accredito di questi importi.
In tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, ordinariamente, che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico o, più in generale, della prestazione d'opera, sono assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (circ. 15 dicembre 1973 n. 1/RT; nota
21 giugno 1976 n. 8/785; ris. 20 marzo 1998, n. 20/E; circ. 18 giugno 2001, n. 58/E, ris. 21 marzo 2003, n.
69/E; ris. n. 49/E del 2013.
Per vero, l'unica eccezione alla tendenziale onnicomprensività della nozione di compenso è rinvenibile, secondo l'agenzia (circ. 18 giugno 2001 n. 58/E), nelle anticipazioni fatte dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente. Secondo l'amministrazione finanziaria affinché queste spese siano espunte dalla base imponibile occorre:
- che siano sostenute in forza di specifico incarico professionale, che configura un mandato con rappresentanza;
- che siano comprovate da analitica documentazione idonea ad attestarla ed intestata al cliente.
A ciò si aggiunga che quando un corrispettivo sia comprensivo di un fondo spese viene in rilievo la previsione di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 il quale prevede che "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito". Tali somme devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro. In questo caso, alla scadenza dei 60 giorni il professionista delegato è tenuto a fatturare la differenza tra l'acconto ricevuto e quanto abbia affettivamente speso.
Nella specie, non ricorre nessuna delle circostanze legittimanti la deroga alle regole generali, e in ogni caso non è stata prodotta né documentazione adeguata a suffragare tale deroga né documentazione attestante la regolare fatturazione di tutte le somme percepite dal professionista delegato a titolo di compenso, essendo state prodotte unicamente i provvedimenti giudiziali di liquidazione – e le relative fatture – relative ai compensi a carico degli aggiudicatari, e non anche i documenti relativi ai compensi totali del professionista delegato;
in sostanza, è stata prodotta soltanto una parte dei documenti pertinenti.
E del resto le spese anticipate per conto del cliente non entrano giuridicamente nella composizione del reddito professionale, posto che costituiscono mere partite di giro e sono quindi fiscalmente neutre ai fini dell'imposizione diretta e indiretta. Tali somme, quindi, non essendo anticipate dal professionista delegato, non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale.
E' appena il caso di ricordare, peraltro, che per costante giurisprudenza di legittimità le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili (cfr. Cass. n.21184 del 2014), per cui il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, debbono essere da lui provati in modo certo, preciso e inerente.
E ciò, come detto, nella specie non è avvenuto.
E' infine infondato il terzo motivo d'appello.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, invero, anche quando l'Agenzia è difesa da propri funzionari e non da avvocati esterni, la normativa vigente le riconosce il diritto al rimborso delle spese legali (Cass.
20060/2025). Segnatamente, secondo la Corte, sin dal 1996 il legislatore ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio, confermato e precisato da successivi interventi legislativi fino al D.Lgs. 156/2015, mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario, indipendentemente dal fatto che sia svolta da un avvocato del libero foro o da un funzionario pubblico.
In definitiva, l'appello si rivela infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo