Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 168
CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di una disciplina ad hoc, il fondo spese viene generalmente percepito unitamente al compenso e costituisce parte di esso, transitando sul conto corrente del professionista delegato. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico siano assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. L'eccezione per le anticipazioni fatte in nome e per conto del committente richiede uno specifico incarico professionale e documentazione analitica intestata al cliente. Nella specie, non sono state prodotte documentazione adeguata a suffragare la deroga né la regolare fatturazione di tutte le somme percepite.

  • Rigettato
    Errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR

    La Corte ha ritenuto che le spese anticipate per conto del cliente non entrano nella composizione del reddito professionale, costituendo mere partite di giro e essendo fiscalmente neutre. Non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale. Le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici e attendibili, e il contribuente deve provarli in modo certo, preciso e inerente, cosa che nella specie non è avvenuta.

  • Rigettato
    Errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c.

    La normativa vigente riconosce all'Agenzia delle Entrate il diritto al rimborso delle spese legali anche quando è difesa da propri funzionari. La normativa ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di una disciplina ad hoc, il fondo spese viene generalmente percepito unitamente al compenso e costituisce parte di esso, transitando sul conto corrente del professionista delegato. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico siano assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. L'eccezione per le anticipazioni fatte in nome e per conto del committente richiede uno specifico incarico professionale e documentazione analitica intestata al cliente. Nella specie, non sono state prodotte documentazione adeguata a suffragare la deroga né la regolare fatturazione di tutte le somme percepite.

  • Rigettato
    Errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR

    La Corte ha ritenuto che le spese anticipate per conto del cliente non entrano nella composizione del reddito professionale, costituendo mere partite di giro e essendo fiscalmente neutre. Non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale. Le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici e attendibili, e il contribuente deve provarli in modo certo, preciso e inerente, cosa che nella specie non è avvenuta.

  • Rigettato
    Errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c.

    La normativa vigente riconosce all'Agenzia delle Entrate il diritto al rimborso delle spese legali anche quando è difesa da propri funzionari. La normativa ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di una disciplina ad hoc, il fondo spese viene generalmente percepito unitamente al compenso e costituisce parte di esso, transitando sul conto corrente del professionista delegato. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico siano assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. L'eccezione per le anticipazioni fatte in nome e per conto del committente richiede uno specifico incarico professionale e documentazione analitica intestata al cliente. Nella specie, non sono state prodotte documentazione adeguata a suffragare la deroga né la regolare fatturazione di tutte le somme percepite.

  • Rigettato
    Errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR

    La Corte ha ritenuto che le spese anticipate per conto del cliente non entrano nella composizione del reddito professionale, costituendo mere partite di giro e essendo fiscalmente neutre. Non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale. Le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici e attendibili, e il contribuente deve provarli in modo certo, preciso e inerente, cosa che nella specie non è avvenuta.

  • Rigettato
    Errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c.

    La normativa vigente riconosce all'Agenzia delle Entrate il diritto al rimborso delle spese legali anche quando è difesa da propri funzionari. La normativa ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario.

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    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di una disciplina ad hoc, il fondo spese viene generalmente percepito unitamente al compenso e costituisce parte di esso, transitando sul conto corrente del professionista delegato. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico siano assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. L'eccezione per le anticipazioni fatte in nome e per conto del committente richiede uno specifico incarico professionale e documentazione analitica intestata al cliente. Nella specie, non sono state prodotte documentazione adeguata a suffragare la deroga né la regolare fatturazione di tutte le somme percepite.

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    Errata e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR

    La Corte ha ritenuto che le spese anticipate per conto del cliente non entrano nella composizione del reddito professionale, costituendo mere partite di giro e essendo fiscalmente neutre. Non rappresentano costi e non sono oggetto di deduzione contabile dal reddito professionale. Le spese sostenute per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici e attendibili, e il contribuente deve provarli in modo certo, preciso e inerente, cosa che nella specie non è avvenuta.

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    Errata applicazione art. 91 c.p.c. art. 360, comma 1, c.p.c.

    La normativa vigente riconosce all'Agenzia delle Entrate il diritto al rimborso delle spese legali anche quando è difesa da propri funzionari. La normativa ha costantemente previsto che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale forense, seppur con una riduzione del venti percento. Questo principio mira a riconoscere il valore e la competenza tecnica richiesta per la difesa nel processo tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 168
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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