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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario
Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1466 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via G. Napodano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Amato, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
p.iva , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Marina di Camerota alla via Sirene III, presso lo studio dell'avv.
Marco Colucci dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.10.2017, il ricorrente , conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir accogliere Controparte_1
pagina 1 di 7 testualmente le seguenti conclusioni:… “A) accogliere il presente ricorso e quindi: A.1) accertare e dichiarare che nella fattispecie sottoposta al nostro esame il Comune di ha posto in essere un CP_1 abusivo ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/C nonché del D. Lgs. n.368/2001 e del D. Lgs.
n.165/2001 come successivamente integrato, modificato e sostituito;
per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un risarcimento danni da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.8 legge n.604/1966 tenuto conto è stato assunto per ben 48 mesi, su posto libero e vacante in pianta organica ed a seguito di pubblico concorso, con ogni consequenziale condanna del convenuto;
A.1 bis) subordinatamente all'adozione di un provvedimento UE che CP_1 sancisca la non compatibilità della normativa interna con quella comunitaria nella parte in cui esclude la possibilità di conversione di contratti a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego: accertare e dichiarare che, nella fattispecie sottoposta al nostro esame, il Comune di ha posto in essere un abusivo ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/C nonché del D.
Lgs. n.368/2001 e del D. Lgs. n.165/2001 come successivamente integrato, modificato e sostituito;
per
l'effetto: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto un contratto di lavoro
a tempo indeterminato dal compimento del 36° mese di lavoro effettuato a favore dell'Amministrazione convenuta, e quindi ordinare ovvero condannare la medesima Amministrazione convenuta, in via solidale e/o ciascuna secondo le rispettive competenze, a stipulare con parte ricorrente il relativo contratto di lavoro con il riconoscimento in suo favore della dovuta decorrenza, sia giuridica che economica;
condannare altresì il resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a CP_1 titolo di mancata retribuzione e quantificabile nella somma ottenuta per differenza tra quanto dovuto in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal compimento del 36° di lavoro effettuato a favore dell'Amministrazione convenuta con ogni consequenziale condanna del convenuto;
CP_1
A.2) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente all'effettivo orario di lavoro svolto e per l'effetto condannare il Comune di a pagare nei suoi CP_1 confronti la somma complessiva di € 18.880,24, come meglio specificata al punto n.2) del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
A.3) accertare e dichiarare che il di CP_1 ha illegittimamente omesso di versare i contributi previdenziali per il periodo che va dall'1 CP_1
pagina 2 di 7 agosto 2015 al 15 agosto 2015 e per l'effetto condannare lo stesso a versare detti Controparte_1 contributi previdenziali in favore di parte ricorrente all'Istituto previdenziale competente;
B) il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito antistatario. …”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente Amministrazione, contestando la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…” 1. nel merito, rigettare il ricorso proposto da in uno a tutte le richieste formulate, poiché Parte_1 destituiti, l'uno e le altre, di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
2. in ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato in quanto antistatario …”
Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre in primo luogo rimarcare che non è contestato dal resistente ed è CP_1 documentato in atti che il ricorrente è stato assunto a tempo determinato attraverso regolari procedure selettive pubbliche e ha superato i 36 mesi di servizio (48 mesi), in particolare anche non continuativi con mansioni equivalenti presso il Comune di alle CP_1
decorrenze precisate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Come è noto, l'utilizzazione di forme di reclutamento flessibili del personale, estranee al fisiologico espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo, è consentita alla
P.A. unicamente per il soddisfacimento di esigenze "temporanei ed eccezionali”, ai sensi del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 1, mentre, nel caso di specie, le odierne parti ricorrenti sono state utilizzate dal convenuto, con mansioni rimaste pacificamente immutate CP_1
nel tempo, in modo pressochè continuativo per tutta la durata di 48 mesi del rapporto di lavoro.
In merito, invero, l'eccezione formulata da parte resistente relativa al mancato superato del limite di 36 mesi, dovuta alla successione di due procedure concorsuali differenti, è priva di fondamento. Infatti dalla documentazione in atti si evince che il non ha effettuato CP_1
due procedure concorsuali differenti, bensì ha predisposto un ulteriore contratto a termine reclutando i lavoratori dalla graduatoria del precedente concorso svolto. pagina 3 di 7 Inoltre, è bene precisare ancorchè fosse veritiera la circostanza che il ha svolto CP_1
distinte procedure concorsuali, la stessa non sarebbe utile ad escludere l'illegittimità della successione dei contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi, atteso che la Corte di
Cassazione ha chiarito che: "in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici" (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 6089 del 04/03/2021).
Pertanto, nel caso di specie, è illegittima la successione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle odierne parti, atteso il protrarsi del lavoro a termine per un periodo pari a quarantotto mesi con conseguente responsabilità del Controparte_1
In merito agli obblighi ripristinatori e risarcitori in capo al resistente, occorre CP_1
preliminarmente chiarire che non può essere disposta la riammissione in servizio, così come espressamente vietato, atteso l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., sancito dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97 Cost. - cfr. Corte Cost. n.
89 del 2003); tuttavia resta in capo al convenuto, per l'utilizzo di contratti di lavoro a CP_1
termine al di fuori dei casi consentiti dalla legge, esclusivamente un obbligo di risarcimento del danno. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: "in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la "regola iuris" del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del
2001, non ammette eccezioni e si applica anche nei casi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure di reclutamento ex art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, ai sensi del medesimo art. 36 debbono essere comunque rispettate" (Cass., Sez. L -, Ordinanza n.
8671 del 28/03/2019).
Ebbene la disciplina del risarcimento è dettata dall'art. 36, comma 5, con carattere di generalità per tutte le ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni. La Corte di legittimità ha pagina 4 di 7 più volte chiarito e interpretato la normativa in oggetto, dettando vere e proprie coordinate ermeneutiche. Infatti la Cassazione ha più volte statuito che: "in materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma
5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della L. 15 luglio 1966, n.
604, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della L. 4 novembre 2010, n.
183, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non hanno alcuna attinenza con
l'indicata fattispecie" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27481 del 30/12/2014).
La normativo, inoltre, è stata anche integrata dai principi enunciati da Cassazione a Sezione
Unite secondo cui, "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi ma posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (cfr., Cass. Sez. Un. Sentenza del
15.3.2016, n. 5072, nonché Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021).
Orbene, l'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 sancisce che il giudice "condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604" (ovvero al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti).
pagina 5 di 7 Poichè il riferimento all'anzianità di servizio può essere rapportato alla durata complessiva dell'illegittimo rapporto di lavoro precario (protrattosi, nel caso di specie per 48 mesi) e considerando le dimensioni del Comune di risulta congruo, l'importo pari a 2,5 CP_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto. Sulla somma così calcolabile spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Non si rinvengono, infine, specifiche allegazioni e deduzioni probatorie relative ad un pregiudizio ulteriore, oltre quello per il quale è stato affermato l'esonero dall'onere probatorio.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di differenze retributive dovute alle effettive ore di lavoro effettuate, la domanda è da rigettare atteso che le prove testimoniali escusse in giudizio non hanno apportato alcuna prova circa l'effettivo orario settimanale di lavoro svolto. Conseguentemente la domanda va rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione delle stesse. Per quanto concerne le spese relative alla espletata CTU, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente, atteso che è soccombente relativamente alle domande collegate alla consulenza, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice, dott. Mario Miele, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 03.10.2017 da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_1 CP_2
eccezione reietta, così provvede:
a) dichiara abusiva la reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti e, per l'effetto, condanna il di resistente, in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 CP_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma corrispondente a n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito sino al soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese relative alla CTU.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Vallo della Lucania, 6.3.2025
Dr. Mario Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario
Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1466 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via G. Napodano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Amato, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
p.iva , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Marina di Camerota alla via Sirene III, presso lo studio dell'avv.
Marco Colucci dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.10.2017, il ricorrente , conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir accogliere Controparte_1
pagina 1 di 7 testualmente le seguenti conclusioni:… “A) accogliere il presente ricorso e quindi: A.1) accertare e dichiarare che nella fattispecie sottoposta al nostro esame il Comune di ha posto in essere un CP_1 abusivo ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/C nonché del D. Lgs. n.368/2001 e del D. Lgs.
n.165/2001 come successivamente integrato, modificato e sostituito;
per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un risarcimento danni da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.8 legge n.604/1966 tenuto conto è stato assunto per ben 48 mesi, su posto libero e vacante in pianta organica ed a seguito di pubblico concorso, con ogni consequenziale condanna del convenuto;
A.1 bis) subordinatamente all'adozione di un provvedimento UE che CP_1 sancisca la non compatibilità della normativa interna con quella comunitaria nella parte in cui esclude la possibilità di conversione di contratti a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego: accertare e dichiarare che, nella fattispecie sottoposta al nostro esame, il Comune di ha posto in essere un abusivo ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/C nonché del D.
Lgs. n.368/2001 e del D. Lgs. n.165/2001 come successivamente integrato, modificato e sostituito;
per
l'effetto: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto un contratto di lavoro
a tempo indeterminato dal compimento del 36° mese di lavoro effettuato a favore dell'Amministrazione convenuta, e quindi ordinare ovvero condannare la medesima Amministrazione convenuta, in via solidale e/o ciascuna secondo le rispettive competenze, a stipulare con parte ricorrente il relativo contratto di lavoro con il riconoscimento in suo favore della dovuta decorrenza, sia giuridica che economica;
condannare altresì il resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a CP_1 titolo di mancata retribuzione e quantificabile nella somma ottenuta per differenza tra quanto dovuto in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal compimento del 36° di lavoro effettuato a favore dell'Amministrazione convenuta con ogni consequenziale condanna del convenuto;
CP_1
A.2) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente all'effettivo orario di lavoro svolto e per l'effetto condannare il Comune di a pagare nei suoi CP_1 confronti la somma complessiva di € 18.880,24, come meglio specificata al punto n.2) del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
A.3) accertare e dichiarare che il di CP_1 ha illegittimamente omesso di versare i contributi previdenziali per il periodo che va dall'1 CP_1
pagina 2 di 7 agosto 2015 al 15 agosto 2015 e per l'effetto condannare lo stesso a versare detti Controparte_1 contributi previdenziali in favore di parte ricorrente all'Istituto previdenziale competente;
B) il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito antistatario. …”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente Amministrazione, contestando la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…” 1. nel merito, rigettare il ricorso proposto da in uno a tutte le richieste formulate, poiché Parte_1 destituiti, l'uno e le altre, di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
2. in ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato in quanto antistatario …”
Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre in primo luogo rimarcare che non è contestato dal resistente ed è CP_1 documentato in atti che il ricorrente è stato assunto a tempo determinato attraverso regolari procedure selettive pubbliche e ha superato i 36 mesi di servizio (48 mesi), in particolare anche non continuativi con mansioni equivalenti presso il Comune di alle CP_1
decorrenze precisate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Come è noto, l'utilizzazione di forme di reclutamento flessibili del personale, estranee al fisiologico espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo, è consentita alla
P.A. unicamente per il soddisfacimento di esigenze "temporanei ed eccezionali”, ai sensi del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 1, mentre, nel caso di specie, le odierne parti ricorrenti sono state utilizzate dal convenuto, con mansioni rimaste pacificamente immutate CP_1
nel tempo, in modo pressochè continuativo per tutta la durata di 48 mesi del rapporto di lavoro.
In merito, invero, l'eccezione formulata da parte resistente relativa al mancato superato del limite di 36 mesi, dovuta alla successione di due procedure concorsuali differenti, è priva di fondamento. Infatti dalla documentazione in atti si evince che il non ha effettuato CP_1
due procedure concorsuali differenti, bensì ha predisposto un ulteriore contratto a termine reclutando i lavoratori dalla graduatoria del precedente concorso svolto. pagina 3 di 7 Inoltre, è bene precisare ancorchè fosse veritiera la circostanza che il ha svolto CP_1
distinte procedure concorsuali, la stessa non sarebbe utile ad escludere l'illegittimità della successione dei contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi, atteso che la Corte di
Cassazione ha chiarito che: "in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici" (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 6089 del 04/03/2021).
Pertanto, nel caso di specie, è illegittima la successione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle odierne parti, atteso il protrarsi del lavoro a termine per un periodo pari a quarantotto mesi con conseguente responsabilità del Controparte_1
In merito agli obblighi ripristinatori e risarcitori in capo al resistente, occorre CP_1
preliminarmente chiarire che non può essere disposta la riammissione in servizio, così come espressamente vietato, atteso l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., sancito dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97 Cost. - cfr. Corte Cost. n.
89 del 2003); tuttavia resta in capo al convenuto, per l'utilizzo di contratti di lavoro a CP_1
termine al di fuori dei casi consentiti dalla legge, esclusivamente un obbligo di risarcimento del danno. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: "in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la "regola iuris" del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del
2001, non ammette eccezioni e si applica anche nei casi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure di reclutamento ex art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, ai sensi del medesimo art. 36 debbono essere comunque rispettate" (Cass., Sez. L -, Ordinanza n.
8671 del 28/03/2019).
Ebbene la disciplina del risarcimento è dettata dall'art. 36, comma 5, con carattere di generalità per tutte le ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni. La Corte di legittimità ha pagina 4 di 7 più volte chiarito e interpretato la normativa in oggetto, dettando vere e proprie coordinate ermeneutiche. Infatti la Cassazione ha più volte statuito che: "in materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma
5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della L. 15 luglio 1966, n.
604, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della L. 4 novembre 2010, n.
183, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non hanno alcuna attinenza con
l'indicata fattispecie" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27481 del 30/12/2014).
La normativo, inoltre, è stata anche integrata dai principi enunciati da Cassazione a Sezione
Unite secondo cui, "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi ma posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (cfr., Cass. Sez. Un. Sentenza del
15.3.2016, n. 5072, nonché Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021).
Orbene, l'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 sancisce che il giudice "condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604" (ovvero al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti).
pagina 5 di 7 Poichè il riferimento all'anzianità di servizio può essere rapportato alla durata complessiva dell'illegittimo rapporto di lavoro precario (protrattosi, nel caso di specie per 48 mesi) e considerando le dimensioni del Comune di risulta congruo, l'importo pari a 2,5 CP_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto. Sulla somma così calcolabile spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Non si rinvengono, infine, specifiche allegazioni e deduzioni probatorie relative ad un pregiudizio ulteriore, oltre quello per il quale è stato affermato l'esonero dall'onere probatorio.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di differenze retributive dovute alle effettive ore di lavoro effettuate, la domanda è da rigettare atteso che le prove testimoniali escusse in giudizio non hanno apportato alcuna prova circa l'effettivo orario settimanale di lavoro svolto. Conseguentemente la domanda va rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione delle stesse. Per quanto concerne le spese relative alla espletata CTU, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente, atteso che è soccombente relativamente alle domande collegate alla consulenza, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice, dott. Mario Miele, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 03.10.2017 da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_1 CP_2
eccezione reietta, così provvede:
a) dichiara abusiva la reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti e, per l'effetto, condanna il di resistente, in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 CP_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma corrispondente a n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito sino al soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese relative alla CTU.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Vallo della Lucania, 6.3.2025
Dr. Mario Miele
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