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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1292 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 10 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 05/12/2025 e le note depositate da parte resistente in data
02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1292/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Senatore, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio GH, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, premette: - di svolgere dal Parte_1
3/01/2007 a tutt'oggi attività lavorativa come addetta operazioni - Ausiliaria vendita alle dipendenze della Superconti Terni S.r.l., salvo svolgere l'attività di cassiera per un 20% dell'orario giornaliero lavorativo;
- che l'attività consiste nel rifornimento di scaffali di vari prodotti prelevandoli dai bancali, disponendoli sul transpallet e/o carrelli elevatori e infine sugli scaffali;
che il peso dei prodotti è variabile da poche centinaia di grammi a circa 20 kg;
- che nell'attività di cassiera la ricorrente solleva la merce, al fine di farla passare sullo scanner e spostarla nella parte finale della cassa;
- che ha sempre osservato un orario di lavoro di 19 ore
1 settimanali, con orario di lavoro giornaliero solitamente dalle 6,30 alle 10,30; che: - CP_2 per l'espletamento di tutte le attività correlate alla mansioni suddette ella effettua sforzi fisici sostenuti e continuativi, movimentando a mano pesi ingenti e assumendo posture incongrue;
che a seguito di accertamenti medici, all'esito dei quali le è stata diagnosticata la patologia
“spondilodiscopatie del rachide lombare” ha chiesto all' il riconoscimento della natura CP_1 professionale della malattia denunciata;
che l'Istituto assicurativo ha definito negativamente la pratica, rilevando l'inidoneità del rischio professionale a provocare la malattia;
che avverso tale provvedimento la ricorrente ha presentato opposizione, con esito negativo;
ha concluso pertanto chiedendo che, previo accertamento dell'origine professionale della malattia e della conseguente invalidità del 12%, o della diversa percentuale accertata, l' venga CP_1 condannato al pagamento del corrispondente beneficio in forma di indennizzo o rendita.
Con memoria depositata in data 21 gennaio 2025 l' si costituisce in giudizio e chiede il CP_1 rigetto della domanda, deducendo che le lavorazioni cui la ricorrente è adibita non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
per l'effetto eccepisce che, venendo meno la presunzione legale tra malattia e attività professionale, il lavoratore ha l'onere di provare in modo concreto e specifico sia l'esposizione a rischio, idonea a produrre l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con l'ambiente di lavoro;
al contrario, dalle indagini condotte dall' non risulta che la malattia CP_3 denunciata abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È utile premettere, in diritto, che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124 all'art. 3 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 indicate nella tabella allegato 4 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa ivi specificata. La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., la previsione dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che “l' assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
2 In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006,
4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività lavorative allegate in ricorso.
In particolare, la teste collega della ricorrente presso il punto vendita Testimone_1
“Superconti” di Borgo Rivo dal 2015 come cassiera, addetta al rifornimento di generi vari, ha confermato lo svolgimento della stessa mansione da parte della ricorrente, dichiarando che l'attività di sistemazione riguardava (prima del mutamento di mansioni del gennaio del 2023, ndr) merce del peso variabile da qualche centinaio di grammi ai 15-20 Kg (detersivi, latticini, salumi, prodotti di profumeria, pasta, biscotti, latte in cartoni, acqua minerale, vini e bibite etc.),
e che la merce veniva riposta su scaffali posti a diverse altezze (dal basso, a quelli situati all'altezza di oltre 2,00 metri da terra); riguardo poi la circostanza che le gabbie, del peso di oltre 50 Kg, contenenti i vari prodotti per il rifornimento del punto vendita dovevano essere spostate manualmente a seconda del reparto ove la merce era destinata, ha dichiarato: “non so dire con precisione quale fosse il peso delle gabbie ma confermo che le gabbie erano molto pesanti perché erano di acqua, bibite, detersivi ed erano quasi tutti con le rotelle rotte, per cui bisogna spingere forte per farle camminare, strattonandole anche all'indietro…ADR: confermo che la ricorrente, arrivata davanti allo scaffale, tirava fuori il cartone dalla gabbia, anche aiutandosi con uno scalandrino, tirava giù il cartone e poi riponeva la merche nello scaffale”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste collega della ricorrente Testimone_2 presso il Superconti di Borgo Rivo dal 2009 – 2010, escussa all'udienza del 16 maggio 2025, la quale ha dichiarato: “lavoro presso il Superconti di Borgo Rivo dal 2009 – 2010 con mansioni di cassiera e a volte sto al rifornimento del reparto;
ADR: la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il mio stesso punto vendita circa un anno dopo di me;
ADR: la ricorrente in passato per lo più è stata addetta al rifornimento e, da poco ovvero da qualche anno è per lo più addetta alle casse” e al rifornimento e alla sistemazione di prodotti per lo più leggeri”.
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della
3 patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata.
Il CTU nominato Dott. ha confermato che la ricorrente è affetta da Persona_1
“Discopatia lombare L4-L5 con ernia discale espulsa” ma ha escluso l'origine professionale della patologia evidenziando: - sotto il profilo delle circostanze di fatto emerse dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti, che la lavoratrice ha lavorato part time come addetta al rifornimento scaffali fin dal 2010, per complessive 19 ore settimanali;
inoltre, ella ha svolto mansioni promiscue, essendo per sua stessa ammissione adibita alla cassa come commessa per il 20% dell'orario complessivo di lavoro. A parere del CTU, tali dati di fatto e la genericità delle deposizioni testimoniali, da cui in effetti non emerge l' esecuzione di movimenti compiuti in modo ripetitivo, con messa in atto di forza fisica ed assunzione di posture incongrue per tempi prolungati, non consentono di ritenere provata una qualificata esposizione al rischio lavorativo della movimentazione manuale dei carichi;
- sotto il profilo medico legale, ha evidenziato che le risultanze strumentali non possono essere invocate a supporto di una patologia ascrivibile ad una usura di origine lavorativa;
in particolare, nella relazione si legge che, in base alle risultanze strumentali “la colonna lombare è in buone condizioni, non ci sono fenomeni diffusi e precoci di degenerazione delle vertebre e dei dischi. Questo avvalora ancora di più la conclusione che la odierna ricorrente non ha avuto una usura più marcata e più precoce di quanto atteso, ha una lesione focale ( ernia del disco ) specifica e selettiva la quale, semmai, avrebbe potuto ricondursi ad un fatto acuto, uno sforzo, un trauma ecc”.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esse sono state sottoposte alle osservazioni delle parti, cui il consulente ha risposto in maniera convincente sviluppando argomentazione in parte sopra riportate.
Ne consegue che, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il ricorso non può essere accolto.
La complessità dell'accertamento medico legale e l'oggettiva esistenza di una patologia che ha ingenerato nella ricorrente la comprensibile convinzione della sussistenza del diritto rivendicato nel presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
PQM
4 Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio, ivi comprese le spese di CTU medico legale, liquidate come da separato decreto.
Terni, 11 dicembre 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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