Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 16/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 32/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati CH IC Presidente
AB PE IU
CH IN IU - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 74755 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
· DE NE IO, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Napoli (NA) in Corso Umberto I n. 334, Sc. C Int. 13 (C.F. [...]);
· DI ND IG, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Sc. D Int. 21 (C.F. [...]),
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Emilio De Stefano, presso il quale elettivamente sono domiciliati in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I, 564, pec: emilio.destefano@pecavvocatinola.it.
Visti gli atti del giudizio e uditi nell’udienza del giorno 11.12.2025, con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore CH IN, il rappresentante del Pubblico Ministero VPG Licia Centro e per i convenuti l’avv. Emilio De Stefano.
TO
1. Con atto depositato in data 28 giugno 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti per chiederne la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale pari a € 13.803,96 a carico di De NE e di € 13.497,90 a carico di Di DA oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine arrecato al Comune di Casalnuovo di Napoli, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo poste in essere nel giorno 13.10.2023.
La Procura evidenziava che attraverso un video anonimo pubblicato sui social e le indagini della Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli, emergeva che i convenuti, sottufficiali della Polizia Municipale di Casalnuovo, con l’auto di servizio Fiat Panda tg YA258AT, avevano accompagnato all’Università degli studi UO SO BE a Napoli due donne in abiti borghesi e con in mano un bouquet di fiori, e che le stesse probabilmente dovevano assistere a un evento presso l’Ateneo.
Emergeva pertanto una chiara ipotesi di uso improprio dell’autovettura di servizio, atteso che secondo l’ordine di servizio del 13.10.2023 del Comando della Polizia Municipale di Casalnuovo i due sottufficiali avrebbero dovuto svolgere attività di viabilità e vigilanza nel territorio di Casalnuovo nell’orario 7:45/14:15, invece si erano recati a Napoli senza alcuna autorizzazione, in violazione del regolamento della Polizia Municipale del Comune. Nello specifico tale normativa impone l’utilizzo dell’autovettura di servizio solo per ragioni di istituto con divieto di consentirne l’utilizzo a soggetti estranei al Corpo; né era risultata la presenza di un foglio d’uscita o di un rapporto di servizio in ordine alla ragione dell’utilizzo del mezzo per esigenze differenti rispetto a quanto indicato nell’ordine di servizio del 13.10.2023.
Nella fase preprocessuale, in riscontro agli inviti a fornire deduzioni ritualmente notificati, i convenuti inviavano note difensive; l’attore erariale comunque riteneva sussistenti tutte le componenti strutturali dell’illecito erariale, in considerazione dell’evidente contegno illecito consistente nell’improprio utilizzo dell’autovettura di servizio e dell’assenza ingiustificata dal servizio.
Pertanto, per tali condotte, la Procura chiedeva la condanna dei convenuti per il danno patrimoniale pari alle ore pagate in assenza di effettiva prestazione lavorativa e per l’uso indebito dell’autovettura di servizio, nonchè il danno all’immagine pari a sei volte l’ultima retribuzione percepita dai pubblici dipendenti e ciò in considerazione della particolare gravità del comportamento e dell’ampia diffusione mediatica avvenuta sui social.
2. Con la memoria del 29.10.2025 si costituivano in giudizio i convenuti con il medesimo difensore, il quale chiedeva in via preliminare la sospensione dell’odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale, eccepiva la nullità dell’atto di citazione in quanto l’attore erariale nell’atto introduttivo del giudizio avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla inidoneità ad arrestare l’azione erariale rispetto a quanto esposto dai convenuti nelle deduzioni successive all’invito a dedurre.
Nel merito contestava le pretese attoree rappresentando che il 13.10.2023 i prevenuti erano stati verbalmente autorizzati dal PI ON AN a recarsi a Napoli al poligono di tiro per la rituale sessione di esercitazione. La prassi dell’autorizzazione non scritta per recarsi al poligono era confermata dal Maggiore Guadagno (comandante p.t.) come da nota allegata. Al riguardo, la difesa chiedeva l’ammissione della prova testimoniale del Comandante Pugliese, del Maggiore Guadagno, del PI OR e del PI AN.
La difesa dei convenuti contestava, inoltre, la sussistenza del danno all’immagine per carenza di prova rispetto al pregiudizio del prestigio del Comune di Castelnuovo, e in ogni caso in via subordinata, trattandosi di un episodio eccezionale e isolato, la quantificazione del danno risulterebbe estremamente eccessiva, ritenendo più equa una quantificazione pari a tre mensilità e non a sei come prospettato dalla Procura.
Pertanto, in definitiva, la difesa dei convenuti chiedeva: la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale; di dichiarare la nullità dell’atto di citazione; di rigettare le pretese attoree; di ammettere la prova testimoniale ex art. 98 c.g.c.; di acquisire ex art. 94 c.g.c. ogni utile elemento presso la PA necessario a far emergere la circostanza che per recarsi al poligono di tiro non era richiesta alcuna autorizzazione scritta.
3. Nell’udienza dell’11.12.2025 la Procura, nel riportarsi al libello introduttivo, ribadiva la solidità del compendio probatorio fornito e precisava che si era in presenza di un’ipotesi di assenteismo fraudolento. La difesa dei convenuti si soffermava sulla prassi, documentata in atti, del personale del Comando di Casalnuovo di recarsi al poligono senza la necessità di un’autorizzazione scritta, ma verbale; concludeva per l’insussistenza sia del danno patrimoniale in assenza di un contegno illecito, sia del danno all’immagine in quanto originato da un video diffuso su internet senza che fosse stato verificato l’autore dello stesso; concludeva per l’assoluzione dei convenuti.
4. La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.
Diritto 1. Il giudizio in esame riguarda l’azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dei convenuti De NE IO e Di DA IG, tutti dipendenti del Comune di Casalnuovo di Napoli, per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore di quest’ultimo della somma rispettivamente di € 13.803,96 e di € 13.497,90 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per condotte di ingiustificato assenteismo nel giorno 13.10.2023.
2. In via preliminare ritiene il Collegio di non poter accogliere l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Nola per il reato di peculato d’uso ex art. 314, comma 2, c.p.
Al riguardo secondo i convenuti la pendenza del parallelo giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti dell’asserito illecito amministrativo comporterebbe, ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), la necessità della sospensione del presente giudizio sino alla definizione del processo penale con effetto di giudicato.
Si osserva che tra il giudizio contabile e il giudizio penale (anche quello civile), a seguito della eliminazione della pregiudizialità penale, sussiste piena autonomia, cosicchè la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è ammissibile solo in caso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non in senso meramente logico (Cass. civ. Sez. Unite ord. 26.7.2004 n. 14060) tra la definizione di una controversia penale e l’affermazione della responsabilità erariale.
Al riguardo, l’art. 106 del c.g.c., che in sostanza corrisponde all’art. 295 del c.p.c., prevede che il IU disponga la sospensione del processo qualora penda dinanzi a sé o ad altro giudice una controversia che costituisca il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
Quindi, il rapporto di dipendenza tra due controversie si configura qualora la causa pregiudicante abbia un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata e tale elemento per legge dev’essere accertato con efficacia di giudicato, come nei casi di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e la risoluzione dell’incidente di falso (art. 14 c.g.c.).
Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, non sussiste il legame di pregiudizialità, in quanto le condotte contestate dall’attore erariale presentano caratteristiche proprie differenti dalla qualificazione penale dei fatti, essendo il giudizio contabile orientato a individuare la responsabilità amministrativa dei convenuti secondo propri parametri; né la circostanza che il materiale probatorio utilizzato dall’attore pubblico per supportare le proprie tesi sia quello penale può incidere sull’autonomia di valutazione del IU contabile, in considerazione dei contenuti specifici di cui sono composti gli elementi strutturali della responsabilità gestoria (danno, condotta, nesso di causalità, rapporto di servizio, dolo e colpa grave) rispetto agli eventuali esiti del parallelo giudizio penale (Corte Conti SS.RR. ord. 16.10.2015 n. 9, ord. 2.3.2016 n. 1, ord. 3.1.2017 n. 1, ord. 25.1.2018 n. 1, ord. 6.4.2018 n. 4, ord. 9.5.2018 n. 6).
Il condivisibile principio giurisprudenziale appena citato e qui seguito corrisponde, inoltre, al fondamentale principio processuale della giusta durata del processo.
In definitiva, il processo penale pendente innanzi al Tribunale di Nola non rileva quale indefettibile antecedente logico-giuridico la cui definizione pregiudichi in tutto o in parte l’esito del presente giudizio in modo che possa astrattamente configurarsi un’ipotesi di conflitto di giudicati.
3. Parte convenuta chiede la sospensione del giudizio anche in considerazione del fatto che l’autore del video, poi diffuso sui social dall’On. Borrelli, è anonimo e ciò lederebbe l’immagine dei convenuti e il loro diritto di difesa.
Ebbene anche sotto tale profilo il Collegio non condivide quanto contestato dalla difesa dei convenuti.
Nel caso in esame si è in presenza di una notizia damni anonima (nello specifico un video anonimo) e al riguardo le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato che “laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire - a prescindere dalla sua provenienza - il presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del Procuratore regionale: la legge, si ripete, non richiede l'esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia” (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2011/QM).
Pertanto, la Procura regionale ha correttamente esercitato l’azione erariale in funzione di una notizia di danno, benchè anonima, comunque rispettosa dei caratteri della specificità e della concretezza nei termini richiesti dall’art. 51 c.g.c.
4. La difesa dei convenuti eccepisce la nullità dell’atto di citazione per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 453/1993, non avendo la Procura nel libello introduttivo esposto le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare gli addebiti.
L’eccezione non è fondata.
Il codice di giustizia contabile all’art. 44 prevede che “1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo”.
Sicchè, i casi di nullità degli atti del processo devono essere espressamente previsti come tali dalla legge ovvero, quando ciò non si verifichi, l’inosservanza delle forme deve essere tale da far sì che l’atto non possa raggiungere il suo scopo.
La Sezione pone in evidenza che nessuna disposizione del c.g.c. prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero di indicare nell’atto di citazione le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare gli addebiti, né, tantomeno, prevede per tale omissione alcuna nullità dell’atto di citazione.
L’articolo 87 c.g.c. – disposizione processuale che si occupa dei rapporti tra invito a dedurre e atto di citazione - sanziona con la nullità solo l’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della mancata corrispondenza “tra i fatti di cui all’articolo 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.
Va rilevato in ogni caso che, anche nel vecchio regime, allorché era in vigore l’articolo 5, comma 1, d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994, la giurisprudenza contabile riteneva che non costituisse causa di inammissibilità o di nullità dell’atto di citazione “la mancata esplicitazione da parte del pubblico ministero delle motivazioni per le quali egli non abbia ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell’invitato a dedurre, potendo il p.m. affidatario dell’istruttoria, in base al vecchio regime giuscontabilistico, esprimere le proprie valutazioni anche in modo sintetico e persino implicito; l’emissione dell’atto di citazione, del resto, implicitamente conferma il rigetto delle deduzioni dell’invitato” (Sez. I App., sentenza 29.9.2017, n. 376; Sez. III App. 22.1.2013, n. 52).
5. Infine, sempre in via preliminare il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base del materiale probatorio acquisito, rigetta poichè irrilevanti le richieste avanzate dalla difesa di assunzione di prova testimoniale, in quanto, come si dirà, l’esito del giudizio rende superflua l’acquisizione di ulteriori elementi probatori a sostegno della difesa.
6. Tanto precisato, passando all’esame del merito della contestazione si rileva che gli elementi di prova delle condotte di assenteismo dei convenuti che la Procura regionale ha depositato a supporto della richiesta risarcitoria sono: il video che ritrae i sottufficiali con l’auto di servizio nella mattina del giorno 13.10.2023 nel Comune di Napoli, in un ambito territoriale differente dal Comune di Casalnuovo di Napoli, luogo quest’ultimo in cui avrebbero dovuto esercitare le funzioni istituzionali (art. 2 del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli); l’ordine di servizio del 13.10.2023 attraverso il quale il Comandante della Polizia Municipale di Casalnuovo destinava i due sottufficiali al servizio di viabilità e vigilanza del territorio (controllo sosta), nonché al servizio scuole di Corso Umberto nella fascia oraria dalle 7.45 alle 14.15.
Secondo la difesa dei convenuti, gli stessi si sarebbero recati a Napoli per un’esercitazione con l’arma di servizio presso il poligono di Tiro a Segno Nazionale e che è prassi consolidata l’assenza di qualsiasi autorizzazione scritta, essendo sufficiente l’autorizzazione verbale dell’Ufficiale di turno; la difesa ha precisato, inoltre, che durante il tragitto verso il Poligono i sottufficiali avrebbero soccorso due donne in difficoltà e in seguito, non avendo più il tempo di proseguire per il poligono, sarebbero rientrati per completare il turno di servizio.
Ebbene, diversamente dagli elementi probatori offerti dalla Procura, parte convenuta non fornisce alcuna autorizzazione o attestazione o documentazione che giustifichi la presenza dei convenuti presso l’Ateneo partenopeo con l’auto di servizio, risultando così incontrovertibile la dimostrazione che, durante il periodo oggetto di contestazione, l’assenza ingiustificata si è protratta per un periodo della giornata lavorativa per assolvere a esigenze extraistituzionali del tutto private, traendo in inganno l’amministrazione di appartenenza quanto al rientro in servizio con la fraudolenta alterazione della effettiva presenza in servizio.
In sostanza non risulta che l’ufficiale di turno abbia autorizzato, nemmeno verbalmente, i convenuti a recarsi al Poligono, né sussiste alcun rapporto di servizio del presunto intervento di soccorso alle cittadine in pericolo.
Al riguardo, il Collegio ritiene esaustivo il materiale probatorio già presente agli atti, sufficiente a consentire l’adozione della decisione, essendo la causa sufficientemente istruita, e pertanto non risulta necessario disporre alcun supplemento istruttorio.
7. Per quanto sopra rappresentato sussiste il danno erariale a seguito della percezione della retribuzione non dovuta, nonchè la condotta antidoverosa in quanto il danno contestato è conseguenza immediata e diretta della condotta contra legem dei convenuti, essendosi allontanati dal posto di lavoro arbitrariamente e il nesso causale tra la condotta illecita e il predetto danno.
A ciò va aggiunto che l’uso dell’auto di servizio è avvenuto in violazione dell’art. 44 del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Casalnuovo, che ne prescrive l’impiego solo per il servizio d’istituto con il divieto di consentire l’utilizzo a persone non appartenenti al Corpo.
Pertanto, sono da reputarsi prive di fondamento le censure dedotte dai prevenuti, atteso che questi non hanno fornito prova contraria rispetto all’allontanamento ingiustificato, essendosi genericamente ricollegati al fatto di trovarsi nel territorio del Comune di Napoli per un’esercitazione di tiro, fatto che non trova alcun riscontro nel registro del Poligono; similmente i convenuti non hanno fornito alcuna prova dell’effettiva azione di soccorso delle cittadine in difficoltà, per esempio attraverso una relazione di servizio, azione che avrebbe poi impedito ai sottufficiali di proseguire per il poligono e rientrare per completare il servizio d’istituto nel territorio di competenza.
Sotto tale ultimo profilo sussiste la violazione dell’art. 29 del Regolamento della Polizia Minicipale che prevede che al termine del servizio il personale deve redigere un rapporto sintetico sulle attività svolte e segnalare eventuali interventi.
Ne consegue, pertanto, la piena esistenza nella fattispecie dell’elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata ai prevenuti dalla Procura erariale.
8. Sussiste anche l’elemento soggettivo del dolo ascrivibile ai convenuti.
Al riguardo dall’analisi del compendio probatorio si osserva che è innegabile che i convenuti abbiano assunto una condotta illecita supportata dal dolo, in quanto ispirata a indurre in errore la pubblica amministrazione con l’unico fine di percepire una retribuzione non dovuta, agendo con la consapevolezza di porre in essere una condotta contra legem e con la coscienza di arrecare un danno all’Erario, consistente nell’allontanamento arbitrario e ingiustificato durante l’orario di servizio dal territorio di competenza.
Risulta, pertanto, evidente la rappresentazione e la previsione del danno che ne sarebbe conseguita al Comune.
Per tali ragioni i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella misura della retribuzione indebitamente percepita e nel danno da uso indebito dell’autovettura e pari a € 71,76 per De NE ed € 70,80 per Di DA.
9. La Procura regionale contesta, oltre al danno patrimoniale anche il danno all’immagine, avendo comunque i convenuti leso la reputazione dell’Ente locale.
Tale richiesta è ammissibile, in quanto la normativa applicabile al caso in esame è l’art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che prevede che il pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine”.
Si pone in evidenza che con la predetta disposizione il legislatore fin dal 2009 (modifica introdotta dall’art. 69 del decreto legislativo D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, dunque successivo di qualche mese dall’entrata in vigore del menzionato d.l. n. 78/2009), con l’intento di contenere il verificarsi di illeciti burocratico-criminali ritenuti particolarmente riprovevoli, abbia introdotto una specifica disposizione nell’ambito del Testo unico sul pubblico impiego, concernente un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine della Pubblica amministrazione in fattispecie di condotte di assenteismo fraudolento.
Il legislatore ha, così, configurato una fattispecie speciale tipizzata e sganciata dalla pregiudizialità penale, rafforzando la tutela degli interessi posti a base della normativa penale incriminatrice.
In tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell’art. 55 quinquies contiene l’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni”, in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato (Corte dei Conti, Sez. II centrale App., sent. 31 marzo 2022 n. 127).
Sicchè, il risarcimento del danno all’immagine in subiecta materia, avendo marcati tratti di specialità non segue i criteri di carattere generale disciplinati dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 con particolare riferimento alla c.d. pregiudizialità penale (Corte dei Conti: Sez. I Appello sent. 11.10.2018 n. 391; Sez. II App. sent. 4.10.2017 n. 662; Sez. II App. sent. 27.5.2020 n. 140; Sez. II centrale App. sent. 7.8.2023 n. 229).
Tanto precisato, nella caso in esame, ritiene il Collegio che la prova dell’an del danno all’immagine possa ritenersi raggiunta in ragione dell’accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda.
Nello specifico l’elemento significativo per la configurazione del danno all’immagine, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l’operato dell’Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).
Ebbene, il deplorevole comportamento dei convenuti è stato diffuso sui social network, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, e ciò ha determinato un’evidente lesione del prestigio dell’Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio.
È noto che le vicende relative ai c.d. “furbetti del cartellino” suscitano particolare attenzione nella collettività, incentivando il discredito nei confronti dell’amministrazione e anche il discredito verso la categoria dei pubblici dipendenti, inducendo ingiustamente una scarsa considerazione anche nei confronti di tutti quei dipendenti pubblici che invece adempiono il loro lavoro con il rispetto delle norme (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 17.5.2022 n. 392).
E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una “deminutio” dell’apprezzamento dei consociati nell’agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un’Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.
Inoltre, il danno all’immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l’ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).
Quanto alla determinazione del quantum del danno all’immagine la Procura, in considerazione della gravità della condotta e del clamore mediatico, ha ritenuto di quantificare lo stesso in misura non inferiore a sei volte l’ultima retribuzione in godimento degli agenti infedeli (ultima retribuzione percepita nel mese di marzo 2025 da De NE IO è risultata pari ad euro 2.288,70 e quella di Di DA IG ad euro 2.237,85, con il conseguente danno all’immagine da determinare in euro 13.732,2 per De NE ed in euro 13.427,1 per Di DA).
Ebbene il Collegio non condivide tale prospettazione della Procura in quanto non ancorata ad alcun parametro normativo.
Al riguardo si ritiene di dover ricorrere al potere di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 e 2056 c.c. inquadrata nell’alveo del disposto di cui al comma 1 sexies dell’art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20.
In particolare, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la specifica determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli difficile (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.11.2005 n. 19148; Corte dei conti, Sez. III Appello, 31.12.2007 n. 501); peraltro, nell’operare la valutazione equitativa, il IU non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.
Pertanto, si ritiene di utilizzabile come “tertium comparationis” il criterio presuntivo indicato dal legislatore (comma 1 sexies dell’art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) del doppio della somma di denaro indebitamente trattenuta, in quanto correlato alla utilità illecitamente percepita dai convenuti nonché alla spiccata diffusività della notizia essendo stata pubblicata sui social media.
In applicazione del suesposto parametro valutativo corrispondente al “criterio del duplo” del danno patrimoniale, gli importi del danno all’immagine da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: De NE € 143,52 e Di DA € 141,60.
10. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda della Procura erariale va parzialmente accolta nei sensi indicati in motivazione, conseguendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli di € 215,28 a carico di De NE IO e di € 212,40 a carico di Di DA IG.
Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.
PQM
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, condanna: De NE IO al pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli della somma di € 215,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione; Di DA IG al pagamento in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli della somma di € 212,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione.
Condanna, altresì, le parti soccombenti al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Estensore Presidente
CH IN CH IC
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 16/02/2026 Il Direttore della segreteria
IZ ZI
(firma digitale)