Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2471/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 14.2.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Rionero in [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 15.4.1965 e ivi residente al vico I Garibaldi n. 2, in qualità di tutore dell'interdetto , nato a [...] il [...] residente a Parte_2
Muro Lucano in via Raia dei Monaci n. 40, giusto provvedimento di nomina del
Giudice Tutelare del Tribunale di Potenza del 2.3.2023 emesso nel procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 476/2007, rappresentato e difeso dall'Avv.
LOREDANA DE ROCCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
1
, nato a [...] il [...] residente a Parte_2
Muro Lucano in via Raia dei Monaci n. 40, interdetto con sentenza n. 406/2009 del
21.3.2009;
-INTERDETTO-
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Potenza;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: revoca dell'interdizione;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorrente , in qualità di tutore dell'interdetto Parte_1
, in data 30.6.2024 ha depositato ricorso domandando la revoca Parte_2 dell'interdizione disposta nei confronti di con sentenza n. Parte_2
406/2009 emessa dall'intestato Tribunale il 21.3.2009 e presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha rappresentato:
-che dall'anno 2011, dopo brevi collocamenti in altre strutture, l'interdetto è ospite della Comunità Terapeutica Riabilitativa “Il Giardino di Alice” sita in Tolve, in relazione alla quale l'interdetto ha riferito di stare bene, trovando nella stessa il giusto supporto e contenimento, oltre che un clima familiare di incoraggiamento;
-che dall'anno 2017 l'interdetto ha superato le problematiche che nel 2009 avevano giustificato la dichiarazione di interdizione, tanto vero che non fa più uso di sostanze cannabinoidi e di alcool e, grazie alla spontanea e regolare assunzione della terapia farmacologica prescritta, ha iniziato a godere di una crescente stabilità sia sul piano organizzativo che psichico;
-che l'interdetto collabora attivamente alla gestione della quotidianità all'interno della comunità terapeutica e riabilitativa, rispetta le regole di comune convivenza, intrattiene buone relazioni con gli altri ospiti della comunità e ha raggiunto un più che sufficiente grado di autonomia;
-che l'interdetto gestisce in autonomia la propria pensione, pari a circa euro 600,00 al mese, atteso che si limita (il ricorrente/tutore) a consegnarli mensilmente l'indicata somma, necessaria per l'acquisto di beni personali;
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-che dalla morte della madre l'interdetto intrattiene rapporti solo con il padre,
e con la sorella minore, sebbene limitati allo scambio di Per_1 Per_2
telefonate;
-che dalla relazione psico-sociale redatta dalla comunità che lo ospita si evince che negli ultimi anni l'interdetto ha ottenuto effettivi progressi in tutte le aree e funzioni psicofisiche, ha riacquistato la capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi, ha raggiunto un più che soddisfacente equilibrio clinico e non vi è evidenza di una sintomatologia psicotica in atto tale da compromettere significativamente la sua lucidità di giudizio;
-che dalla valutazione psicodiagnostica a firma della dott.ssa emerge, Persona_3
altresì, che l'interdetto è capace di badare in modo congruo ai propri interessi e bisogni e che non vi è una infermità assoluta tale da giustificare la vigente misura di protezione giuridica.
A ragione delle sopra riportate allegazioni, il ricorrente ha formulato al Tribunale la seguente domanda:
«voglia revocare l'interdizione pronunciata dal Tribunale di Potenza con sentenza n.
406/2009 resa in data 21.05.2009 nei confronti del sig. e, in via Parte_2
subordinata, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno in suo favore».
II Il ricorso e il successivo decreto emesso ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. sono stati notificati al padre dell'interdetto (nato il [...]) e alle Persona_4
sorelle (nata il [...]), (nata il Persona_5 Persona_6
7.2.1980) e (nata il [...]), come risulta in atti (cfr. Persona_7
documentazione depositata dall'Avv. Loredano De Rocco il 6.11.2024), evidenziando
-in ogni caso- che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non hanno la qualità di parti in senso proprio e non sono -in ogni caso- parti necessarie del giudizio
(cfr. Cass. civ., Sez. I. sent., 1.12.2000, n. 15346).
All'udienza dell'8.11.2024, sono stati sentiti il ricorrente quale Parte_1
tutore dell'interdetto, padre dell'interdetto e Persona_4 [...]
sorella dell'interdetto e si è proceduto all'esame di Persona_8
. Parte_2
Quest'ultimo ha dichiarato quanto si riporta:
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«Sono nato l'[...] in Germania a Dakao in [...]. Io sono il secondo figlio, io e siamo nati in Germania e dopo 50 giorni dalla mia nascita i miei genitori Per_6 sono tornati in Italia a Muro Lucano. Io ho avuto un'infanzia un po' brutta nel senso che
a casa lavorava solo AP e quindi per problemi economici non ho avuto tutto ciò di cui
necessitavo a livello primario. AP non è mai stato molto affettuoso, ha sempre e solo lavorato e portato i soldi a casa. Anche oggi AP non mi telefona ma sono sempre io a
cercarlo e a contattarlo. Con mamma era tutto diverso perché mamma era sempre
affettuosa, presente, forse troppo tanto che questo a volte mi ha infastidito. Dalla quinta
elementare io ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, prima e poi ho fato Pt_3
uso di cocaina, ho rubato i soldi a casa e per questo mio padre si arrabbiava molto con
me. Poi ho fatto uso anche di alcol. Io non ricordo di essere stato sentito né visitato da un medico prima di ricevere la sentenza di interdizione. Ricordo solo che ad un certo punto a
casa è arrivata una carta dal Tribunale e mia madre mi ha detto che mi avevano interdetto.
Io ci sono rimasto molto male, ho iniziato a chiedere a mia madre del perché, ad accusare
i miei familiari del fatto che forse avevano detto qualcosa. Dopo l'interdizione ho continuato a stare male, a fare uso di stupefacenti, sino a quando mamma e AP mi hanno
portato in Ospedale e sono stato ricoverato. Dopo il ricovero, il dottore mi ha detto che avevo necessità di essere assistito e di fare un percorso di recupero, quindi sono stato in
struttura. Sono stato prima in una struttura in una frazione di Irsina, poi sono tornato a
casa per circa quattro/cinque mesi e poi sono stato a Tolve, nella struttura in cui ancora
dimoro dal 2011. Nel periodo in cui sono tornato a casa, nei quattro/cinque mesi di cui ho
detto, ho fatto cose che non andavano bene, del tipo mi sono svuotato una bottiglia di birra
addosso, ho avuto problemi con i miei familiari, sono andato via di casa e poi sono stato
ripreso dai vigili. Nella mia vita ho subito anche dei T.S.O. Io ho sempre vissuto male
l'interdizione, non capisco perché non posso votare. Io vorrei tanto votare e seguo anche il telegiornale tutti i giorni. So che adesso è stato eletto come presidente degli Per_9
U.S.A. e credo che sia più bellicoso di DE. Seguo anche la politica italiana. In Per_9
comunità mi trovo bene, mi trovo bene anche con la dott.ssa qui presente, che ormai
conosco da quindici anni. In comunità vivo con altre quindici persone e condivido la stanza con un altro ragazzo. Con quest'ultimo mi trovo bene, è tranquillo, ci rispettiamo, ma sarebbe meglio se avessi una stanza tutta mia. In comunità mi occupo delle commissioni
esterne, nel senso che vado a fare la spesa a Tolve e mi piace molto contrattare. Non so
cucinare e, quindi, non cucino. Inoltre, aiuto una ragazza disabile, che si chiama Per_10
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, alla quale sono molto affezionato. In comunità non sanno che io sono Parte_4 interdetto, non gliel'ho mai detto perché per me è una cosa molto brutta. Io mi ritengo una persona forte perché, altrimenti, con tutto ciò che mi è capitato non ce l'avrei fatta. Le persone fanno gesti brutti, del tipo si tolgono la vita per cose futili, mentre io ho resistito.
Io non ho mai pensato alle cose brutte che ho detto. Io mi immagino una mia vita diversa
da quella che vivo ora, una vita non in comunità, più tranquilla, più libera, nel senso che vivere con quindici persone, anche se si va d'accordo, a volte può essere pesante. Poi, con AP le cose sono andate come sono andate, lui non mi chiama mai, lui non capisce
neanche la situazione qui oggi, conosce solo il lavoro. Io credo che possa farcela anche da solo, anche se avere un punto di riferimento è importante, per esempio AP non c'è, ma c'è Io non sono contrario a un'amministrazione di sostegno né al fatto che Pt_1
può essere il mio amministratore. Io ora sto bene, sono quindici anni che non mi Pt_1 drogo più e per questo sono molto d'accordo al ricorso che ha fatto . Pt_1
All'esito dell'esame dell'interdetto, parte ricorrente è stata onerata di depositare nel fascicolo telematico la sentenza di interdizione n. 406/2009 in copia conforme all'originale e con attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att.
c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 17.1.2025, nella quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 14.2.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle conclusioni precisate dal ricorrente (che ha rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.).
III Ai fini della chiesta revoca dell'interdizione necessita rammentare che:
a) referente normativo è l'art. 429 c.c., rubricato Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, il quale recita:
«Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato
o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
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Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare»;
b) la domanda di revoca ha come necessari presupposti, da un lato, il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o inabilitazione, e dall'altro, la cessazione della causa che l'ha determinata (cfr. Cass. civ., sent., 10.4.1965, n. 636);
c) oggetto del giudizio di revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione non è
l'accertamento e la verifica ex post dei presupposti sostanziali dell'originaria dichiarazione di inabilitazione o di interdizione (sui quali fa stato la relativa sentenza, i cui effetti non possono essere rimossi se non con la revocazione ex art. 395 c.p.c.), bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di inabilitazione o di interdizione nel tempo successivo alla pronuncia della relativa sentenza (Cass. civ., sez. I, sent., 10.3.1993, n. 2895);
d) l'esistenza dei presupposti necessari per la revoca deve risultare da un'indagine complessiva, che dimostri come l'interdetto sia perfettamente capace di attendere ai propri bisogni e di reintegrarsi validamente nella società civile;
e) è stato ritenuto in giurisprudenza che la riforma operata dalla Legge n. 6/2004 impone di considerare tra le “cause” di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione di cui all'art. 429 c.c. anche la disciplina vigente al tempo della sentenza, e -dunque- di dare rilevanza nell'ambito del giudizio di revoca allo ius superveniens (cfr. Tribunale di Bologna, 19.3.2007; Tribunale di Mantova,
19.7.2016).
IV Orbene, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocata l'interdizione di dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza Parte_2
n. 406/2009, non sussistendo più le ragioni che determinarono l'emissione della citata pronuncia.
La condotta istruttoria ha confermato quanto dedotto dal ricorrente in ordine al percorso terapeutico e riabilitativo effettuato dall'interdetto. Risulta in atti la relazione clinica a firma della psicologa della Soc. Coop. Sociale “Il Giardino di Alice” –
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Comunità Terapeutica e Riabilitativa ove dimora l'interdetto, dalla quale emerge quanto segue.
Dopo esser stato narrato della storia e dei motivi che condussero al deposito del ricorso per interdizione e -poi- all'emissione della relativa sentenza, nella detta relazione si legge quanto si riporta:
,
A ciò si aggiunga che le allegazioni presenti nella relazione redatta da C.T.P.
(nella quale la psicologa-psicoterapeuta dott.ssa ha concluso come segue: Persona_3
«Complessivamente la valutazione ha evidenziato una funzionalità cognitiva sufficiente, con la presenza indubbia di alterazioni cognitive, ma coadiuvati da risorse disponibili che risultano appropriate per organizzare e mettere in atto comportamenti
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efficaci ed adattivi e che se adeguatamente supportate ben compensano le difficoltà riscontrate. L'insieme degli elementi depongono per una discreta capacità del sig.re
di badare in modo congruo ai propri interessi e bisogni, che se Parte_2
accompagnato e sostenuto può decidere e agire per sé. In ragione di quanto osservato, valutato e relazionato non si rileva un'infermità assoluta tale da giustificare l'attuale misura di protezione giuridica») hanno trovato conferma nell'esame di Parte_2
.
[...]
Invero, in sede di esame l'interdetto è risultato orientato nel tempo e nello spazio, in grado di relazionarsi correttamente con l'altro, adottante atteggiamento consono al luogo in cui si trovava, consapevole del suo passato e delle problematiche avute nonché dell'esigenza di esser supportato in futuro sebbene con altre modalità. Soprattutto,
l'interdetto ha dichiarato di aver vissuto e di continuare a vivere la dichiarazione di interdizione come qualcosa di vergognoso e -all'attualità- di ingiusto, desiderando esercitare i diritti civili e politici, in tal modo esprimendo consapevolezza in ordine agli effetti dell'interdizione, la quale -proprio (e anche) per questo consapevole sentire del destinatario- si appalesa non più congrua.
Non vi è dubbio che per la situazione in cui si trova la Parte_2
misura dell'interdizione è sproporzionata, svilente e non rispondente alle esigenze del destinatario, nonché in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, sicché si giustifica la revoca dell'interdizione.
Invero, è rilevantissimo osservare che la Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha chiarito: «la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria».
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La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del Giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie
(cfr. Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584).
In particolare, è stato osservato:
-che con l'amministrazione di sostegno «il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela
e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura»;
-che una tale scelta «non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione», nel senso che «ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi
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del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione
e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità»;
-che «detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584);
-che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, «graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole» (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.4.2009, n. 9628).
Ebbene, dall'esame complessivo degli elementi acquisiti dall'istruttoria emerge che , essendo attualmente compensato e tanto sin dal 2017, non è Parte_2
più nelle condizioni che giustificarono l'emissione della sentenza di interdizione, essendo in grado bi badare ai propri interessi, sebbene con necessità di ausilio. Talché, nella specie i presupposti di cui all'art. 429 c.c. per provvedere in ordine alla revoca dell'interdizione sono tutti sussistenti.
Tuttavia, la incontestata necessità da parte di di essere Parte_2
supportato, qui richiamato il dettato dell'art. 429, comma 3, c.c., impone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura in suo favore dell'amministrazione di sostegno, in relazione alla quale potrà essere individuato come amministratore di sostegno il ricorrente , in considerazione della Parte_1
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fiducia a questi accordata da per quanto dichiarato in sede di Parte_2
esame.
Spese irripetibili attesa la materia.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2471 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da per la revoca dell'interdizione di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
1) revoca, in accoglimento della domanda, l'interdizione di Parte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]in via
[...]
Raia dei Monaci n. 40, dichiarata sentenza n. 406/2009 del 21.3.2009;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di , nato Parte_2
a AU (Germania) il 1.9.1983, residente a [...];
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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