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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14387/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14387/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
TT MO
e
CI IA (c.f. , con l'avv. BETTANINI TOMMY C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La signora cederà la quota di proprietà, pari al 70%, della casa coniugale sita in Toscolano- Pt_1
AD (BS), Via A. Volta n.
5 - costituita da appartamento al piano terra con cantina al seminterrato nonché corte ed autorimessa pure al piano terra, contraddistinta al catasto del Comune di Toscolano AD (BS),
Sez. TOS, Foglio 28, mappale 3536/5, Via A. Volta n. 5/7 – p. T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 6 sup. cat., mq 108, rendita catastale 743,70, -, a favore del signor LC per il corrispettivo di Euro 131.800,00= (Euro centotrentunomilaottocento/00). Il signor LC si obbliga a perfezionare l'atto di compravendita della suddetta quota, con contestuale versamento della somma sopraindicata a favore della signora entro e non oltre Pt_1 il 31 dicembre 2025. Le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi all'atto di compravendita saranno a carico esclusivo dell'acquirente.
2. I ricorrenti convengono inoltre che, fino alla compravendita della quota di proprietà della signora Pt_1 al signor LC venga conferito il diritto di abitare nella casa familiare unitamente alla figlia, senza oneri e/o compensi e/o rimborsi spese e/o indennità da corrispondere alla signora ai cui relativi diritti in ogni Pt_1 caso la stessa rinunci sin d'ora.
3. La signora con l'accettazione dell'importo di cui al punto 1, inferiore al valore della quota di sua Pt_1 proprietà, non deve e nulla dovrà corrispondere al signor LC a titolo di contributo al mantenimento della figlia Il signor LC si occuperà quindi in via esclusiva del mantenimento della Persona_1 figlia, sia per le spese ordinarie che straordinarie.
4. Ferme le condizioni di cui sopra, i coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
5. I coniugi si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei rispettivi legali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TOSCOLANO MA (atto n. 6, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
CH PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14387/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
TT MO
e
CI IA (c.f. , con l'avv. BETTANINI TOMMY C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. La signora cederà la quota di proprietà, pari al 70%, della casa coniugale sita in Toscolano- Pt_1
AD (BS), Via A. Volta n.
5 - costituita da appartamento al piano terra con cantina al seminterrato nonché corte ed autorimessa pure al piano terra, contraddistinta al catasto del Comune di Toscolano AD (BS),
Sez. TOS, Foglio 28, mappale 3536/5, Via A. Volta n. 5/7 – p. T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 6 sup. cat., mq 108, rendita catastale 743,70, -, a favore del signor LC per il corrispettivo di Euro 131.800,00= (Euro centotrentunomilaottocento/00). Il signor LC si obbliga a perfezionare l'atto di compravendita della suddetta quota, con contestuale versamento della somma sopraindicata a favore della signora entro e non oltre Pt_1 il 31 dicembre 2025. Le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi all'atto di compravendita saranno a carico esclusivo dell'acquirente.
2. I ricorrenti convengono inoltre che, fino alla compravendita della quota di proprietà della signora Pt_1 al signor LC venga conferito il diritto di abitare nella casa familiare unitamente alla figlia, senza oneri e/o compensi e/o rimborsi spese e/o indennità da corrispondere alla signora ai cui relativi diritti in ogni Pt_1 caso la stessa rinunci sin d'ora.
3. La signora con l'accettazione dell'importo di cui al punto 1, inferiore al valore della quota di sua Pt_1 proprietà, non deve e nulla dovrà corrispondere al signor LC a titolo di contributo al mantenimento della figlia Il signor LC si occuperà quindi in via esclusiva del mantenimento della Persona_1 figlia, sia per le spese ordinarie che straordinarie.
4. Ferme le condizioni di cui sopra, i coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
5. I coniugi si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei rispettivi legali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TOSCOLANO MA (atto n. 6, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
CH PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209