Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09775/2025REG.PROV.COLL.
N. 09934/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9934 del 2023, proposto dalle signore -OMISSIS-in qualità di eredi del signor -OMISSIS- rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere RM DD e udito per le appellanti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa n. 5/C4 posizione n. 36643/D del 17 gennaio 2022, recante il diniego opposto alla istanza – presentata dall’appuntato scelto -OMISSIS- - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ adenocarcinoma polmonare sx con interessamento delle vertebre D-10 e D11 ” e di liquidazione dell’equo indennizzo;
b) dal parere del comitato di verifica per le cause di servizio (CV) n. 766102021 del 13 gennaio 2022.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.
2.1. Il militare ha prestato servizio dall’ottobre del 1995 all’agosto del 1999 quale addetto presso il servizio centrale di protezione e ha partecipato dal 20 aprile 2000 al 30 novembre 2000 alla missione internazionale di pace in Bosnia Herzegovina con mansione di “ Addetto NI AR e autista del Comandante nel Reggimento MSU IPU in Bosnia Herzegovina ”.
2.2. In data 21 giugno 2009 chiedeva il riconoscimento dalla causa di servizio delle infermità “ adenocarcinoma polmonare sx con interessamento delle vertebre D-10 e D11 ” e “ gonartrosi bilaterale ”, quest’ultima quale aggravamento di infermità già valutata favorevolmente dal comitato.
2.3. Con pareri n. 3226/2010 del 31 marzo 2010 e n. 18793/2010 del 7 giugno 2011 il comitato di verifica dichiarava non dipendente da causa di servizio la patologia tumorale e con successivo decreto n. 4151/11 del 20 settembre 2011 il Ministero respingeva la domanda di equo indennizzo sia con riguardo a tale patologia sia con riguardo alla gonartrosi bilaterale, in quest’ultimo caso per intempestività della domanda.
2.4. Il parere negativo del comitato e il decreto del Ministero venivano impugnati dalle signore -OMISSIS- e -OMISSIS-, eredi dell’appuntato scelto nelle more deceduto, con ricorso al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza della prima sezione stralcio n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2021, lo accoglieva per difetto di motivazione limitatamente all’adenocarcinoma polmonare, mentre lo respingeva con riguardo alla gonartrosi bilaterale.
2.5. In ottemperanza alla sentenza, il comitato si esprimeva nuovamente in senso negativo sulla riconducibilità della patologia tumorale alla causa di servizio con parere n. 766102021 del 13 gennaio 2022.
2.6. Nel citato parere l’organo tecnico evidenziava che: a) il più importante fattore di rischio del tumore al polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta: esiste infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa abitudine e la malattia; b) oltre al fumo di sigaretta, esistono altri cancerogeni chimici costituenti fattori di rischio per la malattia, come l’amianto (asbesto), il radon, i metalli pesanti; queste sostanze provocano il tumore soprattutto in quella parte di popolazione che viene a contatto con esse per motivi di lavoro (esposizione prolungata); c) dai rapporti informativi allegati, in particolare nel periodo svolto in Bosnia dal 20 aprile al 30 novembre 2000, non risulta l’esposizione ai fattori suddetti; d) secondo la scienza medica, un rischio significativo per la salute derivante dall’esposizione ad uranio impoverito sussiste solo per effetto di inalazione diretta a seguito di impatto dei proiettili all’uranio impoverito e, quindi, solo per chi si sia trovato a brevissima distanza da un mitragliamento con u.i. e nelle immediate vicinanze di edifici o veicoli colpiti; e) riscontrare nanoparticelle in campioni di tessuti neoplastici (studio nanodiagnostics ) non è suggestivo di esposizione ad uranio impoverito in teatro operativo, in quanto la presenza di metalli pesanti è stata riscontrata anche in contesti urbani o comunque industrializzati; f) per quanto concerne il rischio delle vaccinazioni, lo studio Signum 1 ha dimostrato che non esiste genotossicità dei vaccini, anche in caso di somministrazioni ravvicinate.
2.7. Con decreto n. 5/C4 posizione n. 36643/D, l’amministrazione, conformandosi al parere del comitato, negava nuovamente l’equo indennizzo.
3. Con ricorso al T.a.r. per la Lazio le signore-OMISSIS- agivano per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-/2021 e, in subordine, per l’annullamento del decreto n. 5/C4 e del presupposto parere del Comitato di verifica.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione I bis , con sentenza n. -OMISSIS-
a) ha respinto il ricorso escludendo i ravvisati vizi di travisamento dei fatti, di carenza istruttoria e di difetto di motivazione;
b) ha compensato tra le parti le spese di lite.
4.1. A fondamento della suddetta decisione, il T.a.r. ha posto le seguenti considerazioni:
a) la missione del -OMISSIS-in Bosnia è avvenuta molti anni dopo i bombardamenti massicci;
b) quelle allegate da parte ricorrente sono circostanze alquanto generiche, in quanto tali inidonee a dimostrare l’esposizione a fattori di rischio specifici di malattia oncologica che siano ulteriori e diversi da quelli a cui è comunemente esposto qualsiasi militare che non abbia operato in teatro di guerra.
5. Le ricorrenti hanno interposto appello, notificato in data 24 novembre 2023 e depositato in data 19 dicembre 2023, articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 11 a pag. 18) così rubricato: “ Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, (art. 1078) n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, (art. 1078) n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere degli atti impugnati per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia .”
6. Si sono costituiti per resistere il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Nel corso del procedimento:
a) le appellanti hanno depositato documenti, tra cui la sentenza del Tribunale di Rieti n. 136/2022, in data 19 dicembre 2023 e 27 novembre 2025 e la dichiarazione di nomina di consulente di parte in data 19 febbraio 2024;
b) i Ministeri appellati hanno prodotto memorie difensive e documenti in data 20 dicembre 2023 e 11 gennaio 2024;
c) con ordinanza collegiale n. 1378 del 2024 è stata disposta una verificazione medico legale a cura dell’I.N.A.I.L. sulla base del seguente quesito << dica il verificatore, in modo assertivo ovvero probabilistico (secondo il criterio del ‘più probabile che non’), se l’espletamento del servizio ha costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel signor --OMISSIS- della patologia ‘adenocarcinoma polmonare sx con interessamento delle vertebre D-10 e D11’ , tenendo anche conto della missione svolta dal predetto militare in Bosnia Herzegovina nel corso dell’anno 2000 e delle somministrazioni vaccinali a cui è stato sottoposto >>;
d) con ordinanza n. 9434 del 2024 è stata concessa la proroga dei termini richiesta dal verificatore;
e) in data 19 marzo 2025 è stata depositata la relazione finale di verificazione.
8. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Giova premettere che, come osservato al § 2.6, il parere del comitato di verifica ha escluso la riconducibilità della patologia a causa di servizio essenzialmente per le seguenti ragioni: i) l’assenza, nei precedenti di servizio dell’interessato, di fattori di rischio specifici per la patologia tumorale, tra cui rientrano il fumo di sigaretta e l’esposizione prolungata ad alcuni metalli pesanti, ma non l’uranio impoverito; ii) l’evidenza scientifica di un rischio significativo per la salute derivante dall’esposizione a uranio impoverito solo per chi si sia trovato a brevissima distanza da un mitragliamento con u.i. o nelle immediate vicinanze di edifici o veicoli colpiti ; iii) l’irrilevanza a fini probatori di un’esposizione dell’indagine nanodiagnostica (volta a riscontrare il deposito di metalli pesanti nei tessuti) in quanto la presenza di metalli pesanti è comune anche in contesti urbani o comunque industrializzati; iv ) l’assenza di evidenze scientifiche sulla genotossicità dei vaccini.
11. Ancora in via preliminare, il collegio richiama l’art. 11 del regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il quale prevede che il comitato di verifica delle cause di servizio « accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ». Come osservato in giurisprudenza, l’avviso del comitato « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali », pertanto « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere»; inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi «non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
12. Nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dall’appuntato scelto nelle missioni internazionali di pace e la patologia da cui è risultato affetto, già decisamente esclusa dal parere del comitato di verifica, è stata parimenti ritenuta non configurabile dalla relazione di verificazione, i cui esiti sono da condividere perché basati su un’approfondita istruttoria e un’articolata motivazione. In particolare, la relazione si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) il fattore di rischio ambientale ed occupazionale più comune per il cancro al polmone è costituito dall’esposizione a fumo di tabacco, asbesto, randon, inquinamento dell’aria outdoor (particolato presente nell’inquinamento dell’aria outdoor , scarichi di motore diesel e benzina, metalli pesanti e nanoparticelle) a cui si aggiungono altri agenti cancerogeni (idrocarburi policiclici aromatici, combustione di biomasse, polveri di legno e benzene). Tra i fattori di rischio specifici per la patologia in esame non è presente l’uranio impoverito;
b) la relazione nanodiagnostica della dott.ssa-OMISSIS-versata in atti, non ha evidenziato isotopi di uranio nei reperti biologici del militare e non consente di identificare per i residui metallici riscontrati a livello bioptico fonti di esposizioni specifiche;
c) dalle informazioni sulle attività svolte dall’appuntato -OMISSIS-nel corso della missione, desunte dai documenti e dalle relazioni scritte presenti nel faldone processuale, non emergono momenti storici in cui sia attestato che il medesimo sia venuto in contatto con materie contenenti uranio impoverito;
d) in ogni caso, l’unica ipotetica esposizione che ha coinvolto il militare è quella cronica, non essendo stato coinvolto in operazioni nelle quali fosse stato fatto esplodere munizionamento o altro materiale contenente d.u. né avendo partecipato ad operazioni di rinvenimento o recupero di materiale contenente d.u.;
e) a parte gli accertamenti di tipo qualitativo condotti dalla dott.ssa Gatti nel tessuto bioptico, sull’appuntato -OMISSIS-non sono state effettuate indagini atte a individuare nell’organismo la presenza e soprattutto la concentrazione di sostanze nocive e in questo modo non è possibile stabilire se vi sia stata contaminazione sistemica, che tipo di contaminazione si sia avuta, dove e quando sia avvenuta;
f) relativamente al problema dei vaccini, la cronologia di vaccinazioni a cui è stato sottoposto il militare ha rispettato le raccomandazioni successivamente poste dalla Camera dei deputati nel documento XXII bis n. 23 e nel rapporto ISTISAN 19/3, è stato, inoltre, rispettato il limite, poi consigliato, di massimo cinque vaccini in somministrazione simultanea;
g) non è provata l’esposizione a fattori ambientali di rischio specifici per il cancro al polmone in quanto: g1) non risulta un’esposizione documentata a d.u. e anche assumendo che l’esposizione sia avvenuta, la probabilità di nesso causale è assai contenuta e quindi inverosimile; g2) non è nota né tantomeno quantificabile l’esposizione a randon indoor o ad altre fonti di radiazioni ionizzanti; g3) non risulta un’esposizione pregressa ad asbesto nei servizi prestati dal militare; g4) non risultano esposizioni occupazionali a silice cristallina o a polveri di legno duro;
h) dalle attività e mansioni svolte, così come evincibili dallo stato di servizio e in generale dalla documentazione del fascicolo processuale (addestramento, pattugliamento, ordine pubblico e conduzioni mezzi), nei mesi trascorsi in missione estera e in generale durante tutto il periodo di servizio prestato non è ipotizzabile un’esposizione ad inquinanti atmosferici (particolato, IPA, benzene ecc.), fumi di combustioni, scarichi di automezzi o metalli riconosciuti cancerogeni a livelli che si discostino significativamente da quelli della popolazione generale in ambienti di vita comune (soprattutto in contesti urbani).
13. Fornendo riscontro alle osservazioni critiche del consulente di parte, l’organo di verificazione ha, in sintesi, evidenziato:
i) che l’esposizione a uranio impoverito non costituisce fattore di rischio specifico della patologia tumorale riscontrata, riconducibile piuttosto al fumo di sigaretta e all’esposizione prolungata ad agenti inquinanti;
ii) che non risulta documentata l’esposizione a un rischio professionale specifico per la patologia tumorale riscontrata;
iii) che la patologia tumorale riscontrata non è riconducibile, sulla base della letteratura medica, ad un effetto collaterale dei vaccini;
iv) che è verosimile la spiegazione alternativa costituita dall’esposizione ai fattori inquinanti comuni in tutti i contesti urbani.
14. L’istruttoria tecnica ha, quindi, confermato il giudizio formulato dal CV, secondo cui la patologia non è riconducibile al servizio prestato dall’interessato- sia in area che fuori area- essendo piuttosto riconducibile ad una genesi extra-lavorativa, costituita dalla comune esposizione all’inquinamento urbano.
15. Le sopra richiamate conclusioni sono conformi all’indirizzo espresso dalle recenti sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025. Le citate sentenze hanno, in particolare, sancito il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia» .
16. L’Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze) che, esclusivamente per determinate patologie (“infermità o patologie tumorali”), il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [r.m.]), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale.
17. Come osservato dalle prime sentenze di questa sezione che hanno declinato sul piano operativo i principi sopra richiamati (sentenze nn. 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9347 e 9349 del 27 novembre 2025) l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare ( post hoc ergo propter hoc ), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
18. Sul piano casistico, le sopra citate sentenze hanno ritenuto legittimo il parere negativo espresso dal comitato laddove il ricorrente: a) non ha dimostrato di aver svolto un servizio tipizzato, non avendo partecipato a missioni in Kosovo né in altri teatri operativi balcanici (sent. n. 9344 del 2025): b) non ha dimostrato le particolari condizioni ambientali e operative, essendosi limitato a dichiarare di aver partecipato ad esercitazioni di tiro anche a Capo Telauda, senza indicarne il periodo e la durata (sent. n. 9345 del 2025); c) non ha dimostrato la riconducibilità eziologica ad uranio impoverito della patologia diagnosticata che era piuttosto riconducibile ad un fattore alternativo concretamente individuato dal verificatore (sent. n. 9347 del 2025); d) era affetto da patologia non tumorale, riconducibile ad un fattore causale endogeno (sent. n. 9348 del 2025).
19. Il rispetto dei principi formulati dall’Adunanza plenaria – come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati – conduce alla reiezione dell’appello, atteso che:
a) il ricorrente non ha provato le particolari condizioni ambientali ed operative che avrebbero aumentato il rischio di malattia, non avendo dimostrato l’esposizione a fattori di rischio specifici-di natura ambientale o occupazionale, ma comunque connessi al servizio prestato- per il cancro al polmone;
b) il ricorrente non ha provato né l’esposizione a uranio impoverito né che la patologia riscontrata costituisca concretizzazione del rischio specifico di esposizione ad uranio impoverito;
c) l’esposizione prolungata a fattori di rischio –che, come osservato sia dal comitato di verifica che dall’organo di verificazione, è determinante ai fini dell’insorgenza della malattia -è incompatibile con il breve lasso temporale di missione fuori area svolto dall’interessato (20 aprile 2000 - 30 novembre 2000);
d) il comitato di verifica ha evidenziato la probabile genesi extra-lavorativa della patologia, costituita dall’esposizione ad inquinamento ambientale in quanto “ la presenza di metalli pesanti è stata riscontrata anche in contesti urbani o comunque industrializzati ”. Tale spiegazione alternativa è stata avvallata dall’organo di verificazione.
19. A diverse conclusioni non conduce il richiamo di parte appellante alla sentenza del Tribunale di Rieti del 3 maggio 2022, passata in giudicato, che ha riconosciuto all’appuntato scelto -OMISSIS-lo status di vittima del dovere, atteso che, come già osservato dalla sezione in fattispecie analoga, tale riconoscimento discende da presupposti in parte diversi da quelli richiesti per la concessione dell’equo indennizzo e in questa materia il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva, trattandosi di una controversia relativa a un rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. II, n. 10281 del 2024).
20. Per altro verso, la citata sentenza del Tribunale di Rieti richiama i servizi prestati dal militare, ma non esamina funditus il rapporto tra questi e la patologia riscontrata al fine di accertare se essa costituisca concretizzazione dello specifico rischio connesso all’attività svolta, tenuto conto della durata della missione, del lasso temporale tra la fine di quest’ultima e l’insorgenza della patologia, del periodo di latenza, dei fattori di rischio specifici secondo la comune scienza medica.
21. Si tratta di un’analisi che, invece, il giudice amministrativo è ora chiamato ad effettuare in conformità con i principi sanciti dall’Adunanza plenaria, come sopra chiarito.
22. Il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’appellante e il difetto del nesso di causalità evidenziato sia da comitato di verifica che dal verificatore conducono al disconoscimento della pretesa sul piano sostanziale.
23. In conclusione l’appello deve essere respinto.
24. Nella complessità e novità delle questioni sottese al gravame il collegio ravvisa eccezionali motivi – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. – per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico di parte appellante del contributo unificato.
25. Per quanto riguarda le spese di verificazione, il collegio è tenuto a dichiarare la decadenza dal diritto al compenso ai sensi dell’art 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in quanto dalla data di conclusione delle operazioni, coincidente con il deposito della relazione (19 marzo 2025) sono decorsi oltre 100 giorni senza che sia stata depositata la richiesta di liquidazione del compenso (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. VI n. 8146 del 2025, sez. II n. 4487 del 2025, sez. III n. 7921 del 2024). 26. Rimane fermo a favore del verificatore l’acconto eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9934/2023), lo respinge.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., fermo restando l’onere, a carico di parte appellante, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
RM DD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RM DD | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.