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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1941/2017 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Daniele Cantelmi Parte_1 C.F._1
- Attrice -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. ), con C.F._2 Controparte_3 C.F._3
l'Avv. Emilio Bafile
- Convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
, e , al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 la nullità dell'atto di donazione per Notaio del 29.1.2008, rep. Persona_1
36750, da questi stipulato.
Allegava in particolare la nullità del predetto atto per difetto di causa e, in subordine, insisteva per sentir dichiarare l'inefficacia e, comunque, la inopponibilità nei suoi confronti.
Altresì, allegava di aver esperito, prima dell'incardinazione del presente giudizio, apposita procedura conciliativa presso l'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, conclusasi con esito negativo per mancata adesione delle parti invitate. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio CP_1
, e , eccependo, preliminarmente,
[...] Controparte_3 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per nullità del procedimento di mediazione, stante la mancata ricezione delle rituali convocazioni effettuate dall'organismo incaricato, per causa a loro non imputabile e, per l'effetto, insistendo nella richiesta di concessione di un nuovo termine per l'espletamento di una nuova procedura.
Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea e, riconvenzionalmente, disporsi lo scioglimento della comunione della particella 226 foglio 4 con attribuzione all'attrice di una porzione di area pari a 173 mq corrispondente ad una quota pari a 1/3 o con liquidazione in denaro della quota a questa spettante, come risulterà da apposita CTU.
In occasione della prima udienza di trattazione, il giudice, disponeva procedersi con un nuovo tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Venivano, quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., cui seguivano i depositi delle memorie istruttorie delle parti.
La causa era dunque istruita documentalmente e tramite CTU e quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 18.05.2023 il G.I. rimetteva la causa sul ruolo posto che in atti non era dato ravvisare il fascicolo di parte attrice la cui costituzione era ancora in modalità cartacea.
Veniva concesso il termine di giorni 60 per l'espletamento dei suddetti adempimenti e fissata nuova udienza per la verifica del deposito e la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di nuovi termini per il deposito di comparse e repliche già precedentemente depositate.
Con sentenza non definitiva il Tribunale così statuiva:
“- dichiara la nullità dell'atto di donazione per Notaio del 29.1.2008, Persona_1 rep. 36750;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione per Notaio del Persona_1
29.1.2008, rep. 36750;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
Poiché la CTU elaborata dal consulente d'ufficio veniva ritenuta nulla perché fondata sull'assunto dell'aver il predetto tecnico proceduto alla formazione delle quote di proprietà dei condividenti sulla base della scrittura privata del
29/01/2008 dichiarata inammissibile con ordinanza del 10/07/2019 (mentre in realtà non lo era stata), la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del
18/05/2023 del seguente tenore:
“Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile,
- letti gli atti e i documenti di causa;
- letti i verbali di causa;
- esaminata la CTU e pedisseque integrazioni;
- rilevato che in data 14/09/2023 la causa veniva trattenuta in decisione;
- rilevato che in data 11/07/2024 veniva emessa la sentenza non definitiva in cui veniva decisa la questione inerente la nullità dell'atto di donazione per Notaio
del 29/01/2008, rep. 36750; Persona_1
- rilevata la nullità della CTU elaborata dal consulente d'ufficio, Geom.
, per aver quest'ultimo proceduto alla formazione delle quote Persona_2 di proprietà dei condividenti sulla base della scrittura privata del 29/01/2008 dichiarata inammissibile con ordinanza del 10/07/2019;
- richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il CTU sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, l'esercizio di tale potere non essendo sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione immune da vizi logici (Cass. Sez. Lav. ord. 24 gennaio 2019, n. 2103);
- ritenuto quindi la necessità di dover rimettere la causa sul ruolo per consentire il rinnovo della stessa al fine di procedere alla formazione delle quote di proprietà dei condividenti sulla base dell'atto di donazione per Notaio Per_3 di Avezzano del 13/05/1982, rep. n. 91939 e della denuncia di successione
[...] registrata in data 03/12/1992, n. 57, vol. 580;
P.Q.M.
- rimette la causa sul ruolo;
- dispone il rinnovo della consulenza, invitando il CTU a procedere alla formazione delle quote di proprietà dei condividenti sulla base dell'atto di donazione per Notaio
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di Avezzano del 13/05/1982, rep. n. 91939 e della denuncia di Per_3 Persona_3 successione registrata in data 03/12/1992, n. 57, vol. 580;
- assegna al CTU termine di giorni 60 per la trasmissione alle parti del rispettivo elaborato provvisorio, alle parti successivo termine di 15 giorni per la trasmissione al
CTU di eventuali osservazioni e di nuovo al CTU un ultimo termine di 15 giorni per il deposito della rispettiva relazione peritale;
- rinvia per l'esame della relazione peritale all'udienza del 12.12.2024 ore 9.30 riservando all'esito ogni altro eventuale provvedimento;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed al nominato CTU”.
Con provvedimento del 28/02/2025, pubblicato in data 11/03/2025, il G.I., anche a seguito dei chiarimenti forniti dal predetto CTU, così come dalle stesse parti, revocava l'ordinanza del 11/07/2024 e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso e fermo restando la piena conferma di quanto statuito nella sentenza non definitiva circa la nullità dell'atto di donazione per Notaio Per_1
del 29/01/2008, rep. n. 36750, nei limiti e per le ragioni ivi esposte, si
[...] rileva che la domanda proposta, in via riconvenzionale, dai convenuti deve essere accolta.
Sul punto, i convenuti hanno richiesto in via riconvenzionale disporsi lo scioglimento della comunione del bene immobile identificato alla particella 226, foglio 4, con attribuzione all'attrice di una porzione di area pari alla quota di 1/3 o con liquidazione in denaro della quota a questa spettante.
A tal proposito devono condividersi pienamente gli accertamenti e le conclusioni del CTU, in quanto congruamente motivate e fondate sulla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio dalle parti.
Nello specifico, il CTU ha accertato che:
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Quanto accertato dal CTU, inoltre, è stato anche documentalmente provato, con il deposito della scrittura privata del 30/05/2002 nel presente giudizio prima della definizione del thema decidendum e per tale da ritenersi rituale e tempestivo, a seguito della quale è emerso che il terreno identificato al foglio 4, particella 226 era stato in realtà di comune accordo attribuito anteriormente all'instaurazione del presente giudizio in favore dell'odierno convenuto, , della Controparte_1 odierna attrice, , ed in favore di nella misura Parte_1 Controparte_4 corrispondente ad 1/3 ciascuno.
Sicché, richiamando l'accurata esposizione della relazione peritale circa la descrizione e la stima del bene oggetto di richiesta di scioglimento della
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comunione, i relativi valori devono essere ripartiti secondo le rispettive quote spettanti ai condividenti, ovvero per tre quote pari a 1/3 ciascuno, corrispondente ad un valore di importo pari ad € 721,40 cadauna (valore dell'intero bene pari ad €
2.164,20).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve essere accolta la domanda di scioglimento della comunione del terreno identificato al N.C.T. del Comune di Celano al foglio 4, particella 226, proposta dai convenuti, con conseguente annotazione da parte del
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione sollevata dalle parti.
In ragione della fondatezza parziale delle rispettive domande, anche come accertate nella sentenza non definitiva, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
Posto che la divisione è nell'interesse comune le spese della CTU gravano su tutti i condividenti e vanno ripartite pro quota tra gli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda riconvenzionalmente proposta dai convenuti e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione della particella 226, foglio 4 del N.C.T. del
Comune di Celano, con attribuzione ai condividenti di una quota pari ad 1/3 ciascuno, corrispondente ad un valore di importo pari ad € 721,40 cadauna (valore dell'intero bene pari ad € 2.164,20) .
- regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva.
Così deciso in Avezzano il 10/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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